Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20117 del 23/09/2010

Cassazione civile sez. I, 23/09/2010, (ud. 27/05/2009, dep. 23/09/2010), n.20117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24696/2006 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato FERRANTE Mariano (avviso postale Via Parrocchia n. 10 –

80036 PALMA CAMPANIA), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 53113/04 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

6/06/05, depositato il 07/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/05/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. ONOFRIO FITTIPALDI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIETRO ABBRITTI che ha concluso visto l’art. 375 c.p.c., per il

rigetto del ricorso in oggetto.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Visto il ricorso, notificato il 04/09/2006, proposto, da A. F., avverso il decreto del 07/09/05 della Corte di Appello di Roma che ha rigettato il ricorso da essa avanzato, ai sensi della L. n. 89 del 2001, per la violazione dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, conseguente al mancato rispetto del termine ragionevole di durata di un procedimento da lei introdotto, con atto notificato il 17 dicembre 1999, innanzi al Giudice del Lavoro, e definito con sentenza del 20/05/2004;

rilevato come la Corte territoriale, valutata l’incidenza risolutiva giocata da 2 rinvii per circa 1 anno richiesti dalle parti, ha escluso ogni irragionevole durata e compensato le spese di giudizio;

rilevato come, il ricorrente, con i 2 motivi di gravame, lamenti, anche sotto il profilo del vizio motivazionale: 1) un notevole ed irragionevole ed illegittimo discostamento della Corte territoriale dai parametri fissati, dalla Corte CEDU, ai fini sia della valutazione del periodo di irragionevole durata del processo (mancata adozione del parametro dell'”intera durata”), sia della liquidazione del danno non patrimoniale ( mancato riconoscimento del “bonus”); 2) l’altrettanto illegittimo rilievo dato – a suo dire – al profilo dell’esiguità dello sforamento temporale;

rilevato come il controricorso risulti irritualmente notificato;

vista la richiesta del P.G. in data 20/11/07, di rigetto del ricorso, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., attesa la sua manifesta infondatezza;

ritenuta l’accoglibilità della richiesta, atteso l’assoluto difetto di pertinenza del ricorso il quale omette in realtà di prendere posizione in merito all’unica ed effettiva ratio decidendi dell’impugnata decisione, relativa all’imputabilità ed al ruolo dei “rinvii” – (come la n. 24693/06);

ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile, senza statuizioni sulle spese;

visto l’art. 375 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi – Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 27 maggio 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010

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