Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2012 del 24/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/01/2019, (ud. 20/12/2018, dep. 24/01/2019), n.2012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22606-2011 proposto da:

SALGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES ITALIA SRL, elettivamente

domiciliato in MILANO VIA S. ANDREA 19, presso lo studio

dell’avvocato GIANLUIGI BIZIOLI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati PIERO CERRONI, GAETANO RIZZO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI CLUSONE, AGENZIA DELLE

ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 26/2011 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 07/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/12/2018 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

Fatto

RITENUTO

che Salzgitter Mannesman DMV Stainless Italia s.r.l., ora Salzgitter Mannesman Stainless Tubes Italia s.r.l., impugnava l’avviso di accertamento con il quale veniva recuperata a tassazione IRAP l’imponibile di Euro 807.335,00, per costi non deducibili relativi a “spese di regia” ad essa addebitate dalla controllante francese DMV Stainless s.r.l., in forza di contratto di servizi (Services Agreement) e relativo accordo integrativo (First Amendment to Services Agreement), non essendo stata provata la concretezza e l’effettività delle prestazioni da parte della controllante, nè l’effettivo grado di utilità conseguito dalla destinataria dei servizi resi;

che la Commissione tributaria provinciale di Bergamo respingeva il ricorso, e la decisione, appellata dalla contribuente, veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale rilevava che, nel caso di specie, la mancata indicazione analitica delle dedotte prestazioni effettuate dalla capogruppo non consentiva i necessari controlli, “al fine di verificare la natura, il valore e l’utilità” conseguita, come pure correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, in quanto le fatture “non specificano la natura delle prestazioni rese dalla capogruppo” e, quindi, “non consentono anche il riscontro della loro effettività e congruità”, mentre l’inerenza delle prestazioni fatturate non può essere provata mediante il mero riferimento al contratto di servizio;

che, avverso la decisione, la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati con memoria, cui resiste la l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giacchè la CTR non ha considerato che l’effettività dei pagamenti, regolarmente registrati nella contabilità sociale, non era in contestazione, che il contratto di servizio elenca la tipologia delle prestazioni rese alla controllata, che l’inerenza delle prestazioni, ancorchè di natura e valore diversi, è dimostrata dal contenuto del contratto medesimo, i quanto le “spese di regia” vengono suddivise tra le società controllate in proporzione del fatturato di ciascuna, che i costi portati in deduzione sono stati inclusi nel contro economico del bilancio dell’anno 2003 della società contribuente, che si tratta di bilanci certificati;

che con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, commi 4 e 5, (nel testo ratione temporis vigente), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giacchè la CTR non ha considerato che i costi per cui è causa erano stati regolarmente registrati ed iscritti a bilancio, per cui erano pienamente provati, come confermato dalla relazione di revisione, che l’inerenza di spese ed altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deve essere valutata prendendo in considerazione l’attività d’impresa svolta e lo scopo perseguito al momento in cui la spesa è sostenuta, in quanto conta la sussistenza di un legame con l’attività d’impresa, nella specie, chiaramente desumibile dalla documentazione versata in atti, e non può essere disconosciuta ex post alla luce dei risultati conseguiti, ovvero a causa della incertezza del “vantaggio” e della “utilità” concretamente conseguiti;

che con il terzo motivo denuncia insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, giacchè la CTR assume come non effettivo, nè congruo il costo delle prestazioni, nonostante l’elencazione contenuta nel contratto di servizio, e pur rientrando le stesse tra le spese generali, quelle cioè che servono alla gestione di una attività commerciale;

che le censure sono infondate, per le ragioni di seguito esposte;

che, in tema di imposte sui redditi delle società, la nozione di inerenza che connota i costi deducibili, fondata sul richiamo al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 5, esprime la riferibilità dei costi sostenuti, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, all’attività d’impresa propriamente detta, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea a tale attività, e secondo un consolidato orientamento di questa Corte, la nozione di inerenza implica quella di congruità, sicchè deve escludersi la deducibilità di costi sproporzionati o eccessivi, in quanto non inerenti;

