Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20115 del 30/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 20115 Anno 2018
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: DE MASI ORONZO

ORDINANZA
sul ricorso 15194-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

FIRST ATLANTIC REAL ESTATE SGR SPA, elettivamente
2018
2137

domiciliato in ROMA VIA SICILIA 66, presso lo studio
dell’avvocato AUGUSTO FANTOZZI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato EDOARDO BELLI
CONTARINI;
– controricorrente nonchè contro

Data pubblicazione: 30/07/2018

EQUITALIA ESATRI SPA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 52/2011 della COMM.TRIB.REG. di
MILANO, depositata il 24/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

DE MASI.

consiglio del 19/06/2018 dal Consigliere Dott. ORONZO

RITENUTO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi,
avverso la sentenza, indicata in epigrafe, della Commissione regionale della
Lombardia, che in accoglimento dell’appello di First Atlantic Real Estate sgr s.p.a., ed
in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto che gli interessi moratori
inerenti al rimborso dell’Iva, per il terzo trimestre del 2007, andavano corrisposti per

presentazione della istanza ex art. 38 bis, commi 1 e 2, d.p.r. n. 633 del 1972,
all’Agenzia delle Entrate, sino alla data di pagamento del rimborso dell’Iva da parte
del Concessionario della riscossione, e cioè il 19/9/2008, atteso che la disposizione di
pagamento dell’Agenzia era pervenuta ad Equitalia Esatri s.p.a., in data 21/5/2008, e
che il rimborso, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio, doveva essere
effettuato nel termine di giorni 20, non nel termine di giorni 60, che attiene al diverso
procedimento azionato direttamente nei confronti dell’esattore, e che inoltre erano
dovuti, ai sensi dell’art. 1283 c.c., gli interessi anatocistici dalla domanda giudiziale,
avendone la società fatto specifica richiesta con l’originario ricorso;
che la intimata resiste con controricorso e memoria, mentre il Concessionario non ha
svolto attività difensiva;

CONSIDERATO

che la ricorrente deduce, con il primo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., primo
comma, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 78, comma 33, I. n. 413 del
1991, dell’art. 20, d. m. n. 567 del 1993, e dell’art. art. 38 bis, d.p.r. n. 633 del 1972,
giacché il giudice di appello ha erroneamente escluso l’applicazione del termine di 60
giorni, che riguarda anche i rimborsi disposti dall’ufficio e non richiesti direttamente
dal contribuente al concessionario, termine che decorre dalla ricezione, da parte di
quest’ultimo, del dispositivo di pagamento, e che nella specie scadeva il 21/7/2008;
che, con il secondo motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1283 c.c.,
giacché il giudice di appello ha riconosciuto la spettanza degli interessi anatocistici,
senza considerare che la condanna al pagamento degli stessi presuppone una duplice
condizione, che cioè si tratti di interessi accumulatisi per almeno sei mesi alla data
della domanda giudiziale, e che siano oggetto di una domanda specificamente rivolta
ad ottenere proprio la condanna al pagamento di interessi prodotti dall’anatocismo;

intero, come richiesto dalla contribuente, e cioè con decorrenza dal 10/6/2008, data di

che il primo motivo d’impugnazione è fondato alla luce del principio di diritto,
affermato da questa Corte, secondo cui, “In tema di rimborso Iva, nel caso di ritardo
nell’erogazione del rimborso infrannuale, il termine di decorrenza degli interessi
moratori spettanti al contribuente ai sensi dell’art. 78, comma 33, della I. n. 413 del
1991 e dell’art. 20 del d.m. n. 567 del 1993, è di sessanta giorni dalla richiesta del
contribuente al concessionario ovvero dalla disposizione dell’ufficio, non trovando
applicazione l’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 175 del 2014 (che ha riformulato l’art.

