Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20118 del 23/09/2010

Cassazione civile sez. I, 23/09/2010, (ud. 01/06/2010, dep. 23/09/2010), n.20118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 30735/2007 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO

EMILIO N. 71, presso lo studio dell’avvocato MARCHETTI Alessandro,

che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto N. 170/06 R.G. della CORTE D’APPELLO di BARI del

26/09/06, depositato il 19/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’01/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

udito l’Avvocato Marchetti Alessandro, difensore del ricorrente che

si riporta agli scritte chiede la rimessione nei termini per la

rinotifica;

è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che

ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “La Corte d’appello di Bari – adita da P. G. al fine di conseguire l’equa riparazione per la lamentata irragionevole durata di un processo pensionistico svoltosi dal 5.2.1972 all’8.2.2006 dinanzi alla Corte dei Conti, sez. giur. Puglia – con il decreto impugnato ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare alla parte ricorrente la somma di Euro 23.600,00 (pari a Euro 800,00 per ogni anno di ritardo) a titolo di danno non patrimoniale nonchè al rimborso delle spese processuali.

La Corte di merito, in particolare, ha accertato in tre anni il periodo di ragionevole durata del processo presupposto ed ha, per il ritardo di 29 anni e 6 mesi, quantificato l’indennizzo nella predetta somma, computando la durata complessiva a decorrere dall’1.8.1973, data di entrata in vigore in Italia della Convenzione europea.

Per la cassazione di tale decreto P.G. ha proposto ricorso affidato a due motivi.

Il ricorso è stato notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, quale Amministrazione succeduta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Il Ministero intimato non ha svolto difese.

Considerato in diritto.

1.- Il ricorrente, con i due motivi di ricorso, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione lamentando l’erronea determinazione della durata del processo, avendo, tra l’altro, la Corte di merito fatto decorrere l’inizio del periodo preso in considerazione dall’1.8.1973 anzichè dalla proposizione del ricorso, pur essendo in vigore la Convenzione europea dal 1950 e non avendo tenuto presente la specificità del caso concreto. Inoltre, lamenta che la Corte di merito si sia discostata dai parametri CEDU (non inferiore a Euro 1.000,00 per anno di ritardo) e senza tenere conto dell’aumento dell’indennizzo in proporzione con l’aumento del ritardo.

2.- Il ricorso appare inammissibile.

In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, è inammissibile il ricorso per cassazione indirizzato e notificato a un’Amministrazione dello Stato, (nella specie al Ministero dell’Economia e delle Finanze) non legittimata processualmente e che mai è stata parte del giudizio di merito, svoltosi legittimamente in contraddittorio del Presidente del Consiglio dei Ministri, la cui evocazione in causa era stata conforme al disposto della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, senza che possa ravvisarsi un mero errore d’identificazione della persona alla quale il ricorso doveva essere notificato, della L. 25 marzo 1958, n. 260, ex art. 4 (per ipotesi analoga v. Sez. 1^, Sentenza n. 4864 del 07/03/2006).

Infatti, la L. n. 260 del 1958, art. 4, comporta che l’erronea individuazione dell’organo abilitato a rappresentare lo Stato non implica la mancata costituzione del rapporto processuale, nè un difetto di legittimazione passiva, ma una mera irregolarità, non rilevabile d’ufficio, bensì solo con le modalità e conseguenze previste dalla stessa norma: e perciò sanabile attraverso la rinnovazione dell’atto nei confronti di quello indicato dal Giudice, ovvero mediante la costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata che non abbia sollevato eccezioni al riguardo, o ancora attraverso la mancata deduzione di uno specifico motivo d’impugnazione da parte di quest’ultima.

Tuttavia, come ha precisato questa Corte, il principio desunto dal citato art. 4 esclude nel giudizio di primo grado la mancata costituzione del rapporto processuale pur quando la parte sia incorsa in errore nella indicazione dell’organo statale sostanzialmente legittimato, ma non gli consente di superare il profilo soggettivo della proponibilità dell’impugnazione che riveste carattere meramente processuale (Sez. 1^, Ordinanza n. 22358 del 2009) .

Ciò posto, va rilevato che la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1224, il quale ha modificato la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 3, sostituendo la legittimazione Presidente del Consiglio dei ministri con quella del Ministro dell’economia e delle finanze, in virtù del comma 1225 della medesima legge si applica ai procedimenti iniziati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Nella concreta fattispecie il ricorso non è stato notificato all’Amministrazione che ha partecipato al primo grado del giudizio bensì, erroneamente, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, quale Amministrazione succeduta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296”.

p.2. – Il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010

 

 

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