Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20119 del 23/09/2010
Cassazione civile sez. I, 23/09/2010, (ud. 01/06/2010, dep. 23/09/2010), n.20119
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 30786/2007 proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del
Consiglio dei Ministri pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
M.M.;
– intimato –
avverso il decreto n. 361/07 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del
4/06/07, depositato il 07/08/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’01/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;
è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “1.- La Corte d’appello di Perugia – adita da M.M. al fine di conseguire l’equa riparazione per la lamentata irragionevole durata di un processo pensionistico instaurato dinanzi alla Corte dei Conti il 25.1.1974 e definito dalla Sezione giurisdizionale regionale dell’Umbria il 21.2.2005 – con il decreto impugnato ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare alla parte ricorrente la somma di Euro 31.000,00 a titolo di danno non patrimoniale nonchè al rimborso delle spese processuali.
La Corte di merito, in particolare, ha accertato in tre anni il periodo di ragionevole durata del processo fallimentare presupposto ed ha, per il ritardo di 28 anni, quantificato l’indennizzo nella predetta somma.
Contro il predetto decreto la P.D.C.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La parte intimata non ha svolto difese.
Osserva:
Con il primo motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia la nullità del decreto per insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione e formula il seguente quesito ex art. 366 bis c.p.c.: se il contrasto tra motivazione e dispositivo (nella specie concretatasi con riferimento a un processo innanzi alla Corte dei Conti durato 31 anni, e di cui si afferma l’eccedenza rispetto al termine ragionevole di circa 28 anni – nella liquidazione dell’indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, nel dispositivo in Euro 31.000 e nella motivazione in Euro 21.000 secondo un criterio equitativo tenendo conto della durata del processo e della consistenza della posta in gioco senza la specificazione dell’importo dovuto per ciascun anno di durata del processo stesso, e affermandosi altresì sia che il processo ha avuto una durata di circa trentuno anni, della quale risponde per intero l’Amministrazione resistente, sia la violazione dell’obbligo di durata ragionevole del processo, con un’eccedenza rispetto a detta durata di circa ventotto anni) non consenta nella specie l’individuazione del concreto comando giurisdizionale nè attraverso un giudizio di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni nè attraverso un’interpretazione della decisione, e se conseguentemente la sentenza sia nulla ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2″.
Con il secondo motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e formula il seguente quesito di diritto: se l’indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, debba essere liquidato tenendo conto esclusivamente del periodo eccedente il termine ragionevole di durata, essendo per il Giudice italiano vincolante il criterio di cui all’art. 2, comma 3, stessa legge, in quanto la diversità di tale criterio rispetto a quello seguito dalla CEDU (il cui parametro di computo è costituito dall’intera durata del procedimento) non esclude la complessiva attitudine della L. n. 89 del 2001, a garantire un serio ristoro della lesione dei diritto a un’equa durata del processo (come riconosciuto dalla stessa CEDU nella sentenza 27 marzo 2003 resa nel ricorso 36813/1997) e dunque non autorizza dubbi sulla compatibilità di tale norma con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italiana mediante la ratifica della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo (Cass. 8603/2005; 8653/2005).
Con il terzo motivo è denunciato vizio di motivazione.
Il primo motivo appare manifestamente fondato alla luce del principio per il quale nell’ipotesi di insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, non è consentito individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella sentenza, nè è data la possibilità del ricorso all’interpretazione complessiva della decisione – che presuppone una sostanziale coerenza delle diverse parti delle proposizioni della medesima – e neppure di utilizzare il procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., ma si configura la nullità di tale provvedimento (art. 156 cod. proc. civ., art. 360 cod. proc. civ., n. 4) per la sua inidoneità a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale (Sez. 3^, Sentenza n. 4754 del 13/05/1999; Sez. 1, Sentenza n. 14966 del 02/07/2007).
L’accoglimento della prima censura renderebbe assorbite le rimanenti.
Peraltro, il terzo motivo è privo della sintesi del fatto decisivo in relazione al quale è denunciato il vizio di motivazione come richiesto dall’art. 366 bis c.p.c.”.
p.2.- Il Collegio rileva che, nel termine di cui all’art. 380 bis c.p.c., l’Avvocatura dello Stato ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso regolarmente notificata all’intimato, evidenziando che quest’ultimo ha rinunziato ad ogni pretesa eccedente la somma indicata nella parte motiva del decreto impugnato.
Il giudizio può essere dichiarato estinto.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010