Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20116 del 23/09/2010

Cassazione civile sez. VI, 23/09/2010, (ud. 02/07/2010, dep. 23/09/2010), n.20116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22761/2009 proposto da:

CAME di MAZZA SERGIO e C. SNC in persona del suo socio amministratore e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO 11,

presso lo studio dell’avvocato PELLEGRINO Gianluigi, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ANDREOLI ANTONIO, PIVA PAOLO, giusta procura

speciale in calce al ricorso; – ricorrente –

contro

FALLIMENTO SOCOMIT SAS di AIRAUDO FRANCESCO & C. in persona del Curatore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell’avv.

ROMANELLI Guido, che o rappresenta e difende unitamente all’avv. SILVANA

SOLAVAGIONE, giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso

incidentale; – controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto R.G. 29814/08 del TRIBUNALE di TORINO del 15.7.09, depositata

il 03/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 02/07/2010

dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito per la ricorrente l’Avvocato Roberto Volpi (per delega avvocati G.

Pellegrino, P. Piva, A. Andreoli) che si riporta ai motivi del ricorso;

udito per il controricorrente e ricorrente incidentale l’Avvocato Guido Romanelli

che si riporta agli scritti, con condanna alle spese.

E’ presente; il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO

RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con decreto depositato il 3 agosto 2009 il Tribunale di Torino ha respinto l’opposizione allo stato passivo del fallimento della società SO.CO.MIT s.a.s. di Airaudo Francesco, dichiarato esecutivo dal giudice delegato con decreto 14 agosto 2008, proposta dalla società C.A.M.E. di Mazza Sergio s.n.c. in persona del suo legale rappresentante M.M. in relazione al mancato riconoscimento del privilegio che a suo avviso avrebbe assistito, ai sensi dell’art. 2751 bis c.c., il suo credito, ammesso nell’importo richiesto di Euro 122.669,39 ma in chirografo. Qualificato il titolo fondante il credito controverso in termini di contratto d’appalto d’opera, come tale estraneo all’ambito applicativo della norma invocata, il Tribunale ha peraltro ravvisato il superamento dei parametri identificativi dell’impresa artigiana, tenuto conto del fatto che l’impresa si era avvalsa della collaborazione di diciannove dipendenti, superando il limite di diciotto posto dallaL. n. 443 del 1985, art. 4, nè l’opponente aveva provato la sussistenza degli effettivi requisiti prescritti per siffatto tipo d’impresa, segnatamente della prevalenza del lavoro proprio sul fattore organizzativo, come affermato da consolidato orientamento specificamente riferito.

La società C.A.M.E., con ricorso notificato il 15 ottobre 2009, ha impugnato per cassazione questo decreto con quattro motivi resistiti dalla procedura intimata con controricorso. Col primo motivo, denunciando violazione dell’art. 2751 bis c.c., n. 5, si duole del mancato riconoscimento della prelazione che, a suo avviso, avrebbe dovuto essere attribuita al credito ammesso allo stato passivo in ragione del fatto che la sua attività era riconducibile ad appalto pubblico, relativo alla realizzazione di manufatti, e non già, come avrebbe erroneamente ritenuto l’organo giudicante, al contratto d’appalto d’opera.

Il secondo e terzo motivo coltivano analoga censura, denunciando vizio di motivazione in ordine all’identificazione degli elementi qualificanti l’impresa, che, pur avendo alle dipendenze diciannove lavoratori, era comunque esercitata attraverso il lavoro professionale ed anche manuale dei tre soci, preminente rispetto al capitale investito.

Il quarto motivo denuncia ancora vizio di motivazione in ordine all’esclusione del credito indicato nella fattura n. (OMISSIS) dell’importo di L. 38.441.85, fondata sull’asserita assenza di prova del compimento del lavori ivi indicati e della consegna della documentazione tecnica alle Terme di (OMISSIS). Il resistente ha dedotto l’inammissibilità di tutti i motivi osservando che la statuizione impugnata si colloca nel solco dell’orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, e non smentito dalle avverse deduzioni.

La ricorrente ha depositato memoria difensiva.

Il Consigliere rel. ha depositato proposta di definizione osservando:

“In ordine al primo motivo si rileva che la questione di diritto avente ad oggetto i limiti d’applicabilità del privilegio previsto dall’art. 2751 bis c.c., n. 5, e la sussistenza dei criteri identificativi dell’impresa artigiana è stata risolta dal Tribunale adito in senso conforme ai principi costantemente applicati nei precedenti di questa Corte specificamente richiamati (Cass. nn. 14365/2000,n. 7366/1998,n. 17396/2005che espressamente esclude il privilegio artigiano in materia di appalto d’opera neppure in via d’interpretazione estensiva, n. 15785/2000), che i motivi in esame non prendono neppure in considerazione, nè tanto meno confutano prospettando alcun argomento di critica che ne solleciti la rivisitazione. Nel resto il motivo introduce questione riguardante la qualificazione del rapporto sottostante il credito, che non è sostenuta da critica che evidenzi la violazione da parte del giudice di merito di specifici ed individuati canoni ermeneutici, e si risolve perciò in un’inammissibile richiesta di riesame della fondatezza del decisum.

I restanti motivi, prospettando vizio di motivazione sicuramente non ravvisabile nel tessuto argomentativo che sorregge la decisione, esaustivo e puntuale, propongono in sostanza questioni di fatto e mirano ad un sindacato di merito.

Le precedenti considerazioni assorbono l’esame del ricorso incidentale condizionato proposto dal contro ricorrente”.

Il Collegio, riuniti i ricorsi, ritiene di condividere la riferita proposta la cui conclusione non risulta smentita dalle osservazioni rappresentate in memoria dalla ricorrente.

Per l’effetto, il ricorso principale deve essere rigettato in quanto manifestamente infondato. Quello incidentale condizionato resta assorbito. Ne discende condanna della ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

PQM

La Corte:

riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale condizionato. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010

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