Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20119 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/10/2016, (ud. 09/05/2016, dep. 07/10/2016), n.20119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

L.S. e T.R., elettivamente domiciliati in

Roma, viale Bruno Buozzi 36, presso lo studio dell’avv. Carlo

Martuccelli, che li rappresenta e difende per procura speciale a

margine del ricorso e indica per le comunicazioni relative al

processo il fax n. (OMISSIS) e la (OMISSIS);

– ricorrente –

nei confronti di:

Fallimento (OMISSIS) s.a.s. di L.L.;

– intimato –

avverso il Decreto n. 1642 del 2014 della Corte di appello di Napoli,

emesso il 17 luglio 2014 e depositato il 22 luglio 2014, n. R.G.

7420/2013.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Rilevato che:

1. I coniugi L.S. e T.R. hanno proposto domanda di ammissione al passivo del Fallimento (OMISSIS), per Euro 50.000,00 deducendo che, in qualità di fideiussori della società fallita, erano stati chiamati a ripianare l’esposizione debitoria della società per Euro 68.824,22, oltre interessi, nei confronti della Deutsche Bank e avevano concordato a saldo e stralcio l’importo di Euro 50.000,00 versati con una prima tranche di Euro 15.000,00 e dieci versamenti mensili di Euro 3.500,00.

2. Il Curatore ha espresso parere negativo all’ammissione per mancanza della prova della obbligazione principale in capo alla fallita e mancata produzione del contratto di fideiussione da cui avrebbe avuto origine il debito di garanzia, nonchè per insufficienza della prova dei pagamenti “assunti come eseguiti ad estinzione del credito che la Deutsche Bank vanterebbe nei confronti della fallita società”.

3. Il G.D. ha respinto l’istanza di ammissione al passivo.

4. I L. hanno proposto opposizione producendo copia della cambiale firmata per avallo a dimostrazione dell’esistenza sia dell’obbligazione principale della fallita, sia di quella dei ricorrenti come garanti.

5. Si è costituita la Curatela eccependo la tardività della produzione e il mutamento della domanda rispetto a quella proposta con l’istanza di ammissione al passivo.

6. Il Tribunale di Napoli, con Decreto n. 1642 del 2014 del 22 luglio 2014 ha respinto l’opposizione ritenendo l’irritualità della produzione e il mutamento della domanda proposta in sede di ammissione al passivo.

7. L.S. e T.R. ricorrono per cassazione affidandosi a due motivi, illustrati con memoria difensiva, con i quali deducono: a) violazione ed errata applicazione dell’art. 1203 c.c., nonchè dei principi della domanda processuale evidenziati dalla giurisprudenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; b) violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 c.c. e degli artt. 214 e 215 c.p.c., in tema di prova documentale, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

8. Con il primo motivo di ricorso si afferma che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che gli opponenti abbiano formulato una nuova domanda dato che sia le parti che il petitum che la causa petendi (esercizio del regresso da parte del garante che ha pagato) sono rimasti immutati.

9. Con il secondo motivo di ricorso si afferma che erroneamente il Tribunale ha dato rilievo alla produzione in copia della cambiale invece che in originale in assenza di un vero e proprio disconoscimento del documento da parte della curatela fallimentare e si cita in questo senso la giurisprudenza (Cass. civ. n. 15856/2004) secondo cui l’onere di disconoscere la conformità fra l’originale della scrittura e la copia fotostatica prodotta in giudizio, pur non implicando l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto con la conseguenza, in assenza di una tale dichiarazione, del riconoscimento della conformità del documento prodotto in copia ai sensi dell’art. 215 c.p.c. n. 2..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che:

10. il ricorso è fondato. Se pure la giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che il giudizio di opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria ed è retto dal principio dell’immutabilità della domanda cosicchè il creditore è vincolato alla domanda proposta in sede di istanza di ammissione al passivo (cfr. Cass. civ. 1^ sezione, n. 1857 del 2 febbraio 2015) deve ritenersi che, nella specie, i creditori non hanno mutato la causa petendi della loro richiesta di ammissione al passivo avendo sempre dedotto di aver eseguito il pagamento della somma di cui richiedono l’ammissione al passivo fallimentare in forza di una obbligazione fideiussoria. L’assunzione di una obbligazione cambiaria (avallo) va pertanto riferita all’adempimento di tale obbligazione di garanzia e può assumere rilievo ai soli fini della prova del pagamento cosicchè la sua deduzione in sede di opposizione allo stato passivo non comporta il mutamento della domanda proposta originariamente in sede di richiesta di ammissione al passivo. Quanto all’allegazione della cambiale la stessa deve ritenersi tempestiva (cfr. Casa. civ. sez. 1^, n. 8929 del 4 giugno 2012) e rilevante ai fini della prova dell’avvenuto pagamento dato che la cambiale che è stata prodotta in copia fotostatica, dichiarata conforme all’originale dall’ufficiale giudiziario, non è stata specificamente disconosciuta dalla curatela fallimentare come non conforme all’originale (cfr. Casa. civ., sez. 3, n. 7775 del 3 aprile 2014 e n. 7105 del 12 aprile 2016).

11. Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio alla Corte di appello di Napoli anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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