Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20117 del 30/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 20117 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso 28284-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

PEZ CAR SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato
2018
2158

in ROMA VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio
dell’avvocato CESARE PERSICHELLI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato SALVATORE CAPOMACCHIA;
– controricorrente nonchè contro

URBAN LODOVICO;

Data pubblicazione: 30/07/2018

-

intimato –

avverso la sentenza n. 125/2010 della COMM.TRIB.REG.
di TRIESTE, depositata il 27/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/06/2018 dal Consigliere Dott.

DOMENICO CHINDEMI.

z8s
RG 282-zF8/11
Considerato che
La Commissione tributaria regionale del Friuli, con sentenza
depositata in data 27.09.2010, rigettava l’appello dall’Agenzia delle
Entrate, confermava la decisione della Commissione tributaria

accertamento emessi nei confronti della società Pez Car s.r.l. in
liquidazione relativi agli anni di imposta 2000 – 2003, con i quali
veniva effettuato il recupero a tassazione ai fini Iva, Irap e imposte
dirette, avendo l’Ufficio riqualificato i contratti di appalto stipulati con
le società Dueffesrl. Dieffe s.r.I., Ariete s.r.l. e 2Effe s.r.I., quali
appalto di manodopera e non appalto di servizi.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso l’Agenzia, affidato a tre
motivi; la società depositava controricorso.
Ritenuto che
1. Con il primo motivo viene dedotta, sub art 360 n. 4 c.p.c., la
nullità della sentenza per motivazione apparente con riferimento alla
ritenuta sussistenza di contratti di appalto di servizio; con il secondo
motivo si censura la insufficiente motivazione della sentenza con
riferimento alle riprese relative al pagamento delle ritenute Irpef non
versate, alle connesse sanzioni, anche di omessa dichiarazione, alle
relative riprese dell’Iva e dell’IRAP, avendo l’ufficio accertato una
intermediazione di lavoro vietata; col terzo motivo si censura la
violazione del DLGS 276/2003, in relazione all’articolo 360, numero
tre, c.p.c., avendo la CTR fondato la decisione sull’erronea
considerazione che il D.Igs 276/2003, non applicabile alla fattispecie,
in quanto successivo, consentirebbe all’appaltatore di utilizzare
attrezzature e macchinari del committente.
2. I motivi possono essere scrutinati congiuntamente in quanto
connessi.

provinciale di Udine che aveva annullato quattro avvisi di

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità
quello secondo cui, in tema di interpretazione dei contratti,
l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del
negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di
merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di

interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ.
(Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465).
Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati
profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito
riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica
indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse
contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali
considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali
assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di
argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il
riesame del merito in sede di legittimità (Cass. n. 19507 del
16/09/2014; Cass. n. 9054 del 15/04/2013).
Nella fattispecie in esame l’erroneo richiamo al Dlgs 276/2003 non
inficia la motivazione della CTR che ha, sia pure sinteticamente,
escluso la sussistenza dell’appalto di manodopera che avrebbe dovuto
essere dimostrato dall’Ufficio, anche in considerazione di elementi di
segno contrario presi in esame dal giudice, che ha osservato come
l’accordo sindacale presso l’associazione industriali di Tolmezzo
consentisse di escludere un accordo simulatorio, rilevando anche la
sussistenza di alcuni pagamenti effettuati direttamente dalla Dueffe a
favore dei dipendenti, al fine di ritenere provata l’effettività dei
contratti di appalto di servizi in luogo dell’appalto di manodopera
individuato dall’ufficio.
Il giudice d’appello ha interpretato i contratti quali appalto di servizi
sulla base di rilievi non illogici, né la ricorrente ha inteso specificare

-2-

motivazione inadeguata, ovvero di violazione di canoni legali di

quale precetto esegetico tra quelli elencati dagli artt. 1362 ss. c.c.
siffatta motivazione abbia violato.
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso con condanna della
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
PQM

giudizio di legittimità che liquida in €.5.000 per compensi
professionali, oltre spese forfettarie e accessori di legge
Così deciso in Roma, nell’ adunanza plenaria del 20 giugno 2018

Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del

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