Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2012 del 24/01/2022

Cassazione civile sez. lav., 24/01/2022, (ud. 24/11/2021, dep. 24/01/2022), n.2012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5731-2020 proposto da:

T.D., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CLEMENTINA DI ROSA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6126/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/10/2019 R.G.N. 5170/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2021 dal Consigliere Dott. AMENDOLA Fabrizio.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha rigettato l’appello proposto da T.D., originario del Senegal, avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso con il quale la competente Commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria;

2. la Corte, dopo aver “circoscritto l’oggetto dell’appello all’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della domanda di protezione sussidiaria”, ha affermato l’insussistenza dei “presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, non avendo dimostrato il ricorrente il serio rischio all’incolumità fisica cui sarebbe andato incontro ove avesse fatto ritorno al suo paese e ciò in ragione dell’inesistenza di un permanente conflitto armato nel paese e delle stesse dichiarazioni dell’appellante e della scarsa attendibilità delle dichiarazioni rese”; la Corte ha altresì negato la protezione per motivi umanitari;

3. ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento impugnato il soccombente con 4 motivi; il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato al solo fine di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. col primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 3,5,6,7,8 e 14 D.Lgs. n. 251 del 2007, criticando la Corte territoriale per avere negato sia lo status di rifugiato sia la protezione sussidiaria, senza avere consultato adeguatamente le fonti internazionali; con il secondo mezzo si denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in punto di mancato riconoscimento della protezione umanitaria senza alcuna verifica della condizione di vulnerabilità oggettiva e soggettiva dell’istante; con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e art. 27, comma 1 bis, lamentando la mancata cooperazione istruttoria in ordine alla “grave situazione socio – politica del Paese del ricorrente”, in assenza di COI; con l’ultimo motivo si censura la sentenza impugnata per aver omesso qualsiasi valutazione sugli indici di vulnerabilità idonei a riconoscere la residuale protezione di carattere umanitario;

2. il Collegio giudica i motivi fondati nei sensi espressi dalla motivazione che segue, restando in particolare ferma la statuizione della Corte territoriale che ha circoscritto l’oggetto dell’appello alla protezione sussidiaria e umanitaria, atteso che tale capo della pronuncia impugnata non risulta in alcun modo censurato dal ricorrente;

in tema di valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, il giudice di merito svolge un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria (tra le altre: Cass. n. 32670 del 2019);

avuto particolare riguardo alla valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente, essa deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicché il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte (ex plurimis, Cass. n. 17069 del 2018, n. 3016 del 2019, n. 13897 del 2019); in particolare, ai fini della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il giudice è tenuto anche d’ufficio a verificare – utilizzando fonti attendibili per scrutinare le “COI” (Country of origin information) – se nel Paese di origine sia oggettivamente sussistente una situazione di violenza indiscriminata talmente grave da costituire ostacolo al rimpatrio del richiedente (Cass. n. 19716 del 2018); dovere di fondare la decisione su COI aggiornate e precise che sussiste, peraltro, anche in presenza di una narrazione del richiedente non credibile e contraddittoria, posto che l’ipotesi di danno grave di cui alla lett. c), trovando fondamento in una situazione di violenza indiscriminata e diffusa di grave intensità, non richiede la prova di alcuna personalizzazione del rischio (Cass. n. 10286 del 2020; Cass. n. 8819 del 2020; Cass. n. 5324 del 2021); mentre, nella specie, la motivazione della sentenza impugnata è totalmente priva di qualsivoglia riferimento alle fonti informative eventualmente assunte dalla Corte romana;

infine, i giudici d’appello hanno del tutto omesso di effettuare il giudizio comparativo così come prescritto in materia di protezione umanitaria dalle Sezioni unite di questa Corte che, innanzitutto (sent. n. 29459 del 2019), hanno condiviso l’orientamento che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale (indirizzo inaugurato da Cass. n. 4455 del 2018, seguita, tra varie, da Cass. n. 11110 del 2019 e da Cass. n. 12082 del 2019); successivamente le stesse Sezioni unite (sent. n. 24413 del 2021) hanno precisato che, ai fini di detta valutazione comparativa, occorre attribuire ‘alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia; qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d’origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un “vulnus” al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per riconoscere il permesso di soggiorno;

3. conclusivamente il ricorso deve essere accolto nei limiti di quanto esposto, con cassazione della sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, provvedendo anche sulle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2022

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