Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20118 del 16/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 16/08/2017, (ud. 03/05/2017, dep.16/08/2017),  n. 20118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28263/2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.E. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

EUROPA 175, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO AMATO, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA AGRI 1, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE NAPPI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERLUIGI BOIOCCHI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 492/2011 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 30/11/2011, R. G. N. 259/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2017 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

udito l’Avvocato PASQUALE DI IEPO per delega orale ANTONINO AMATO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Brescia con sentenza depositata in data 30/11/2011, in riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva la domanda proposta da G.A. nei confronti di Poste Italiane s.p.a. intesa a conseguire la declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare di quattro ore di multa irrogatale in data 8/2/2008 per avere pagato la pensione di cui era titolare un soggetto risultato deceduto, senza seguire le disposizioni regolamentari predisposte al fine dell’accertamento della identità del richiedente.

La Corte distrettuale, a fondamento del decisum, osservava in estrema sintesi che alla stregua del quadro probatorio definito in prime cure, la registrazione dell’identificativo della lavoratrice nella apertura del giornale di fondo attraverso il sistema informatico – dato dal quale il primo giudice aveva desunto la responsabilità della dipendente – era elemento privo di efficacia probante; ciò in quanto era emerso che su ogni postazione, una volta avviata la procedura di registrazione, potevano alternarsi lavoratori diversi, di guisa che non vi era alcuna certezza in ordine alla ascrivibilità alla ricorrente, della operazione rilevante sotto il profilo disciplinare, oggetto dell’atto di incolpazione.

Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la società affidato ad unico motivo.

Resiste con controricorso G.A..

Il Collegio ha autorizzato la stesura di motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 1176,1218,2104,2106,2697 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la società stigmatizza la sentenza impugnata per il malgoverno dei principi che regolano l’esercizio del potere disciplinare, non avendo disposto corretta applicazione dei principi in tema di diligenza nella esecuzione della prestazione di lavoro nè avendo tenuto conto dell’organizzazione tecnico-aziendale volta ad ascrivere a ciascun lavoratore la responsabilità di ogni atto di gestione patrimoniale da lui compiuto allo sportello nei confronti dei terzi.

2. Il motivo presenta evidenti profili di inammissibilità.

Secondo il costante orientamento espresso da questa Corte (vedi ex plurimis, Cass. n. 195 del 2016, Cass. n. 16698 del 2010), da ribadirsi in questa sede, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione, che nella specie, non viene prospettato.

Non può tralasciarsi di considerare che i motivi tendono a conseguire – per il tramite della violazione delle disposizioni in tema di adempimento dell’onere probatorio e di interpretazione del materiale acquisito – una rivisitazione degli approdi ermeneutici ai quali è pervenuta la Corte, che si palesa inammissibile nella presente sede di legittimità.

3. Per consolidato orientamento di questa Corte la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (in termini, Cass. SS.UU. n. 24148 del 2013, Cass. n. 8008 del 2014).

Per considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (tra le tante: Cass. n. 2272 del 2007, Cass. n. 3668 del 2013).

4. Orbene, nello specifico, la Corte distrettuale con incedere argomentativo del tutto congruo ed equilibrato nelle sue componenti, facendo leva sul materiale probatorio di univoco contenuto, ha rimarcato la sussistenza della prassi invalsa presso l’ufficio di Caravaggio, secondo cui “l’identificativo veniva utilizzato dai dipendenti per l’accesso all’inizio del servizio, ma che poi su ogni postazione si potevano alternare lavoratori diversi, fra i quali la stessa direttrice, senza cambiare l’identificativo medesimo”; inoltre questa prassi era anche obbligata in presenza di lavoratori a termine che lavoravano allo sportello ma erano privi di un identificativo proprio. In tale contesto era da ritenersi priva di peso probatorio l’emanazione di una circolare nella quale si davano, in via generale, prescrizioni diverse, essendo unicamente rilevante la concreta organizzazione dell’ufficio nella quale la ricorrente svolgeva la propria prestazione.

Detta motivazione, perfettamente comprensibile e coerente con le risultanze processuali esaminate per quanto sinora detto, sfugge alle critiche formulate dalla ricorrente che si limita ad esporre un’interpretazione dei dati istruttori a sè favorevole al solo fine di indurre il convincimento del giudice di legittimità che l’adeguata valutazione di tali fonti probatorie avrebbe giustificato la reiezione della avversa domanda.

In definitiva, alla stregua delle superiori argomentazioni, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2017

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