Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20116 del 07/10/2016

Cassazione civile sez. VI, 07/10/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 07/10/2016), n.20116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11217-2015 proposto da:

D.J.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LUCREZIO CARO, 62, presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANO

RIBAUDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

VINCENZO BETTINELLI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI BRESCIA;

– intimata –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di BRESCIA, depositato il

27/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DE CHIARA CARLO.

Fatto

PREMESSO

Che il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge quanto segue:

“1. – Il Giudice di pace di Brescia ha respinto il ricorso del sig. D.J.M. avverso il Decreto 5 aprile 2014 con cui il Prefetto lo aveva espulso ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. b). Ha osservato che il ricorrente, già titolare di permesso di soggiorno per motivi di studio, non poteva soggiornare ulteriormente in Italia non avendo dimostrato di aver sostenuto gli esami universitari richiesti e che, comunque, il suo permesso di soggiorno era scaduto il (OMISSIS) senza che egli avesse provveduto tempestivamente al suo rinnovo.

Il sig. D. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. L’autorità intimata non si è difesa.

2. – Il provvedimento impugnato si basa su due autonome rationes decidendi: a) difetto dei requisiti per il rilascio di un permesso di soggiorno; b) mancato rinnovo, comunque, del permesso scaduto.

La censura rivolta, con il secondo motivo di ricorso, alla seconda di tali ragioni è infondata.

Sostiene infatti il ricorrente, denunciando violazione di norme di diritto, che secondo la giurisprudenza di questa Corte l’infrazione all’obbligo del tempestivo rinnovo del permesso di soggiorno entro il termine previsto dalla legge non comporta l’automatica espulsione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, cit..

Questa Corte ha però affermato, per l’esattezza, che, ai sensi di detta norma, la spontanea presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno oltre il termine di sessanta giorni dalla sua scadenza non consente l’espulsione automatica dello straniero, la quale può essere disposta solo se la domanda sia stata respinta per la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti dalla legge per il soggiorno dello straniero sul territorio nazionale, mentre il ritardo nella presentazione può costituirne solo indice rivelatore nel quadro di una valutazione complessiva della situazione in cui versa l’interessato (per tutte, Cass. Sez. Un. 7892/2003).

Presupposto indispensabile per evitare l’espulsione è, quindi, la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, che invece nel ricorso non viene dedotta.

L’infondatezza della censura di una delle due rationes decidendi comporta l’assorbimento della censura rivolta, con il primo motivo, all’altra”;

che detta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite;

che l’avvocato di parte ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione di cui sopra, non superate dalle osservazioni di cui alla memoria di parte ricorrente (con la quale si introduce, inammissibilmente, un nuovo motivo di censura consistente nell’impossibilità di una tempestiva richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per causa di forza maggiore);

che pertanto il ricorso va respinto;

che in mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali;

che dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato onde non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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