Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20120 del 16/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 16/08/2017, (ud. 03/05/2017, dep.16/08/2017),  n. 20120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26505/2012 proposto da:

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 47, presso lo studio

dell’avvocato RINALDO GEREMIA, che la rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato MARCO GUSTAVO

PETROCELLI, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3138/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/05/2012, R.G.N. 3337/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione;

udito l’Avvocato RINALDO GEREMIA;

udito l’Avvocato FABIO PONIS per delega MARCO PETROCELLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento del ricorso proposto da R.F., dichiarava la nullità del termine apposto all’ultimo dei contratti dedotti, stipulato con la Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. in relazione al periodo decorrente dall’11.6.2001 al 22.7.2001, e condannava la società datrice al ripristino del rapporto di lavoro ed al risarcimento del danno quantificato in misura corrispondente alle retribuzioni non percepite a partire dalla data di messa in mora.

2. La Corte di appello di Roma, pronunziando sull’appello della Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a., in parziale riforma della decisione di primo grado, confermata nel resto, ha accertato il diritto della società a portare in compensazione, rispetto agli importi riconosciuti alla lavoratrice a titolo di risarcimento del danno, la quota imputabile al tfr dell’indennità contrattuale prevista nei chiarimenti a verbale dell’art. 1 CCL.

2.1. Il giudice d’appello ha ritenuto di confermare la valutazione di illegittimità del termine sul rilievo che, come ritenuto dal primo giudice, la R., secondo quanto emergente dalla deposizione della teste V.Z., aveva iniziato a prestare la propria attività in epoca anteriore alla data stabilita e, precisamente, nei giorni immediatamente precedenti l’11 giugno 2001; in accoglimento, quindi, della eccezione, reiterata in seconde cure dalla lavoratrice appellata, ha ritenuto sussistente un ulteriore profilo di illegittimità del termine apposto al contratto, stipulato ai sensi della previsione legale di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 comma 2, lett. e) e successive modifiche di cui alla L. 23 maggio 1977, n. 266, per non avere l’ente datore di lavoro, sul quale ricadeva il relativo onere, allegato e dimostrato, come richiesto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, che il programma per il quale era avvenuta l’assunzione a termine era caratterizzato dall’appartenenza ad una species di un certo genus e che l’apporto lavorativo della R. si inseriva, nell’ambito dello relativa realizzazione, con vincolo di necessità diretta tale cioè da risultare funzionalmente necessario, anche in via strumentale e complementare a caratterizzare quel dato programma; ha respinto la richiesta della società di applicazione, con riferimento alla domanda di risarcimento del danno, dello ius superveniens rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32,commi 5, 6 e 7, sul rilievo della preclusione scaturente dal passaggio in giudicato della statuizione relativa alla condanna risarcitoria per non essere tale statuizione, connotata da propria specificità ed autonomia, stata investita dall’appellante con puntuale censura; ha ritenuto che, una volta accertata la natura a tempo indeterminato del rapporto dedotto, sulle somme liquidate a titolo risarcitorio dovesse essere detratta la quota, ascrivibile al tfr dell’indennità contrattuale prevista nei chiarimenti a verbale dell’art. 1 CCL.

3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso sulla base di tre motivi la Rai Radio Televisione Italiana s.p.a..

4. La parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso successivamente illustrato con memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c., depositate in relazione alla udienza del 1.7.2015 in esito alla quale la causa era stata rinviata a nuovo ruolo ed alla odierna udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Si premette che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016;

2. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente ha dedotto motivazione insufficiente e contraddittoria circa un fatto decisivo per la controversia, censurando la decisione per avere ritenuto, sulla base della deposizione della teste V.Z., che assume essere imprecisa quanto alla collocazione temporale dei fatti ed alle persone coinvolte, che la R. avesse iniziato a lavorare prima della data indicata nel contatto.

3. Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. e), come novellato dalla L. n. 266 del 1977, censurando la decisione impugnata in punto di individuazione dei requisiti di specificità e del vincolo di necessità diretta richiesti ai fini della legittima apposizione del termine.

4. Con il terzo motivo di ricorso ha dedotto violazione e falsa applicazione della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32 e dell’art. 2909 c.c., censurando la decisione di appello per avere ritenuto preclusa, dal giudicato formatosi sulla statuizione di condanna al risarcimento del danno, l’applicazione dello ius superveniens di cui alla citata L. n. 183 del 2010.

