Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20118 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. II, 24/09/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 24/09/2020), n.20118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20641-2019 proposto da:

B.K.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GABRIELE

CAMOZZI n. 9, presso lo studio dell’avvocato STEFANO ROSSI,

rappresentato e difeso dall’avvocato CRISTIANO PRESTINENZI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, QUESTURA DI TORINO e QUESTURA DI BOLOGNA;

– intimati –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di TORINO depositato il

29/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/06/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, cittadino (OMISSIS), veniva rintracciato il 2.4.2019 sul territorio nazionale privo di valido permesso di soggiorno. Poichè lo stesso era destinatario di precedente decreto di espulsione del 15.12.2017 emesso dal Prefetto di Bologna e mai eseguito, veniva disposto in pari data il suo trattenimento presso il c.p.R. di Torino.

In data 3.4.2019 il Giudice di Pace di Torino convalidava il trattenimento.

A seguito di richiesta della Questura di Torino, con il provvedimento impugnato il Giudice di Pace disponeva la proroga del trattenimento presso il C.T.R. Il richiedente veniva infine rilasciato d’ufficio dalla Questura di Torino in data 17.5.2019.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di proroga del trattenimento B.K.J., allegando un persistente interesse al ricorso, affidandosi a due motivi.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, del D.Lgs. n. 251 del 2007 e del D.Lgs. n. 25 del 2008 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè il Giudice di Pace avrebbe erroneamente ritenuto che egli avesse prodotto un documento con data 8.2.2018 attestante una semplice prenotazione di un appuntamento per formalizzare la richiesta di protezione internazionale, e non una richiesta vera e propria.

La censura è inammissibile. La valutazione circa la natura di un documento prodotto dalla parte rientra nell’ambito dell’apprezzamento del materiale istruttorio, demandata in linea di principio al giudice di merito. Il ricorrente, peraltro, non riporta neppure il contenuto del documento la cui natura, secondo la tesi esposta nel motivo in esame, il Giudice di Pace avrebbe travisato, con conseguente carenza di specificità della doglianza. Nè può essere condivisa la tesi secondo cui lo straniero non potrebbe essere espulso sin dal momento in cui lo stesso ha richiesto un colloquio per presentare domanda di protezione, dal momento che l’effetto preclusivo dell’allontanamento coatto viene collegato dalla legge all’effettiva presentazione della domanda, e non alla mera fissazione dell’appuntamento finalizzato a tale incombente. Nè, infine, il richiedente deduce di aver dimostrato di aver comunque presentato la domanda di protezione internazionale, anche successivamente all’8.2.2018, il che implica un ulteriore profilo di inammissibilità della censura, che non appare idonea a superare il punto della decisione impugnata nel quale si dà atto che la P.A. aveva dichiarato che l’interessato avrebbe presentato domanda di protezione internazionale soltanto nel 2012, e non anche nel 2018, e che la stessa sarebbe stata rigettata. Da tutto quanto riferito si ricava che, anche ammesso che il Giudice di Pace abbia errato nel non dare rilevanza al documento prodotto dallo straniero, costui non ha comunque dimostrato di aver presentato effettivamente la domanda di protezione internazionale, nè prima nè dopo l’8.2.2018, onde nei suoi confronti non si configura alcuna preclusione, nè all’espulsione, nè al trattenimento preordinato all’esecuzione della predetta misura.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè il Giudice di Pace avrebbe erroneamente convalidato il trattenimento senza considerare la condizione di apolide di fatto del richiedente, dimostrata sia dagli attestati provenienti dalle autorità consolari di vari Paesi del (OMISSIS), prodotti nella fase di merito, attestanti che (OMISSIS) non avevano riconosciuto il B.K. come loro cittadino, sia dalla sentenza del Giudice di Pace di Bologna depositata l’8.4.2019, con la quale il predetto era stato assolto dal reato di permanenza illegale sul territorio nazionale a fronte della sua condizione di apolidia di fatto.

La censura è inammissibile. Nè dal verbale di udienza allegato al provvedimento impugnato, nè dal ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità risulta che la sentenza del Giudice di Pace di Bologna sia stata depositata nel corso del giudizio di merito; nè il Collegio, esaminando gli atti del predetto giudizio, ha rinvenuto traccia della produzione della sentenza di cui anzidetto, ancorchè successivamente all’udienza di convalida svoltasi in data 3.4.2019: il che implica la carenza di specificità della censura.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

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