Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20116 del 24/09/2020
Cassazione civile sez. II, 24/09/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 24/09/2020), n.20116
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22059-2019 proposto da:
O.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 90,
presso lo studio dell’avvocato LUCIANO NATALE VINCI, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARIANI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), PREFETTO AREZZO, QUESTURA AREZZO;
– intimati –
avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di AREZZO, depositata il
07/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/06/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. O.J., cittadino della (OMISSIS), ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato provvedimento con il quale il Giudice di Pace di Arezzo ha rigettato l’opposizione del medesimo avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Arezzo, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14 e ne chiede la cassazione sul rilievo della violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 445 del 2000 e della L. n. 241 del 1990, art. 3 per aver rigettato l’eccezione di nullità del decreto in quanto notificato solo in copia e senza certificazione di conformità all’originale, e per aver omesso la motivazione, limitandosi ad un mero richiamo a quella del decreto che ha applicato il criterio presuntivo sulla pericolosità sociale; 2) falsa ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in quanto l’art. 10 bis, comma 6 decreto citato prevede una causa di improcedibilità speciale quando sia stata presentata una domanda di protezione internazionale.
2. Il Ministero dell’interno è rimasto intimato.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. I due motivi di ricorso che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente sono infondati.
Per quanto riguarda l’eccezione di nullità del decreto prefettizio per mancata attestazione di conformità deve evidenziarsi che il giudice di pace, nel provvedimento impugnato, ha affermato che nella relata di notifica versata in atti risultava che l’atto opposto era stato notificato in originale.
Per quanto attiene la motivazione deve osservarsi che, per quanto stringata, non può dirsi mancante, avendo il giudice di pace evidenziato le ragioni dell’espulsione come indicate nel provvedimento impugnato.
Per quanto attiene al criterio presuntivo della pericolosità sociale, la censura è inammissibile in quanto nuova, non risultando tale questione affrontata dal giudice di pace e non avendo il ricorrente specificato di averla proposta come motivo di ricorso.
Secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte, infatti, “In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacchè i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio” (ex plurimis Sez. 2, Sent. n. 20694 del 2018, Sez. 6-1, Ord n. 15430 del 2018).
Infine, quanto alla violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis, comma 6, deve evidenziarsi che tale norma si riferisce al giudizio penale conseguente all’ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e non a quello di opposizione al decreto di espulsione disciplinato dal successivo art. 13 medesimo decreto.
3. Il ricorso per i motivi esposti dev’essere rigettato. Nulla sulle spese, non avendo svolto attività difensiva il Ministero intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 25 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020