Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20119 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. II, 24/09/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 24/09/2020), n.20119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22056-2019 proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dall’avvocato SEBASTIANO

ZORZI, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 936/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 24/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/06/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, cittadino (OMISSIS), presentava in data 6.9.2016 domanda di rilascio del permesso di soggiorno per matrimonio, avendo sposato in data (OMISSIS) la cittadina italiana D.P.R..

Con provvedimento del 23.9.2016 il Questore di Ragusa rilasciava il permesso di soggiorno per motivi familiari con scadenza 22.9.2018.

In data 13.4.2017 la medesima Autorità revocava il permesso di soggiorno; la revoca veniva tempestivamente impugnata innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione distaccata di Catania, che con sentenza n. 1754/2017 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario. Il ricorrente riassumeva il giudizio nei termini di cui all’art. 50 c.p.c. ed il Tribunale di Ragusa, con ordinanza del 19.2.2018, rigettava il ricorso.

A.A. interponeva appello avverso detta decisione e la Corte di Appello di Catania, con la sentenza impugnata n. 936/2019, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detto provvedimento A.A. affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 30 e del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 10 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto dell’esigenza primaria di preservazione dell’unità familiare costituitasi tra il ricorrente e la moglie, cittadina italiana, per effetto del matrimonio del (OMISSIS) tra di essi celebrato. Ad avviso del ricorrente la Corte territoriale avrebbe erroneamente distinto tra revoca del permesso di soggiorno e mancato rinnovo dello stesso, mentre le due fattispecie avrebbero dovuto essere considerate regolate dal medesimo principio per cui la convivenza tra i coniugi non costituisce elemento essenziale per il riconoscimento del permesso di soggiornare sul territorio nazionale.

La censura è infondata. I precedenti di questa Corte richiamati a pag. 6 del ricorso si riferiscono infatti all’ipotesi di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, per il quale non è richiesto il requisito dell’effettiva convivenza attuale tra i coniugi (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10925 del 18/04/2019, Rv.653464 e Cass. Sez. 6-1, Sentenza n. 5303 del 06/03/2014, Rv.630556) mentre nel caso di specie viene in rilievo un provvedimento di revoca del permesso di soggiorno, già concesso per motivo di matrimonio, per effetto della riscontrata assenza di convivenza successiva al vincolo, ai sensi di quanto espressamente previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30 comma 1-bis. Trattasi di due fattispecie assolutamente diverse e non confondibili tra loro. Nel primo caso, infatti, quando al matrimonio sia seguita la convivenza o la nascita di figli, ma la coabitazione si sia poi interrotta, il permesso di soggiorno originariamente rilasciato per motivi familiari può essere rinnovato senza che rilevi l’assenza della convivenza attuale al momento del rinnovo: la previsione si giustifica sul presupposto che il vincolo è comunque stato effettivo ed ha prodotto i suoi effetti naturali per un certo periodo, nonchè sull’esigenza di non introdurre un trattamento irragionevolmente differenziato, e deteriore, per il coniuge straniero che possa, indirettamente, coartarne la libertà di optare per la separazione, temporanea o permanente, dall’altro coniuge. Nel secondo caso, invece, quando al matrimonio non è seguita la convivenza nè sono nati figli dalla coppia, il vincolo non ha prodotto i suoi effetti naturali e, pertanto, la ragione stessa che era alla base dell’originario rilascio del titolo di soggiorno, consistente nell’esigenza di tutelare l’unità familiare, è venuta meno: in assenza di una famiglia effettivamente costituita, infatti, non è possibile configurare alcuna esigenza di tutelarne l’integrità.

Nel caso specifico, la Corte territoriale non soltanto dà atto di tale differenza sostanziale tra le due diverse fattispecie, ma afferma (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) che lo stesso ricorrente avrebbe ammesso di non aver convissuto con la coniuge e che il contratto di locazione prodotto dal ricorrente aveva data certa successiva al provvedimento di revoca impugnato e quindi non era rilevante ai fini della prova della ripresa della convivenza tra i due coniugi (cfr. pag. 4). I due passaggi motivazionali non sono specificamente attinti dal motivo in esame, onde il ricorrente non si confronta neppure pienamente con la motivazione della decisione impugnata.

