Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20116 del 30/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 20116 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso 28103-2011 proposto da:
SIMEL SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
ATTILIO FRIGGERI 111, presso lo studio dell’avvocato
PAOLO MORGANTI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MARIO BENEDETTI;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
2018
2157

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– con troricorrente non chè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA 6;

Data pubblicazione: 30/07/2018

- intimata –

avverso la sentenza n. 294/2010 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 05/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/06/2018 dal Consigliere Dott.

DOMENICO CHINDEMI.

RG 28103/11
Considerato che
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza
depositata in data 5.10.2010, in riforma della sentenza della
commissione tributaria provinciale di Roma che aveva erroneamente
dichiarato la tardività del ricorso, confermava gli avvisi di

accertamento emessi nei confronti della società Simel s.r.l. per Iva,
Irpeg, Irap, relativi all’anno 1999, con i quali venivano recuperatì
ricavi non contabilizzati per C 104.778,19, per sottofatturazione di
prodotti Canon.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso la società, affidato adue
motivi; l’Agenzia delle Entrate depositava controricorso
Ritenuto che
1. Col primo motivo di ricorso vengono dedotte violazione o falsa
applicazione dell’articolo 54 d.p.r. 633/72 e dell’art. 39 dpr 600/73,
dell’art. 2697 c.c. in relazione all’articolo 360 n.3 c.c., mancando in
sentenza il riferimento ad elementi indiziari che consentano di
individuare le presunzioni aventi carattere di gravità precisione e
concordanza tali da giustificare la presunta sottofatturazione.
Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione della sentenza
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5
cpc), per aver accertata la CTR la sottofatturazione in presenza di libri
contabili validi e congrui.
2. Entrambi ì motivi, logicamente connessi, possono essere esaminati
congiuntamente e sono infondati.
La ricorrente, difatti, !ungi dal prospettare a questa Corte un vizio
della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 nn. 3 e 5
c.p.c., si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle
risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla CTR,
muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto inaccoglibili,
perché la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di

/

quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione,
postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice
di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e
della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel
privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur

altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento,
senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola
risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione
difensiva.
E’ principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 del
codice di rito non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla
corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa,
consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo
logico-formale e della conformità a diritto, nella specie del tutto
predicabili – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale
soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio
convincimento valutando le prove (e la relativa significazione),
controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza,
scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in
discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste
dal sottosistema ordinamentale civile e/o tributario). Il ricorrente,
nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente
motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente
(perché in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del
giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione
di risultanze procedimentali, in punto di fatto e di diritto (nonostante
quelle stesse risultanze appaiano ormai cristallizzate quoad effectum)
sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così
mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di
legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel

-2-

astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra

quale

ridiscutere analiticamente tanto il

contenuto,

ormai

cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto
l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione
circostanziale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di
appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la

nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa
fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di
legittimità.
La CTR ha ritenuto sussistente la sottofatturazione avendo ritenuto le
giustificazioni addotte dalla società (“nota di credito, premi di fine
anno, bonus, premi di fatturato” solo verbalmente affermati “non
suffragati da contratti commerciali o altri documenti contabili credibili
o verificabili”, ritenendo irrilevante la ritenuta regolarità di libri
contabili, circostanza di natura formale compatibile con l’accertata
sotto fatturazione. Dovendosi anche considerare che l’art. 2709 c.c.
prevede che i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette
a registrazione fanno prova contro , non a favore dell’imprenditore.
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso con condanna della
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità che liquida in €.5.600 per compensi
professionali, oltre eventuali spese prenotate a debito
Così deciso in Roma, nell’adunanza plenaria del 20giugno 2018

sostituzìone con altre più consone ai propri desiderata -, quasi che

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