Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20116 del 16/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 16/08/2017, (ud. 03/05/2017, dep.16/08/2017),  n. 20116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7871/2012 proposto da:

M.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZALE CLODIO 12, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE AGOSTA,

che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE

STRAORDINARIA, in persona dei Commissari Straordinari pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso

lo studio dell’avvocato MAURIZIO MARAZZA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARCO MARAZZA, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 797/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/03/2011, R.G.N. 7128/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2017 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MAURIZIO MARRAZZA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata in data 15/3/2011 confermava la pronuncia del Tribunale della stessa sede con cui era stata respinta la domanda proposta da M.R. nei confronti di Alitalia s.p.a. intesa a conseguire la revoca delle dimissioni presentate in data 28/6/2004.

Nel pervenire a tali conclusioni il giudice dell’impugnazione osservava, in estrema sintesi, che, prescindendo da ogni questione attinente alla possibilità di apporre alle dimissioni una riserva quale quella contenuta nella comunicazione inoltrata dal lavoratore, così come la disamina dei denunciati vizi della volontà che connotavano l’atto di dimissioni, fondante era il rilievo circa la mancata realizzazione della condizione ivi prevista.

Il negozio unilaterale in oggetto, contemplava infatti la possibilità di revoca delle dimissioni nel “caso in cui insorgessero nel sistema pensionistico, elementi di novità o modifiche rispetto alla situazione pensionistica attuale, e prima della ultimazione del periodo di preavviso lavorato”. Il presupposto giuridico per l’esercizio del diritto non ò era tuttavia rinvenibile nello specifico, giacchè la legge alla quale il lavoratore aveva fatto riferimento, rivendicandone il carattere innovativo sotto il profilo pensionistico, e, segnatamente, la L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 12, in realtà era priva di tale requisito, non incidendo sulla posizione previdenziale e pensionistica del lavoratore.

La cassazione di tale pronuncia è domandata dal M. con due motivi, resistiti con controricorso dalla Alitalia – Linee Aeree Italiane s.p.a. in Amministrazione Straordinaria che ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia omessa motivazione circa un pUnto decisivo per il giudizio. Ci si duole che la Corte distrettuale abbia omesso ogni valutazione in ordine alla valenza negoziale della lettera in data 28/6/2004, ed, in particolare, circa la idoneità ad esplicare una valida volontà di dimissioni.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio nonchè violazione e falsa interpretazione della L. n. 243 del 2004, art. 1 e dell’art. 1362 c.c..

Censura l’interpretazione della L. n. 243 del 2004, resa dalla Corte territoriale laddove ha negato che fosse dotata di portata innovativa rispetto alla propria situazione previdenziale e pensionistica. In particolare, fa riferimento dell’art. 1, comma 1 di detto compendio normativo, che delega al governo di apportare successive modifiche al sistema pensionistico, liberalizzando anche l’età pensionabile. Deduce, quindi, che ciò costituirebbe un indefettibile elemento di novità, erroneamente trascurato dai giudici dell’impugnazione.

3. I motivi, il cui esame congiunto è consentito dalla connessione che li connota, sono privi di fondamento.

Deve escludersi, innanzitutto, che la Corte distrettuale sia incorsa nel vizio denunciato con il primo motivo di ricorso, avendo espressamente argomentato in ordine alla insussistenza delle “condizioni per invocare la riserva di revoca”, di talchè “risulta superfluo andare ad indagare sulla legittimità di detta riserva”; con la Precisazione che “l’impossibilità giuridica di apporre alle dimissioni una condizione risolutiva” diversamente da quanto argomentato da parte ricorrente – comportava come unica conseguenza “quella di ritenere la condizione non apposta ex art. 1354 c.c., comma 2”.

Il ricorso censura dunque, di omessa motivazione in ordine ad una questione concernente un fatto della controversia che il giudice, per contro, con ragionamento esente da difetto logico-giuridico ha dichiarato preliminarmente assorbito.

4. Va poi considerato – con riferimento alla prospettata erronea esegesi dell’atto di dimissioni – che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nell’interpretazione degli atti unilaterali, il canone ermeneutico di cui all’art. 1362 c.c., comma 1, impone di accertare esclusivamente l’intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio, ferma l’applicabilità, atteso il rinvio operato dall’art. 1324 c.c., del criterio dell’ interpretazione complessiva dell’atto (vedi Cass. sez. lav. 11/1/2011 n. 460, Cass. sez. lav. 14/11/2013 n. 25608, Cass. 1 sez. civile 6/5/2015 n. 9127). Alla stregua degli esposti principi deve ritenersi che l’attività ermeneutica esplicata dalla Corte distrettuale, sia stata coerente con detti principi.

Nel proprio incedere argomentativo, il giudice dell’impugnazione muoveva dalla disamina dell’atto di dimissioni il cui contenuto prevedeva che, in un contesto di particolare situazione di incertezza del sistema pensionistico, il recesso del lavoratore fosse motivato dalla situazione pensionistica attuale e da quella ipotizzabile nell’immediato futuro di guisa che, solo nel caso in cui “insorgessero nel sistema elementi di novità o modifiche rispetto alla suddetta situazione prima della ultimazione del periodo di preavviso lavorato”, il dipendente si riservava “la possibilità di ritirare le proprie dimissioni e proseguire il rapporto senza oneri e penalità a proprio carico”.

