Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20120 del 23/09/2010

Cassazione civile sez. I, 23/09/2010, (ud. 01/06/2010, dep. 23/09/2010), n.20120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27774/2008 proposto da:

CONSORZIO ICEA SOC. COOP. A R.L., in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ALBALONGA 7, presso lo studio dell’avvocato PALMIERO CLEMENTINO,

rappresentata e difesa dagli avvocati COLALILLO Vincenzo, PELLICCIA

PLACIDO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SAN SALVO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, rappresentato e difeso

dall’avvocato PUTATURO Walter, giusta Delib. G.M. 19 dicembre 2008,

n. 303 e giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 727/2007 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del

6/03/07, depositata l’08/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’01/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “1.- Con sentenza in data 8/10/2007 la Corte d’Appello dell’Aquila – in parziale riforma della decisione di primo grado – ha determinato il risarcimento del danno da appropriazione acquisitiva di terreno edificabile, sul quali erano stati realizzati alloggi di edilizia economica e popolare, dovuto dal Comune di San Salvo alla soc. coop. a r.l. Consorzio I.C.E.A. sulla base al D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, che prevede il criterio di calcolo dell’indennizzo risarcitorio commisurandolo al corrispondente criterio di determinazione dell’indennità di espropriazione, con esclusione della decurtazione del 40% e con l’incremento del 10%.

Contro la predetta sentenza la soc. coop. a r.l. Consorzio I.C.E.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste con controricorso il Comune di San Salvo.

2.1- Con il primo motivo la società ricorrente denuncia Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, convertito nella L. n. 359 del 1992, nel testo introdotto dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 65, formulando il seguente quesito: la Suprema Corte dica che: in ragione dell’eliminazione dall’ordinamento giuridico italiano del D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, convertito nella L. n. 359 del 1992, introdotto dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 65, operata dalla sentenza 349/2007 della Corte Costituzionale del 22-24/10/2007, per la determinazione dell’indennizzo risarcitorio conseguente a fattispecie di accessione invertita subita dal Consorzio ICEA, a quest’ultimo spetta un indennizzo risarcitorio commisurato al valore venale delle aree occupate ed irreversibilmente trasformate dal Comune di San Salvo.

2.2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia Violazione e falsa applicazione della L. 22 ottobre del 1971, art. 20, in relazione al D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis commi 1 e 2, convertito nella in L. n. 359 del 1992, nonchè alla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89, formulando il seguente quesito: la Suprema Corte dica che: in ragione dell’eliminazione dall’ordinamento giuridico italiano del D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, comma 1 e 2, convertito nella L. n. 359 del 1992, e del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, commi 1 e 2, operata dalla sentenza 348/2007 della Corte Costituzionale del 24/10/2007, la determinazione della indennità di occupazione per il periodo di legittima occupazione deve essere quantificata in ragione degli interessi al tasso legale calcolati sulla misura virtuale della indennità di espropriazione da calcolarsi in misura pari al valore venale del bene, secondo quanto stabilito dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 89, e che al Consorzio ICEA spetta l’indennità di occupazione quantificata secondo quanto dianzi indicato per il periodo di legittima occupazione con urgenza di terreni di sua proprietà da parte del Comune di San Salvo.

3.- Entrambi i motivi di ricorso sembrano manifestamente fondati alla luce della sentenza n. 348 del 2007 della Corte costituzionale mentre le deduzioni difensive svolte dal Comune in difetto di rituale ricorso incidentale – in quanto esulanti dal tema devoluto con il ricorso principale, sono del tutto irrilevanti.

Invero, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 349/07 parallelamente alla dichiarazione d’incostituzionalità del criterio di determinazione dell’indennizzo per l’espropriazione rituale (sentenza n. 348/07) – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, comma 1 bis, conv. in L. n. 359 del 1992, come aggiunto dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 65.

Pertanto occorre applicare lo ius superveniens, costituito dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89, lett. e), che ha modificato il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 55, nel senso di commisurare il risarcimento del danno da occupazione appropriativa al valore pieno del bene occupato (Cass. 14.1.2008, n. 591; Sez. U, Sentenza n. 9040 del 2008)”.

Le parti hanno depositato memorie difensive.

p.2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano – non scalfite dalle considerazioni svolte nella memoria difensiva del Comune, ripetitive di argomenti e doglianze non veicolati attraverso ricorso incidentale – e che conducono all’accoglimento del ricorso.

La sentenza impugnata, quindi, deve essere cassata, con rinvio per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di L’Aquila in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di L’Aquila in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010

 

 

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