5. Il primo motivo di ricorso risulta articolato in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Parte ricorrente, infatti, non riproduce, come, invece, prescritto (v., tra le altre, Cass. 24/3/2006 n. 6679, Cass. 12/6/2002 n. 8388), il contenuto della deposizione testimoniale, che afferma affetta da genericità e contraddittorietà e della cui valutazione si duole. Inoltre, l’accertamento di fatto del giudice di appello, fondato su un ragionamento presuntivo in punto di collocazione temporale dell’effettivo inizio della prestazione lavorativa, non è contrastato da deduzioni idonee a far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio ma si risolve nella richiesta di un nuovo apprezzamento delle emergenze probatorie, apprezzamento precluso al giudice di legittimità. (v., tra le altre, Cass. 2/7/2008 n. 18119, Cass. 11/7/2007 n. 5489, Cass. 21/9/2006 n. 20455, Cass. 20/10/2005 n. 20322).

6. Alla declaratoria di inammissibilità del primo motivo di ricorso inteso a censurare una delle due autonome rationes decidendi alla base della statuizione di illegittimità del termine, consegue l’assorbimento dell’esame del secondo motivo con il quale era investito l’accertamento dell’ulteriore profilo di illegittimità del termine rilevato dal giudice di appello, profilo fondato sul mancato assolvimento da parte della società dell’onere di allegazione e prova che la prestazione lavorativa della R. si inseriva con vincolo di necessità diretta nell’ambito del programma per il quale era avvenuta l’assunzione a termine.

7. In relazione al terzo motivo di ricorso deve preliminarmente essere esaminata la eccezione di parte controricorrente in ordine al difetto di interesse ad impugnare della società per essere la condanna risarcitoria, comunque, in concreto, contenuta nell’ambito di un numero di mensilità riconducibile al parametro normativo di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5. Secondo quanto riportato in ricorso, infatti, poichè la causa era iniziata quando era ancora in corso il rapporto di lavoro la condanna al risarcimento del danno aveva comportato il pagamento delle retribuzioni maturate tra il 16 giugno 2006 e il 12 aprile 2007, pari a dieci mensilità.

7.1. L’eccezione è da respingere in quanto, premesso che l’interesse ad impugnare, analogamente all’interesse ad agire, si identifica nella possibilità di conseguire un risultato utile giuridicamente apprezzabile (v. tra le altre, Cass. 19 maggio 2006, n. 11844), nel caso di specie tale interesse deve senz’altro ritenersi sussistente ove si consideri che, alla luce del parametro normativo costituito dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, il giudice del rinvio ben potrebbe liquidare la indennità risarcitoria sulla base di un numero di mensilità inferiori a quelle – pari a dieci – che si assumono attribuite dal giudice di merito.

8. Nel merito, va ritenuta la fondatezza del terzo motivo di ricorso che deve essere accolto in continuità con i principi affermati dalla recente pronunzia di questa Corte la quale ha escluso, in presenza di capi della domanda strettamente connessi, la configurabilità di un giudicato interno in ordine ai capi dipendenti da quello principale, ove solo questo sia stato impugnato, atteso che l’acquiescenza parziale, insita nell’impugnazione parziale ex art. 329 c.p.c., comma 2, è riferibile esclusivamente ai capi della sentenza autonomi ed indipendenti da quello impugnato, come desumibile dall’art. 336 c.p.c., comma 1. E’ stato, quindi, nello specifico, ritenuto che l’appello contro la parte della sentenza sull’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro esprime la volontà di chiedere al giudice anche la caducazione della parte, dalla prima dipendente, afferente al risarcimento del danno, con l’effetto di mantenere fluida la questione della quantificazione del danno, sino a che la decisione sull’impugnazione rimarrà sub iudice (Cass. Sezioni U. 27/10/2016 n. 21691).

9. A tanto consegue, ricordato che per costante giurisprudenza di questa Corte, lo ius superveniens di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, vale anche per i giudizi di legittimità a causa della sua specifica formulazione, in quanto nel concetto di giudizi pendenti rientrano anche quelli in cui la pendenza deriva dalla proposizione o proponibilità del ricorso per cassazione (v. tra le altre, Cass., 31/1/2012, n. 1409) e persino quelli in cui la Cassazione si è pronunciata con rinvio al giudice di merito e quest’ultimo non ha ancora definito il giudizio (v., tra le altre, Cass. 2/3/2012, n. 3305, Cass. 4/2/2015, n. 1995), la cassazione della decisione con rinvio ad altro giudice di secondo grado che si designa nella Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, il quale procederà alla determinazione delle conseguenze risarcitorie in tema di illegittima apposizione del termine, sulla base della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e segg..

10. Al giudice del rinvio è demandato anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, assorbito il secondo e accoglie il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA