Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20118 del 30/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 20118 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso 28312-2011 proposto da:
STUDIO TECNICO GEOMETRI SAPINO GIUSEPPE E PEDERZANI
FABIO, PEDERZANI FABIO, SAPINO GIUSEPPE, elettivamente
domiciliati in ROMA VIA N. RICCIOTTI 11, presso lo
studio dell’avvocato MICHELE SINIBALDI, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO
MANNI;
– ricorrenti contro

2018
2159

AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE
PROVINCIALE DI CUNEO UFFICIO CONTROLLI;
– intimati –

Nonché da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

Data pubblicazione: 30/07/2018

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente incidentale contro

STUDIO TECNICO GEOMETRI SAPINO GIUSEPPE E PEDERZANI

domiciliati in ROMA VIA RICCIOTTI 11, presso lo studio
dell’avvocato MICHELE SINIBALDI, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato STEFANO MANNI;
– controricorrenti all’incidentale nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO
UFFICIO CONTROLLI;
– intimata –

avverso la sentenza n. 44/2011 della COMM.TRIB.REG. di
TORINO, depositata 1’11/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/06/2018 dal Consigliere Dott.
DOMENICO CHINDEMI.

FABIO, SAPINO GIUSEPPE, PEDERZANI FABIO, elettivamente

RG 28312/11
Considerato che
La Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza
depositata in data 11.4.2011, rigettava l’appello principale proposto
dallo Studio Tecnico Geometri di Sapino Giuseppe e Pederzani Fabio,
nonché dai predetti soci e quello incidentale formulato dalla Agenzia

delle Entrate, confermando la decisione della Commissione tributaria
provinciale di Cuneo che, con riferimento agli avvisi di accertamento,
per l’anno 2005, con cui l’Ufficio aveva rettificato i compensi dichiarati
rilevando quali ulteriori compensi sia i versamenti sia i prelevamenti
risultanti dai conti bancari intestati o cointestati ai soci e dai conti su
cui il sig. Sapino operava con delega, accogliendo parzialmente i
ricorsi riuniti dei contribuenti riducendo di € 26.000 il maggior reddito
accertato.
Avverso tale sentenza proponevano ricorso i contribuenti, affidato a
due motivi; l’Agenzia delle Entrate depositava controricorso e
formulava anche ricorso incidentale; i contribuenti depositavano
controricorso avverso ricorso incidentale e memoria.
Ritenuto che
1. Col primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano vizio di
motivazione e violazione di legge, stante il generico richiamo nella
sentenza impugnata alle risultanze documentali inidonee ad indicare
le ragioni di fatto della decisione e le prove sulle quali il Collegio ha
fondato la decisione, non avendo valutato che, con riferimento ai
conti correnti intestati a terzi, soltanto il socio Sapino Giuseppe era
titolare di delega di firma e non lo studio tecnico, contestando che i
movimenti risultanti sul conto personale del socio fossero in realtà
riferibili ad operazioni poste in essere dalla società; con il secondo
motivo si deduce nullità della sentenza, con riferimento all’articolo
360 numero quattro c.p.c., in relazione all’articolo 112 c.p.c., avendo
la CTR omesso di considerare che le deleghe del Sapino sui conti dei

//

congiunti erano state conferite esclusivamente per motivi di carattere
familiare, omettendo ogni pronuncia sulle operazioni eseguite sui
conti correnti bancari, al fine di escludere l’applicazione della
presunzione di cui all’art.32, comma 1, n. 2 dpr 600/73.
Con ricorso incidentale l’Agenzia censura la sentenza per violazione

aver ritenuto giustificati versamenti in contanti dell’importo di
€11.000 sul conto n. 2548 e di €15.000. sul conto n.2675,
asseritamente afferenti al prezzo realmente pattuito per l’acquisto
dell’immobile sito in Melle.
2. I motivi del ricorso principale possono essere esaminati
congiuntamente e sono fondati per quanto di ragione.
L’art. 51 comma 2, nn. 2) e 7), del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
accorda all’ufficio il potere di richiedere agli istituti di credito notizie
dei movimenti sui conti bancari intrattenuti dal contribuente e di
presumere la loro inerenza ad operazioni imponibili, ove non si
deduca e dimostri che i movimenti medesimi siano stati conteggiati
nella dichiarazione annuale o siano ricollegabili ad atti non soggetti a
tassazione.
L’articolo 32, n. 2, Dpr 600/73 dispone, con decorrenza dal 1 gennaio
2005 ma con effetto anche per i periodi precedenti, che «alle stesse
condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle
stesse rettifiche e accertamenti, se il contribuente non ne indica il
soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture
contabili, i prelevamenti e gli importi riscossi nell’ambito dei predetti
rapporti e operazioni. (Il testo vigente fino al 31 dicembre 2004
disponeva «alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi a base
delle stesse rettifiche e accertamenti, se il contribuente non ne indica
il soggetto beneficiario, i prelevamenti annotati negli stessi conti e
non risultanti dalle scritture contabili»).

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dell’art.32, comma 1, n. 2 dpr 600/73 e dell’art. 51 dpr 600/72, per

Tale presunzione ha portata generale e riguarda le dichiarazioni dei
redditi di qualsiasi contribuente, a prescindere dall’attività svolta.
L’utilizzabilità, ai fini fiscali, dei dati bancari, ai fini dell’accertamento
del reddito delle società di capitali, non è limitata ai soli conti
formalmente intestati alla società, ma si estende anche ai conti

stessa, ove risulti la sostanziale riferibilità all’ente dei conti o di
singoli elementi di essi, trattandosi di elementi anche indiziari che
possano far ritenere la riferibilità dei movimenti bancari all’impresa
(Cass., ord 29 settembre 2011 n. 19888; Cass. 21 aprile 2011 n.
9162 ;Cass 15/7/2008, n. 19362)
La qualifica di soci determina un legame talmente stretto da
realizzare una sostanziale identità di soggetti, tale da giustificare
automaticamente, salvo prova contraria, l’utilizzazione dei dati
raccolti. Una volta accertata, anche tramite presunzioni, la riferibilità
dei conti correnti dei terzi alla società, operano, senza alcuna
limitazione, i criteri, anche di natura presuntiva, stabiliti per tale
modalità di accertamento.
Le presunzioni fondate sulle movimentazioni bancarie legittimano,
quindi, l’Ufficio a considerare come ricavi i versamenti e i
prelevamenti dei quali il contribuente non riesca a dare
giustificazione: per poter accertare la natura di costi degli addebiti, in
particolare, al fine della loro deducibilità, è necessario che il
contribuente fornisca prova contraria alla rilevanza fiscale delle
movimentazioni bancarie (Cass, 17/6/2008, n. 16341)
Devono, inoltre, ritenersi legittime le indagini bancarie estese ai
congiunti del contribuente persona fisica, ovvero a quelli degli
amministratori della società contribuente – in quanto sia l’art. 32, n.
7, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, riguardo alle imposte sui
redditi, che l’art. 51 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riguardo
all’IVA – autorizzano l’Ufficio finanziario a procedere all’accertamento

-3-

formalmente intestati a soci, amministratori o procuratori della

fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari
formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere
connessi ed inerenti al reddito del contribuente, ipotesi, questa,
ravvisabile nel rapporto familiare, sufficiente a giustificare, salva
prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle

(Cass.Sez. 5 , Sentenza n. 15003 del 16/06/2017;Sez. 6 5, Ordinanz
a n. 1898 del 01/02/2016,Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20981 del
16/10/2015; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18083 del 04/08/2010)
Ne consegue in ordine alla distribuzione dell’onere probatorio che,
una volta dimostrata la pertinenza alla società dei rapporti bancari
intestati alle persone fisiche con essa collegate, l’Ufficio non è tenuto
a provare che tutte le movimentazioni che risultano da quei rapporti
rispecchino operazioni aziendali, ma al contrario la corretta
interpretazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, impone al
contribuente di dimostrare la estraneità di ciascuna di quelle
operazioni alla propria attività di impresa (cfr.

ex plurimis Cass.

sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9761 del 18/04/2017;

Cass.

Sez. 5 –

, Sentenza n. 5135 del 28/02/2017 Corte Cass. 5^ sez. 24.9.2010 n.
20199
In mancanza della relativa prova – che non può essere offerta
mediante la sola registrazione in contabilità della movimentazione
bancaria, inidonea a dimostrare il titolo del versamento o l’origine
della provvista – ciascun prelievo e ciascun versamento devono
presumersi corrispondere ad un ricavo non contabilizzato.

(Cass.

Sez. 5, Sentenza n. 14045 del 20/06/2014)
La Ctr ha correttamente, sia pur sinteticamente, enunciato tali
principi, omettendo tuttavia di valutare, ad eccezione dei versamenti
in contanti dell’importo di €11.000 sul conto n. 2548 e di €15.000.
sul conto n.2675, ritenuti afferenti al prezzo realmente pattuito per
l’acquisto dell’immobile sito in Melle, la causale dei versamenti e

operazioni riscontrate su conti correnti bancari degli indicati soggetti

prelevamenti sui conti correnti attribuiti a Sapino Giuseppe n. 8119
(intestato alla moglie Trecco Franca, n. 2675 (intestato alla madre
Tuminetti Giovanna) e n. 2548 (intestato al fratello Sapino
Gianpiero), specificamente indicati dai ricorrenti e già dedotti nel
giudizio di merito, al fine di verificare la riferibilità delle operazioni

finalità di affermare o escludere la presunzione di cui all’art. 32,
comma 1, dpr 600 e all’art. 51, comma 2, n. 2 dpr 633/73 .
I giudici di appello, al riguardo, hanno apoditticamente affermato,
senza alcuna motivazione in ordine agli elementi offerti dai
contribuenti, che “non risulta agli atti del giudizio che i contribuenti
abbiano ottemperato all’onere probatorio loro posto” con una
motivazione meramente assertiva che non ha indicato quali elementi,
in concreto, diano prova in primis della riconducibilità al Sapino delle
operazioni annotate sui c/c di cui sono titolari i suoi familiari e
comunque, ove questa prova vi sia, della riconducibilità allo studio ed
all’altro socio delle medesime operazioni.
Va, invece, disatteso il ricorso incidentale avendo la CTR, con
valutazioni di merito, incensurabile in sede di legittimità, affermato
che i versamenti in contanti dell’importo di €11.000 sul conto n. 2548
e di €15.000 sul conto n.2675, erano afferenti al prezzo realmente
pattuito per l’acquisto dell’immobile sito in Melle e possono costituire
parte del prezzo di vendita non essendo infrequente “che le parti
dichiarino dell’atto pubblico in prezzo diverso e inferiore a quello
realmente incassato soprattutto quando il prezzo è ancorato alla
rendita catastale”.
Conseguentemente va accolto il ricorso principale, rigettato il ricorso
incidentale, cassata l’impugnata sentenza con rinvio alla CTR del
Piemonte, in diversa composizione, perché accerti, tenuto conto delle
deduzioni e allegazioni dei contribuenti, se i versamenti e
prelevamenti sui conti correnti attribuiti a Sapino Giuseppe n. 8119

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allo Studio Tecnico o all’attività professionale dei suoi due soci, con la

(intestato alla moglie Trecco Franca), n. 2675 (intestato alla madre
Tuminetti Giovanna) e n. 2548 (intestato al fratello Sapino
Gianpiero), siano riferibili o meno allo Studio Tecnico o all’attività
professionale dei suoi due soci.
Demanda alla CTR la regolamentazione delle spese del giudizio di

PQM
accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa
l’impugnata sentenza con rinvio alla CTR del Piemonte in diversa
composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’ adunanza plenaria del 20 giugno 2018

legittimità

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