Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20117 del 14/07/2021

Cassazione civile sez. III, 14/07/2021, (ud. 25/01/2021, dep. 14/07/2021), n.20117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 36852/19 proposto da:

E.L., elettivamente domiciliata a Padova, via Ugo Foscolo

n. 13, presso l’avvocato Elisabetta Costa, che la difende in virtù

di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia 24.10.2019 n.

4603;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25 gennaio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. E.L., cittadina nigeriana, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato il proprio Paese per timore di essere uccisa dai membri di una setta segreta, i quali intendevano vendicarsi su di lei del fatto che il proprio marito, già appartenente alla setta, aveva deciso di allontanarsene.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento E.L. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Venezia, che la rigettò con ordinanza 7.8.2017.

Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza 24.10.2019 n. 4603.

Quest’ultima ritenne che:

-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non potessero essere concessi perché il racconto del richiedente era inattendibile; questa, infatti, mentre dinanzi alla commissione territoriale aveva riferito che i membri della setta segreta intendevano uccidere suo marito, solo dinanzi al tribunale, dopo il rigetto della sua domanda, cambiò versione, affermando che i membri della suddetta setta avevano intenzione di uccidere non solo suo marito, ma anche lei;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa, perché nel Paese d’origine del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa in quanto il richiedente non aveva allegato né dimostrato specifiche circostanze idonee a qualificarlo come “persona vulnerabile”.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da E.L. con ricorso fondato su due motivi.

Il Ministero dell’interno non ha notificato controricorso, ma solo chiesto di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. E’ superfluo dar conto del contenuto dei motivi di impugnazione, in quanto il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di procura speciale.

La procura infatti è redatta non in calce o in margine al ricorso, ma su un foglio separato, materialmente congiunto al ricorso, ed in essa si legge che il difensore viene incaricato di assistere il ricorrente “nel procedimento concernente il minore (…) avanti al tribunale per i minorenni (…) ovvero richiedere il riconoscimento dello status di rifugiato e di diniego del visto di ingresso oltre l’informazione sulla cittadinanza”.

Procure siffatte sono state già, e ripetutamente, ritenute da questa Corte prive del requisito della specialità e quindi nulle.

Da un lato, infatti, non consentono di individuare con certezza il provvedimento impugnato (nel caso di specie si parla unicamente di “presente procedimento”); dall’altro la procura contiene previsioni (come l’attribuzione della facoltà di “chiamare in causa terzi” o espletare le attività amministrative per chiedere il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno”) incompatibili col giudizio di legittimità (ex multis, in tal senso, Sez. 1 -, Ordinanza n. 15211 del 16/07/2020, Rv. 658251 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 7137 del 13/03/2020, Rv. 657556 – 01; Sez. 1 -, Ordinanza n. 4069 del 18/02/2020, Rv. 657063 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 2342 del 03/02/2020, Rv. 656643 – 01).

2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, poiché

l’amministrazione intimata non ha notificato alcun controricorso.

P.Q.M.

la Corte di Cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 25 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021

 

 

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