Nè è possibile richiamare, a sostegno della tesi propugnata dall’ A., il recente precedente di questa Corte n. 5378 del 2020 (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5378 del 27/02/2020, Rv. 656882), poichè in esso si è precisato proprio che l’assimilazione delle due fattispecie – rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno – è prevista soltanto nel caso previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30, comma 1, lett. b) ovverosia nell’ipotesi di richiesta di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare. Solo per questa eventualità, infatti, la norma prevede che “La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno… è rigettata e il permesso di soggiorno è revocato se è accertato che il matrimonio o l’adozione ha avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all’interessato di soggiornare nel territorio”, richiedendo, quindi, lo specifico accertamento dello specifico scopo elusivo dell’unione matrimoniale. In tutti gli altri casi, invece, e specificamente nel caso di domanda di permesso di soggiorno per motivo di matrimonio con una cittadina italiana – come è avvenuto nel caso di specie – quel precedente, in motivazione, è confermativo del precedente orientamento di questa Corte e precisa che “E’ indiscutibile che la prima parte della norma in esame (il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30, comma 1 bis) sanzioni con l’immediata revoca del permesso di soggiorno la situazione in cui al matrimonio non sia seguita l’effettiva convivenza dei coniugi (salvo che dal matrimonio sia nata prole). Può, infatti, ritenersi che il legislatore abbia inteso introdurre una sorta di presunzione che la mancata convivenza dei coniugi (neppure) immediatamente dopo il matrimonio sia indice del fatto che il matrimonio medesimo sia stato contratto con lo scopo esclusivo di consentire al coniuge straniero di soggiornare nel territorio dello Stato” (cfr. pag.5 della sentenza sopra richiamata).

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 27 Cost., del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la pericolosità sociale in assenza di valutazione in concreto. Ad avviso del ricorrente, il giudice di merito avrebbe acriticamente fatto proprio l’apprezzamento condotto dalla Pubblica amministrazione, senza considerare che lo stesso si fondava soltanto su denunce ed arresti risalenti nel tempo, all’esito dei quali il ricorrente era comunque stato assolto dai reati più gravi che gli erano stati contestati.

La censura è inammissibile. Una volta accertato il venir meno del presupposto per cui era stato rilasciato il permesso di soggiorno sul territorio nazionale, la revoca discende ope legis dalla già richiamata disposizione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30, comma 1-bis. L’eventuale valutazione della pericolosità sociale del ricorrente può rilevare, rispettivamente, come presupposto per un provvedimento di espulsione ovvero per una misura di prevenzione, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 159 del 2011, ma nè l’una, nè l’altra risultano esser state adottate nel caso di specie. Ne consegue la non decisività del passaggio motivazionale con cui la Corte territoriale (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) ha affermato che l’assenza di attività lavorativa e la condotta illecita pregressa del ricorrente rappresentano elementi idonei a farlo rientrare in una delle categorie indicate dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1. Trattasi invero di affermazione superflua ai fini del decidere, da ritenersi volta più che altro a descrivere la personalità del ricorrente, nel tentativo di assicurare una valutazione quanto più completa possibile del suo contesto di vita concreto. Considerata comunque la natura non decisiva del richiamato passaggio motivazionale, la censura va ritenuta inammissibile per carenza di interesse concreto, posto che al suo eventuale accoglimento non potrebbe comunque conseguire la caducazione del provvedimento impugnato.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa la valutazione dei documenti prodotti in relazione alla convivenza tra i due coniugi ed all’inserimento lavorativo dell’ A..

La censura è inammissibile. Innanzitutto, essa non si confronta con il limite previsto per la deduzione del vizio di motivazione dall’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo in vigore a seguito della novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012. Infatti il vizio di motivazione dev’essere interpretato “… alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Restano quindi esclusi da un lato qualunque diverso vizio della motivazione e, dall’altro lato, l’omesso esame di elementi istruttori che non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (in senso conforme, Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 21257 del 08/10/2014, Rv. 632914; Cass. Sez. 6-3, Sentenza n. 23828 del 20/11/2015, Rv. 637781; Cass. Sez.3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017, Rv. 645828).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha esaminato sia la documentazione prodotta a sostegno della convivenza, ed in particolare il contratto di locazione, ritenendolo non rilevante in quanto registrato in data successiva al provvedimento di revoca impugnato; sia la documentazione depositata a sostegno del preteso inserimento lavorativo, affermando che anche le comunicazioni Unilav prodotte dall’ A. erano successive alla revoca, e quindi irrilevanti, e dando altresì atto che lo stesso aveva solo affermato di aver lavorato dopo il matrimonio come bracciante agricolo, senza tuttavia fornire alcun riscontro al riguardo (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). A fronte di tale motivazione, che comunque conferma il fatto che la Corte di Appello abbia considerato le circostanze dedotte dall’odierno ricorrente, quest’ultimo invoca in sostanza una rivalutazione del fatto, in contrasto con il principio per cui il motivo di ricorso non può mai risolversi “in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento…” del giudice di merito “… tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, in assenza di notificazione di controricorso da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

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