Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20119 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 30/09/2011), n.20119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22107-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

A.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 142/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di L’AQUILA – Sezione distaccata di PESCARA del 19.6.08,

depositata il 18/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CCNLCCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: Il 18 luglio 2008 la CTR Abruzzo (sez. Pescara) ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti di A.G., confermando la sentenza della CTP di Pescara che aveva accordato al contribuente il rimborso dell’IRAP versata dal 2001 al 2004.

Ha motivato la decisione ritenendo che il reddito complessivo da lavoro autonomo non scaturisse da contributi aggiuntivi derivanti dal lavoro altrui o da supporti logistici e/o tecnici.

Rileva che, dalla documentazione in atti per gli anni restati in contenzioso, emergeva che non vi era stato, da parte dell’istante, l’utilizzo di lavoro dipendente altrui e che le altri componenti di costo e le quote di ammortamento dei beni strumentali erano del tutto compatibili con il normale svolgimento dell’attività.

Il 12 ottobre 2009 ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, l’agenzia delle entrate; il contribuente non si è costituito.

Il primo motivo, inerente alla presunta violazione degli artt. 2697, 115 e 116 c.p.c., è in parte inammissibile e in parte infondato.

In primo luogo, va censurata la non autosufficienza del ricorso, atteso che dalla sua lettura non è possibile comprendere quale fosse l’attività di lavoro autonomo svolta dal contribuente, nè risultano trascritti i dati essenziali più rilevanti desumibili dagli annuali “quadri RE” o comunque dalla “documentazione in atti” di parla la sentenza impugnata. In base al principio cui di autosufficienza (art. 366 c.p.c.), qualora il ricorrente censuri la sentenza della CTR sotto il profilo della congruità, rispetto agli oneri probatori di legge, del giudizio espresso in ordine a dati dichiarativi, i quali non sono atti processuali, è necessario, a pena d’inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi di detti documenti che si assumono erroneamente valutati dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di esprimere il suo giudizio di legittimità, sull’osservanza dell’onere probatorio a carico del contribuente Cassazione civile sez. trib., 21 ottobre 2010, n. 21578 – Diritto e Giustizia 2010, esclusivamente in base al ricorso medesimo cfr. sul principio di autosufficienza in materia fiscale, Cassazione civile sez. trib., 14 settembre 2007, n. 19208 – Guida al diritto 2007, 46, 75; 13 agosto 2004, n. 15867 – Giust. civ. Mass. 2004, 7-8.

In secondo luogo, è pacifico che il giudice del merito possa ricercare i dati di riscontro del presupposto impositivo dell’IRAP attraverso l’auto-dichiarazione del contribuente ovvero la documentazione dell’anagrafe tributaria in possesso del fisco, soffermandosi sul dettaglio riportato nelle pertinenti sezioni del quadro RE che specifica la composizione dei costi, riportando, tra gli altri, le spese per prestazioni di lavoro dipendente, per le collaborazioni e i compensi comunque elargiti a terzi. Sul punto manca, invece, qualsiasi censura da parte dell’agenzia, che si limita da affermare; “quanto ai quadri RE non ha prodotto quello relativo all’anno d’imposta 2002”. Quest’ultima circostanza, dalla lettura della sentenza impugnata, non risulta essere stata eccepita in sede di merito dall’amministrazione, nè questa indica, nel ricorso per cassazione, l’atto processuale nel quale possa essere stato eventualmente formulato il rilievo, con evidenti ricadute negative in termini di ammissibilità e autosufficienza.

In terzo luogo, l’agenzia denuncia in cassazione che “il contribuente non ha mai prodotto il libro dei beni ammortizzabili”; sul punto valgono le stesse considerazioni appena formulate. A esse va aggiunto che dal 1997 la tenuta di tale registro non è più obbligatoria e che l’ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell’anno relative ai beni mobili strumentali e il costo storico di essi si rilevano sempre dai ridetti quadri RE. Il secondo motivo, inerente alla presunta violazione della L. n. 289 del 2002, art. 7 è pure inammissibile. Va, ancora una volta, censurata la non autosufficienza del ricorso, atteso che dalla sua lettura non è possibile comprendere tempi e modi della presunta adesione del contribuente al condono ex art. 7 cit.. La circostanza e il suo effetto preclusivo di rimborsi, per quanto si desume dalla sentenza impugnata, non risultano essere stati eccepiti in sede di merito dall’amministrazione, nè questa indica, nel ricorso per cassazione, l’atto processuale nel quale possa essere stato eventualmente formulato il rilievo e, comunque, dove si trovi la relativa documentazione, con evidenti ricadute negative sempre in termini di ammissibilità e autosufficienza.

Rilevato che il ricorso è stato regolarmente consegnato alla controparte in data 15 ottobre 2009 e che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte ricorrente, unica costituita; considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta inammissibilità del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione; osservato che, non essendosi costituita la parte contribuente, nessuna pronunzia va adottata in punto di spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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