5. La Corte di merito provvedeva inoltre alla disamina della L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 12, indagandone la concreta portata normativa, e negando che dalla stessa potessero promanare effetti innovativi rispetto alla posizione previdenziale e pensionistica del dipendente, sì da condizionarne l’esercizio del diritto di opzione, secondo le previsioni contenute nell’atto da lui sottoscritto.

Infatti osservava che della L. n. 243 del 2004, citato art. 1, comma 12, aveva conferito ai lavoratori che avessero maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento di anzianità, di rinunciare all’ulteriore accredito contributivo, percependo in busta paga la somma corrispondente alla retribuzione che il datore di lavoro non avrebbe più potuto versare all’ente previdenziale. Rimarcava quindi, che il comma 13 di detta disposizione, prevedeva che all’atto del pensionamento, il trattamento liquidato a favore del lavoratore che avesse esercitato la facoltà di cui al comma 12, era pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà, sulla base della anzianità contributiva maturata alla data della medesima scadenza.

Precisava, quindi che “la riserva contrattuale, all’evidenza, era volta a garantire il dimissionario da possibili modifiche in pejus della sua posizione previdenziale (riduzione dell’importo o differimento del momento di maturazione) non certo a garantire la prosecuzione del rapporto di lavoro, così come avviene di fatto con la facoltà introdotta dalla L. n. 243 del 2004)”.

L’opzione ermeneutica seguita dalla Cotte, coerente coi dettami di cui all’art. 12 preleggi, appare del tutto corretta, giacchè evidenzia che il precipitato normativo della disposizione risiede nella cristallizzazione della posizione previdenziale e pensionistica del dipendente, alla data di esercizio dell’opzione.

6. Si tratta di approdi coerenti con i principi enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui nei commi da 12 a 17 del suddetto art. 1 sono state dettate nuove regole dirette ad incentivare il posticipo del pensionamento dei lavoratori dipendenti del settore privato, attribuendo loro la facoltà di rinunciare all’accredito dei contributi IVS all’assicurazione generale obbligatoria, ovvero ad un fondo sostitutivo della medesima onde ottenere in busta paga la somma corrispondente non versata all’Ente Previdenziale (cfr. in motivazione, Cass. 4/7/2014 n. 15356, cui acide Cass. 6/7/2016 n. 20559).

La disposizione di cui al comma 12, coordinata con il successivo comma 13, porta a ritenere, così come asserito dai giudici del gravame, che l’esercizio di detto diritto di opzione – riservato ai lavoratori in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità – non si traducesse in una modifica della posizione previdenziale del dipendente.

Le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte distrettuale sulla delibata questione, del tutto congrue sotto il profilo logico e corrette sul versante giuridico, non risultano validamente inficiate dalla critica formulata da parte ricorrente.

7. Con approccio del tutto generico, in un motivo che vede contestuale denuncia di vizio di insufficiente motivazione e violazione e falsa applicazione di legge, il lavoratore fa, infatti, riferimento al conferimento di delega al governo per l’apporto di successive modifiche al sistema, quale momento innovativo rispetto alla propria situazione pensionistica.

Si tratta, all’evidenza, di critica che non soddisfa i requisiti di specificità dei motivi di ricorso per cassazione sanciti dall’art. 366 c.p.c., n. 4.

Posto, infatti, che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito, il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, (vedi Cass. 22/9/2014 n. 19959).

Nello specifico, è bene ribadire, il ricorrente, fonda la propria critica sul generico riferimento a futuri interventi legislativi in materia pensionistica delegati al governo, con approccio, all’evidenza, inidoneo a censurare gli approdi ai quali è pervenuta la Corte di merito.

8. Sotto altro versante, si duole dell’interpretazione dell’atto resa dal giudice del gravame, omettendo di enunciare i criteri legali di interpretazione dell’atto, che si assumono violati.

Secondo giurisprudenza di legittimità, infatti, ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato (cfr. Cass. 13/1/2016 n. 5461).

La denuncia del vizio di motivazione, inoltre, dev’essere effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l’indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza.

Nè, all’uopo, è sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa (e più favorevole) interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante (per tutte vedi Cass. 25/2/2004 n. 3772 e Cass. 22/2/2007 n. 4178, Cass. 6/6/2013 n. 14318 e Cass. 10/2/2015 n. 2465).

Nella specie la critica mossa all’interpretazione dell’atto negoziale per come articolata, è generica in quanto, difettando la allegazione – con riferimento alla violazione dei canoni interpretativi – del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, si sostanzia nella mera allegazione di una diversa (e più favorevole) interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante.

In definitiva, alla stregua delle superiori argomentazioni, il ricorso è respinto.

Per il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente nella misura in dispositivo liquidata.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA