Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20118 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/10/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 07/10/2016), n.20118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

LA ROTONDA S.R.L. in liquidazione, in persona del liquidatore p.t.

N.A., elettivamente domiciliata in Roma, alla via T.

Salvini n. 2/a, presso l’avv. LUIGI PEDRETTI, unitamente agli avv.

ALESSANDRO CIACCIA del foro di Avezzano e GIUSEPPE SIMEONE del foro

di Taranto, dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A.G.;

– intimato –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Taranto, depositata il 29

gennaio 2015, nel giudizio civile iscritto al n. 6200/2014 R.G.;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11 aprile 2016 dal Consigliere Dott. Mercolino Guido;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, il quale ha

chiesto la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.

Fatto

1.- La Rotonda S.r.l. ha convenuto in giudizio il proprio socio B.A.G., proponendo opposizione a) Decreto Ingiuntivo n. 853 del 2014, emesso il 30 aprile 2014, con cui il Tribunale di Taranto, su ricorso del convenuto, le ha intimato il pagamento della somma di Euro 402.911,49, oltre interessi legali e svalutazione monetaria, a titolo di restituzione di un finanziamento soci.

A sostegno dell’opposizione, ha eccepito, in via pregiudiziale, l’incompetenza per materia e per territorio del Giudice adito, osservando che, in quanto inerente ad un rapporto sociale, la controversia spetta alla competenza del Tribunale delle Imprese di Milano, nel cui circondario è incluso il Comune di Carpiano, dove essa opponente ha la sua sede legale.

Si è costituito il B., ed ha insistito sulla competenza per territorio del Tribunale di Taranto, quale giudice del luogo nel quale egli ha la propria residenza.

2. – Con ordinanza del 29 gennaio 2015, il Tribunale di Taranto ha autorizzato la provvisoria esecuzione del decreto opposto ed ha fissato il termine di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, nonchè l’udienza per la prosecuzione del giudizio, affermando, in particolare, che l’oggetto della domanda esula dalla competenza del tribunale delle imprese, ed aggiungendo che in materia di pagamento di una somma di denaro la competenza per territorio spetta al giudice del luogo in cui l’obbligazione dev’essere adempiuta, ovverosia del luogo in cui il creditore ha il suo domicilio.

3. – Avverso la predetta ordinanza La Rotonda ha proposto istanza di regolamento di competenza, articolata in tre motivi. Il B. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

1. – Premesso che l’ordinanza impugnata riveste carattere decisorio in ordine alla questione di competenza, essendo stata emessa all’esito di una specifica discussione in ordine alla relativa eccezione, avente carattere preliminare rispetto all’istanza di autorizzazione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la ricorrente denuncia, con il primo motivo d’impugnazione, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3, come sostituito dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 2, comma 1, lett. d), convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27. Afferma infatti che, nell’escludere la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa in ordine alle controversie riguardanti i finanziamenti dei soci alla società, il Tribunale ha fornito un’interpretazione restrittiva di tale disposizione, che, oltre a porsi in contrasto con il favor manifestato dal legislatore per la competenza del giudice specializzato, introduce un criterio discrezionale, fondato sulla prevalenza dell’oggetto della domanda rispetto al rapporto da cui la stessa trae origine, non previsto dalla legge ed incompatibile con la sua rado. Precisato inoltre che le operazioni di finanziamento dei soci presentano caratteristiche peculiari, tali da rendere la loro natura e qualificazione, nonchè le relative modalità di restituzione, una delle materie più controverse del diritto societario. afferma che, anche a voler prescindere dall’incidenza della predetta qualificazione sulla composizione della società, le relative controversie presuppongono quella maggiore specializzazione e celerità della risposta giudiziaria, che rappresenta il fondamento dell’istituzione delle sezioni specializzate. La riconducibilità di tali operazioni alla norma in esame trova d’altronde conferma nel disposto del D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, lett. c, come modificato dal D.L. . 1 del 2012, che, nell’attribuire alle sezioni specializzate la competenza in materia di trasferimento delle partecipazioni sociali o di negozi aventi ad oggetto le partecipazioni sociali, la estende ai diritti inerenti, tra i quali va compreso anche il rimborso dei finanziamenti dei soci, soprattutto nel caso in cui, come nella specie, non sia contestata la loro natura di apporto al capitale di rischio.

2. – Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 19 e 20 c.p.c., dell’art. 15 disp. att. c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione al D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, sostenendo che l’ordinanza impugnata non ha tenuto conto del carattere speciale di quest’ultima disposizione, introdotta in deroga a quelle che prevedono il foro generale delle persone giuridiche e gli altri fori alternativi, soprattutto in funzione della necessaria verifica della natura dei finanziamenti dei soci.

3. – Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 134 e 112 c.p.c., affermando che, in quanto fondata sul laconico richiamo ad una norma di legge, non accompagnato dall’indicazione delle ragioni della sua applicabilità, l’ordinanza impugnata è caratterizzata da una motivazione meramente apparente, tradottasi peraltro in un difetto di pronuncia, dal momento che al rilievo dell’incompetenza non hanno fatto seguito la relativa dichiarazione c la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

4. – Il ricorso è inammissibile.

L’ordinanza impugnata, pur dando atto in motivazione dell’estraneità della controversia alla competenza del tribunale delle imprese, in quanto avente ad oggetto la restituzione di un finanziamento eseguito dal socio in favore della società, nonchè dell’applicabilità del forum destinarne solutionis, identificato con quello del luogo in cui il creditore ha il suo domicilio, non reca infatti nel dispositivo una specifica statuizione in ordine alla competenza, limitandosi ad accogliere l’istanza di autorizzazione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e ad impartire le disposizioni necessarie per la trattazione della causa. La portata meramente provvisoria e strumentale del provvedimento, adottato senza che le parti siano state preventivamente invitate a precisare le conclusioni, è evidenziata proprio dalla assenza nel dispositivo della dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, che avrebbe dovuto necessariamente far seguito ad una declaratoria d’incompetenza del Giudice adito, e ciò deve ritenersi sufficiente ai fini dell’esclusione del carattere decisorio dell’ordinanza, oltretutto incompatibile con la sommarietà della delibazione compiuta in ordine alla questione di competenza, con la conseguenza che il provvedimento non può essere considerato impugnabile ai sensi dell’art. 42 c.p.c..

Questa Corte ha infatti affermato più volte che, in quanto disciplinato come mezzo d’impugnazione ordinario avverso le sentenze che pronunciano sulla competenza, ovvero avverso provvedimenti che, se non impugnati, siano suscettibili di rendere incontestabile l’incompetenza dichiarata o la competenza del giudice adito, il regolamento di competenza non è proponibile contro l’ordinanza con cui il giudice istruttore, nell’autorizzare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, si sia limitato a delibare una questione di competenza sollevata dall’opponente e a disporre la prosecuzione del giudizio, trattandosi di un provvedimento meramente strumentale e provvisorio, che non comporta una decisione definitiva, neppure implicita, sulla competenza (cfr. Cass., Sez. 3, 15 giugno 2006, n. 13765; 11 marzo 2005, n. 5410). L’orientamento in esame ha trovato conferma anche a seguito delle modificazioni apportate all’art. 42 c.p.c. e art. 279 c.p.c., comma 1, dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, essendo stato chiarito che, nonostante il mutamento introdotto della forma del provvedimento che pronuncia sulla competenza, la definizione della relativa questione presuppone pur sempre la rimessione della causa al collegio, ai sensi degli artt. 189 e 275 c.p.c., preceduta dall’invito alle parti a precisare le conclusioni (cfr. Cass., Sez. 5, 26 marzo 2014, n. 7191). Tale precisazione, corrispondente ad un principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento ai giudizi devoluti alla competenza del tribunale in composizione collegiale. è stata estesa anche alle cause attribuite al tribunale in composizione monocratica, in virtù del rilievo che, pur assommando in sè le funzioni di istruzione e decisione, il giudice unico è tenuto, qualora ritenga di dover emettere una decisione definitiva sulla competenza, ad invitare le parti a precisare le rispettive conclusioni anche di merito, ai sensi degli artt. 189 e 281 – bis c.p.c., in modo da scandire la separazione tra la fase istruttoria e quella decisoria (cfr. Cass., Sez. Un., 12 maggio 2008, n. 11657; Cass., Sez. 6, 21 dicembre 2010, n. 25883; Cass., Sez. 3, 20 marzo 2010, n. 6825;): si è pertanto ritenuto che, ove il giudice monocratico esterni in un’ordinanza il proprio convincimento in ordine alla competenza, esplicitamente o implicitamente, senza aver preventivamente disposto i predetti adempimenti, a tale provvedimento non può attribuirsi la natura di decisione affermativa o negativa della competenza, come tale impugnabile ai sensi dell’art. 42 c.p.c., a meno che, cosi procedendo, non lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta ed oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la suddetta questione (cfr. Cass., Sez. Un., 29 settembre 2014, n. 20449; Cass., Sez. 6, 30 ottobre 2013, n. 24509; 26 giugno 2013, n. 16051).

Nella specie, il predetto intento non è in alcun modo desumibile nè dal dispositivo nè dalla motivazione dell’ordinanza impugnata, le cui precisazioni in ordine alla competenza del Giudice adito si pongono in rapporto di diretta strumentalità con la decisione adottata in ordine alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, esprimendo un convincimento in ordine alla competenza strettamente funzionale all’esclusione di una possibile nullità del provvedimento, ma lasciando impregiudicata la relativa questione, con la conseguente inammissibilità del regolamento di competenza.

5. – La mancata costituzione dell’intimato esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, 11 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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