che un costo, pertanto, non è deducibile se non è funzionale all’attività della impresa, ed è inerente nella misura in cui può dirsi congruo;

che, dunque, spetta al contribuente l’onere di provare l’esistenza, l’inerenza e, ove contestata dall’Amministrazione finanziaria, la coerenza economica dei costi deducibili, “ed a tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall’imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa” (Cass. n. 13300/2017, n. 10269/2017, n. 10914/2015, n. 21184/2014, in senso solo parzialmente difforme n. 450/2018);

che, nel caso in esame, tale principio appare correttamente applicato, e la contraria affermazione della ricorrente, la quale non chiarisce in cosa consisterebbe la violazione di legge dedotta, in relazione ad elementi di fatto omessi, determina l’inammissibilità della prima censura, in quanto la valutazione del giudice di merito non può essere circoscritta al controllo dei profili puramente formali della documentazione versata in atti, così come la ripartizione pro quota, da parte della controllante francese, delle spese generali tra le società controllate non dimostra il contenuto dei servizi resi, rispetto alla organizzazione della partecipata italiana ed alla necessità di una loro dettagliata descrizione;

che, infatti, l’Amministrazione finanziaria ha negato alla contribuente, nel periodo d’imposta per cui è causa, la deducibilità di costi (807.335,00) considerati sproporzionati rispetto ai ricavi e all’oggetto dell’impresa, in mancanza della prova certa della inerenza e della congruità degli stessi, avuto riguardo a prestazioni di vario genere, rese dalla capogruppo a favore delle società controllate, e ripartite “in proporzione al fatturato” di ciascuna di esse, senza che sia emerso con chiarezza in quale misura dovrebbero imputarsi alle controllate, e non già alla controllante, perchè inerenti all’attività specifica delle une, e non a quelle di coordinamento della casa madre;

che, per dette ragioni, vanno disattese anche le ulteriori censure, in quanto va considerato che, ai fini della deducibilità, un bene o servizio è strumentale rispetto all’attività d’impresa non in virtù della volontà espressa dalla contribuente, nella specie, quella riferibile all’organizzazione generale dell’impresa, ma “in virtù della sua correlazione con un’attività potenzialmente idonea a produrre utili” (Cass. n. 20049/2017), sempre che venga rispettato, nei termini sopra precisati, il requisito dello stretto collegamento funzionale rispetto all’attività da cui derivano i ricavi o gli altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa (Cass. n. 16853/2013);

che, infatti, “in tema di imposte sui redditi, affinchè un costo sostenuto dall’imprenditore sia fiscalmente deducibile dal reddito d’impresa non è necessario che esso sia stato sostenuto per ottenere una ben precisa e determinata componente attiva di quel reddito, ma è sufficiente che esso sia correlato in senso ampio all’impresa in quanto tale, e cioè sia stato sostenuto al fine di svolgere una attività potenzialmente idonea a produrre utili” (Cass. n. 16826 del 2007), per cui non è richiesta la prova di “un rapporto diretto tra spesa e ricavo” secondo una correlazione puramente meccanica e atomistica;

che, nel caso di specie, non giova alla fondatezza delle tesi della contribuente la circostanza che si tratta di bilanci certificati da società di revisione, in quanto le censure, per come formulate, non rendono affatto chiaro se e in quale occasione la società di revisione abbia formalizzato le sue valutazioni, essendo necessario comprendere in che ruolo, ed in quale veste, anche sul piano delle responsabilità, la certificazione comprovante l’esistenza ed inerenza di costi sia stata redatta, quale sia quindi la autorevolezza delle prove a supporto della inerenza e congruità degli stessi, che i giudici di merito hanno motivatamente disatteso (sul punto, v. Cass. n. 12285/2018, n. 6532/2009);

che è appena il caso di ricordare il consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui “La motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione” (Cass. S.U. n. 24148/2013); che le spese del giudizio di legittimità eseguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2019

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