Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20119 del 30/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 20119 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso 28562-2011 proposto da:
MBF SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
LUDOVISI 16, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO
CORAIN, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato LUCA NISCO;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
2018
2160

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO

Data pubblicazione: 30/07/2018

EMILIA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 52/2011 della COMM.TRIB.REG. di
BOLOGNA, depositata il 10/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/06/2018 dal Consigliere Dott.

DOMENICO CHINDEMI.

RG 28562/11
Considerato che
La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, con
sentenza depositata in data 22.03.2011, accoglieva l’appello proposto
dall’Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza della Commissione
tributaria provinciale di Reggio Emilia, confermando la cartella di

pagamento emessa ex art. 36 bis dPR 600/73, per l’anno di imposta
2004, non avendo la società MBF srl provveduto al pagamento del
debito di imposta IRAP, IRES ed IVA, indicati nella dichiarazione dei
redditi. Nelle more del giudizio la società pagava quanto dovuto a
titolo di IRAP ed IRES, riconoscendo il debito, mentre assumeva di
avere presentato una dichiarazione integrativa relativa all’Iva che era
stata ritenuta validamente proposta dalla CTP, ma ritenuta invalida
dalla CTR che ha rilevato la mancanza di prova “che la società abbia
presentato una dichiarazione integrativa nei termini di legge”.
La società proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi,
l’Agenzia presentava controricorso.
Ritenuto che
1. Con il primo motivo la società lamenta la violazione degli artt. 2 e
3 DPR 322/1988, avendo il contribuente sempre la possibilità di
emendare la propria dichiarazione, anche in sede contenziosa, al fine
di opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione
finanziaria; con il secondo motivo censura la contraddittorietà della
motivazione per la mancata considerazione dell’effettiva conoscenza,
da parte dell’ufficio, della presentazione della dichiarazione rettificata.
2.

Entrambi i motivi, esaminati congiuntamente in quanto

logicamente connessi, sono fondati. Questo Collegio ritiene di aderire
all’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che definisce la
dichiarazione, in linea generale, salvo casi particolari o parti
specifiche di essa, un atto di scienza e quindi sempre emendabile, con
la conseguenza che il contribuente può fare valere eventuali vizi

///

commessi nella redazione della stessa, che attengano al merito della
pretesa tributaria, anche in sede contenziosa indipendentemente dal
rispetto dei termini per la presentazione della emenda. (ex plurimis
Cass. 30 gennaio 2018 n. 2220) In merito ai termini di presentazione
della dichiarazione integrativa, le Sezioni Unite hanno chiarito che “il

dichiarazione integrativa prevista dall’art. 2 dpr 322/1998 e
dall’istanza di rimborso di cui all’art. 38 dpr 602/1973, in sede
contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria
dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto,
commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti
sull’obbligazione tributaria” (Sez. Un., n. 13378 del 2016).
Anche in materia di Iva sono stati ritenuti applicabili i medesimi
principi ed è stato inoltre ritenuto valido il principio, già affermato
con riferimento alle imposte sui redditi, secondo il quale la
dichiarazione del contribuente, affetta da errore, sia esso di fatto che
di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione, è – in linea
di principio – emendabile e ritrattabile, quando dalla medesima possa
derivare l’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi
diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono
restare a suo carico, atteso che la dichiarazione dei redditi non ha
natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione
di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell’acquisizione di
nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti; che
essa costituisce un momento dell’«iter» procedimentale volto
all’accertamento dell’obbligazione tributaria; e che i principi della
capacità contributiva e di buona amministrazione rendono intollerabile
un sistema legislativo che impedisca al contribuente di dimostrare,
entro un ragionevole lasso di tempo, l’inesistenza di fatti giustificativi.
Ne consegue che detta emendabilità non può ritenersi sottoposta al
limite temporale di cui all’art. 37, commi quinto e sesto, del d.P.R. n.

-2-

contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla

633 del 1972, il quale riguarda la rimozione di omissioni o la
eliminazione di errori suscettibili di comportare un pregiudizio per
l’erario, ma non la rettifica di dichiarazioni oggettivamente errate e
quindi idonee a pregiudicare il dichiarante, anche in ragione del fatto
che la negazione del diritto al rimborso determinerebbe un indebito

Nella fattispecie in esame non è contestata la presentazione della
dichiarazione di sgravio da parte della società in data 10 giugno
2008, depositata in Commissione tributaria provinciale in data 7
agosto 2008, non esaminata nel merito né dalla CTP (che pur aveva
accolto il ricorso al riguardo), né dalla CTR che ha invece,
erroneamente, per le considerazioni già svolte, ritenuta necessaria la
dichiarazione integrativa presentata nei termini di legge fissati
dall’art. 2, comma VIII DPR 322/1988. Va, conseguentemente,
cassata l’impugnata sentenza con rinvio alla

CTR dell’Emilia-

Romagna che dovrà svolgere un’accurata indagine sulla contabilità
presentata dalla ricorrente al fine di accertarne la rilevanza probatoria
relativamente alla decadenza dell’Iva, per l’anno imposta 2004, e si
pronuncerà anche relativamente alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese del giudizio di legittimità, alla CTR dell’Emilia Romagna in
diversa composizione
Così deciso in Roma, nell’ adunanza plenaria del,/ 20 giugno 2018

incameramento del credito da parte dell’erario (Cass. n. 3904/04)

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA