Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20115 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 30/09/2011), n.20115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21347-2009 proposto da:

B.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 10, presso lo studio dell’avvocato

PATERNOSTRO GEMMA, rappresentata e difesa dall’avvocato VALENTINI

OLINTO R., giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS);

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TRANI;

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 42/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di BARI del 12.6.08, depositata 11 25/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

udito per la ricorrente l’Avvocato Olinto Valentini R. che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: IL 25 settembre 2008 la commissione tributaria regionale di Bari ha rigettato l’appello di B. C. nei confronti dell’agenzia delle entrate, confermando la sentenza di prime cure che aveva solo parzialmente accolto L’impugnazione della contribuente avverso gli avvisi di accertamento per IVA, IRPEF, IRAP 1999/2000.

Il 23 settembre 2009 ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la contribuente; L’Agenzia delle entrate e il Ministero dell’economia e delle finanze non si sono costituiti.

In primo luogo, si rileva la carenza di legittimazione processuale dell’altro soggetto intimato, il Ministero dell’economia e delle finanze, che non è stato parte nel giudizio di secondo grado ed è oramai estraneo al contenzioso tributario dopo la creazione delle agenzie fiscali. L’evocazione ministeriale in cassazione è dunque inammissibile e il ricorso della contribuente va esaminato unicamente riguardo all’Agenzia delle entrate, che è la sola a essere legittimamente intimata.

In secondo luogo, si rileva che il ricorso è confezionato, facendo seguire all’epigrafe introduttiva (pag. 1-2) n. 40 fogli riproducenti, mediante fotocopiatura e/o scannerizzazione (in gran parte fronte-retro), gli atti procedimentali e processuali – p.v.c. della G.d.F., avvisi di accertamento, sentenze tributarie varie, difese processuali, atti di un giudizio dinanzi alla magistratura del lavoro – giustapposti con spillatura e mere proposizioni di collegamento; al tutto segue l’enunciazione dei due motivi.

In proposito, si osserva che è pacificamente inammissibile il ricorso per cassazione nel quale l’esposizione sommaria dei fatti sia compiuta attraverso l’integrale trascrizione e/o spillattura di atti “compiuti” e “esibiti” nel giudizio di merito; tale modalità, infatti, equivale nella sostanza a un mero rinvio agli atti di causa e viola, di conseguenza, il principio di autosufficienza del ricorso (cfr. Sez. U, Ordinanza n. 19255 del 09/09/2010) Inoltre, si osserva che la prescrizione contenuta nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi osservata quando il ricorrente non formuli alcuna autonoma narrativa della vicenda processuale e dell’oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare il testo integrale di atti “compiuti” e “esibiti” nel giudizio di merito, cosi rendendo particolarmente indaginosa l’individuazione della materia del contendere e contravvenendo allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura (cfr. Sez. U, Sentenza n. 16628 del 17/07/2009, v.

anche Sez. 5, Sentenza n, 15180 del 23/06/2010). Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1.

Rilevato che il ricorso è stato regolarmente consegnato alle controparti presso l’Avvocatura Generale dello Stato in data 25 settembre 2009 e che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte ricorrente, unica costituita;

considerato che la parte ricorrente ha depositato memoria e che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta inammissibilità del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione; osservato, sui rilievi contenuti nella memoria, quanto segue:

a. Il dettaglio di atti puramente giustapposti nel confezionamento del ricorso per cassazione non inficia la valutazione d’inammissibilità per violazione della prescrizione contenuta nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che la tecnica della interposizione (materiale o informatica) degli atti del giudizio di merito (e si altri documenti amministrativi e giudiziari tra le pagine del ricorso allevia, indebitamente, la parte ricorrente dalla necessaria rappresentazione sintetica dei fatti sui quali vuole che la Corte stessa eserciti il suo magistero e, nel contempo, grava la Corte di legittimità di un compito che non le appartiene (cfr. Sez. 5 n. 15180 del 2010, cit.; v. anche Sez. 3 n. 12955/2011 e Sez. 6-3 n. 6279/2011).

b. Inoltre, il principio dell’autosufficienza vuole che il ricorso, in sede di legittimità, rappresenti le questioni con la tecnica del cd. flash-back processuale, mentre “il momento della verifica degli atti viene soltanto dopo la esposizione autosufficiente e non può essere anticipata, se non eludendo e snaturando la tecnica della riproposizione in chiave retrospettiva di una questione già affrontata” (sent. n. 15180 del 2010, cit.).

c. Infine, e per mera completezza, l’esame della questione sull’invocato giudicato esterno è radicalmente preclusa dal rilievo preliminare sull’inammissibilità del ricorso per cassazione, “litis ingressum impediens”.

Ritenuto che nessuna pronunzia va adottata sulle spese del giudizio di legittimità in assenza di costituzione delle controparti.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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