Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20119 del 16/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 16/08/2017, (ud. 03/05/2017, dep.16/08/2017),  n. 20119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15167/2012 proposto da:

COOPITAL SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L. P.IVA (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 290, presso lo studio dell’avvocato

CARLO PONZANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIANFRANCO CECI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

D.R.U. C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 147/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 27/03/2012, R. G. N. 454/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CARLO PONZANO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Brescia, pronunziando sull’impugnazione principale della Coopital società cooperativa a.r.l. e sull’appello incidentale di D.R.U., ha confermato la statuizione di primo grado con la quale, dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale dell’opposto D.R.U., la società era stata condannata al pagamento in favore di questi, socio lavoratore dipendente della cooperativa, della somma di Euro 20.435,19 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di differenze retributive tra quanto contrattualmente stabilito con lettera di assunzione del 9.7.1999 e quanto corrisposto in relazione al periodo novembre 1999/agosto 2008, in conseguenza della modifica delle condizioni contrattuali intervenuta il 17.2.2002, modifica operata dalle parti a seguito della entrata in vigore della L. 3 aprile 2001, n. 142 e del nuovo regolamento interno adottato dalla cooperativa.

1.1. Il giudice di appello, per quel che ancora rileva, ha ritenuto illegittima la riduzione del trattamento retributivo convenuta tra le parti, argomentando che la L. 3 aprile 2001, n. 142, art. 6 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore), nell’autorizzare il regolamento interno a prevedere disposizioni derogatorie in peius rispetto ai contratti collettivi, con il solo limite del trattamento economico minimo, si riferiva “chiaramente” a rapporti di lavoro da instaurare e non a rapporti di lavoro già in atto e che, “in ogni caso”, esso non poteva comportare alcuna deroga a previsioni imperative di legge; il regolamento in data 17 giugno 2002, adottato dalla Coopital non poteva considerarsi ostativo al mantenimento di retribuzioni superiori al minimo tabellare in quanto esso, all’art. 3, si limitava a richiamare il contratto collettivo di settore di riferimento ed a prevedere l’applicazione di un trattamento economico complessivo non inferiore ai relativi minimi; la disposizione, quindi, di per sè, non escludeva la possibilità di erogazione di trattamenti superiori al minimo come confermato dal successivo art. 5 in punto di retribuzione dei soci, il quale contemplava anche la possibilità di trattamenti economici più elevati; in ogni caso, a prescindere dalle disposizioni introdotte con il regolamento adottato in conseguenza dell’entrata in vigore della L. n. 142 del 2001, la previsione dell’art. 2013 c.c., stabiliva un principio di irriducibilità della retribuzione, non derogabile neppure con il consenso del lavoratore; tale disposizione e la sua interpretazione nel senso precisato, posta a fondamento della decisione di primo grado, non aveva costituito oggetto di alcuna censura da parte dell’appellante principale che aveva omesso di impugnare tale specifica ratio decidendi; parimenti da respingere erano le censure formulate sulla base della relazione del consulente d’ufficio di primo grado, intese a dimostrare che non vi sarebbe stata alcuna riduzione del complessivo trattamento retributivo fruito dal socio lavoratore; quanto evidenziato, infatti, dall’ausiliare, il quale aveva messo in luce la non omogeneità dei criteri utilizzati nel tempo nei listini paga della composizione della retribuzione mensile e la loro incoerenza rispetto all’accordo modificativo del 2002, si rivelava, infatti, irrilevante atteso che il raffronto tra quanto dovuto sulla base della retribuzione concordata in sede di assunzione e quanto corrisposto a partire dal novembre 1999, evidenziava comunque la corresponsione di una minor somma per una differenza pari a Euro 20.345,19.

4. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Coopital società cooperativa a r.l. sulla base di un unico motivo.

5. La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Si premette che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente data 14/9/2016.

2. Con l’unico motivo di ricorso la società ricorrente ha dedotto, violazione e falsa applicazione dell’art. 2013 c.c., L. 3 aprile 2001, n. 142, artt. 3 e 6, nonchè vizio di motivazione. Premesso che della L. n. 142 del 2001, art. 3, punto 1, nel prevedere l’obbligo delle cooperative di adottare un regolamento interno che doveva obbligatoriamente contenere il richiamo ai contratti collettivi applicabili ai lavoratori subordinati stabiliva – al punto 2 l’impossibilità per il regolamento di contenere disposizioni derogatorie in peius rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all’art. 3, comma 1, ha, in sintesi, sostenuto che il regolamento del 17.6.2002 adottato da essa cooperativa si riferiva tanto ai rapporti di lavoro da instaurare che ai rapporti in atto e che in base ad esso, in favore del socio lavoratore, era stato stabilito un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi. Ha censurato il mancato approfondimento delle singole voci retributive previste al momento dell’assunzione e nell’accordo modificativo del 17.7.2002 e in questa prospettiva ha richiamato le osservazioni formulate nella relazione peritale, ribadendo che alcun peggioramento si era verificato nel complessivo trattamento economico del socio lavoratore il quale, anzi, dal giugno 2002 aveva percepito una retribuzione superiore ai minimi.

2.1. Il motivo deve essere dichiarato inammissibile. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale si intende dare continuità, colui che intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, nel rispetto delle norme previste dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (a pena di inammissibilità) e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (a pena di improcedibilità del ricorso), il duplice onere, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (v. tra le altre, Cass. 12/12/2014 n. 26174, Cass. Sez. U. 3/11/2012 n. 22726, Cass. Sez. U. 11/4/2012 n. 5698, Cass. 7/2/2011 n. 2966).

2.2. Parte ricorrente si è sottratta agli oneri prescritti al fine della valida censura della decisione in quanto ha omesso di indicare in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte era stato prodotto il documento contenente il Regolamento interno del 17.6.2002; inoltre, il contenuto del detto Regolamento risulta riprodotto solo in forma parziale, inidonea a dare contezza delle censure articolate, in particolare sotto il dedotto profilo della applicabilità delle previsioni in esso contenute anche ai rapporti di lavoro già in atto.

2.3. Analoghe considerazioni valgono in relazione alle osservazioni del consulente tecnico d’ufficio invocate a supporto dell’assunto relativo alla insussistenza del peggioramento del trattamento retributivo complessivo in conseguenza dell’ intervenuto accordo modificativo; parte ricorrente, infatti, si è limitata a riprodurre solo alcuni brani della relazione peritale, dai quali non è dato in alcun modo evincere l’errore ascritto al giudice di appello per avere ritenuto, sulla base della relazione peritale, che l’accordo modificativo aveva comportato la corresponsione di un trattamento economico inferiore in misura di Euro 20.345,19 rispetto alle condizioni inizialmente concordate.

3. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile.

4. Non si fa luogo al regolamento delle spese di lite non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2017

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