citato art. 14 espressamente stabilisce che detta disposizione si applica solo ai
rimborsi erogati a partire dal 1 gennaio 2015.” (Cass. n. 18798/2017);
che la legge n. 413 del 1991, istitutiva del conto fiscale, ha introdotto e disciplinato
(cfr. commi da 33 a 37) anche un sistema di erogazione dei rimborsi alternativo
rispetto a quello stabilito in via generale, autorizzando il concessionario della
riscossione, nella qualità di gestore del conto, ad erogare con celerità, mediante
accredito bancario regolamentato dall’art. 20, d.m. n. 567 del 1993 (“Regolamento di
attuazione dell’art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991 n. 413
concernente l’istituzione del conto fiscale”), i rimborsi spettanti al contribuente per i
crediti d’imposta sorti dopo il primo gennaio 1994 o risultanti dalle dichiarazioni
presentate successivamente a tale data e, quanto all’Iva, quelli spettanti all’Ufficio per
crediti risultanti da dichiarazioni presentate in data anteriore (Cass. n. 5496/2003, n.
14506/2004, n. 11077/2006);
che, secondo quanto evidenziato dalla sopra richiamata giurisprudenza di legittimità,
l’art. 20 del citato d.m. n. 567 del 1993, è stato modificato dall’art. 1, d.m. n. 309 del
2003, il quale ha cambiato il comma 4 (che originariamente includeva sia l’ipotesi
della richiesta diretta al concessionario che quella del rimborso disposto dall’ufficio),
ed ha introdotto il comma 4 bis (“I rimborsi dei tributi disposti dall’ufficio finanziario
sono erogati dal concessionario entro venti giorni dalla ricezione della disposizione di
pagamento, con le modalità di cui al comma 4.”), allo scopo di accelerare
procedure di rimborso*, mediante la previsione di termini più stringenti, ove il
contribuente non abbia esercitato, come previsto dal comma 1 dell’art. 20, d.m. n.
309 del 2003, la facoltà “di richiedere direttamente al concessionario il rimborso dei
tributi e delle altre somme di cui all’art. 3”;
che ciò non ha influito sulla individuazione del termine per la mora ex re per
l’intempestivo rimborso, che è rimasto quello di sessanta giorni decorrenti dalla
richiesta diretta del contribuente al concessionario, ovvero dalla disposizione
2

78, comma 3, lett. a), della I. n. 413 del 1991), giacché il successivo comma 2 del

dell’ufficio, in coerenza con

i criteri direttivi enunciati dal legislatore nell’art. 78,

comma 33, della legge 413 del 1991, sui quali non può certamente incidere, in via
derogatoria, la sopravvenuta disciplina regolamentare (cfr. Cass. n. 18798/2017
citata, la quale sottolinea il “carattere meramente interno alla procedura e ai rapporti
tra uffici e contribuente” del termine di giorni venti di cui all’art. 4 bis, d. m. n. 567
del 1967);
che,

infatti,

l’individuazione nel concessionario del soggetto autorizzato

eventuali interessi già maturati, con la fissazione di un breve termine per la materiale
erogazione delle somme, costituisce una previsione senz’altro funzionale alla
velocizzazione dei rimborsi, e la norma regolamentare contenuta nell’art. 20, comma
5, d.m. n. 567 del 1993, il cui testo – non a caso – è rimasto inalterato, “da un lato,
non si discosta dai criteri direttivi prefissati, giacché si limita a modulare il termine
stabilito per i rimborsi in relazione ai tempi occorrenti all’esame delle richieste dei
contribuenti o delle disposizioni dell’Ufficio, all’acquisizione di eventuali garanzie ed
alla formazione della provvista necessaria per i pagamenti, e, dall’altro, con il richiamo
al tasso di interessi moratori previsti dall’art. 38 bis, d.p.r. n. 633/72, nessuna
discriminazione opera tra i rimborsi eseguiti direttamente dall’Ufficio e quelli erogati
dal concessionario.” (Cass. n. 14506/2004 citata);
che, alla luce del quadro normativo tracciato, i crediti del contribuente cessano di
produrre interessi dalla data di comunicazione della disposizione di pagamento al
concessionario, che gestisce il conto fiscale nel comune interesse dell’Amministrazione
finanziaria e del contribuente, e soltanto dopo il decorso del termine dilatorio per
l’accredito delle somme sul conto bancario dell’avente diritto, il ritardo
nell’adempimento, per effetto di una mancanza di provvista, vale a costituire in mora
ex re l’Amministrazione medesima, sicché deve necessariamente convenirsi sul fatto
che l’attribuzione del termine di sessanta giorni per l’erogazione dei rimborsi,
trascorso il quale gli interessi riprendono a decorrere, comporta una “indiscriminata
sterilizzazione dei crediti nel periodo di tempo concesso al gestore del conto per
l’approntamento e l’effettuazione dei pagamenti dovuti”, senza differenziazioni di
sorta, ai fini qui considerati, prescindendo dal sistema di rimborso dei tributi adottato,
atteso che l’art. 78, comma 33, I. n. 413 del 1991, si risolve in ogni caso in un
indubbio vantaggio per il creditore, mercé l’utilizzo del concessionario anche per il
pagamento dei rimborsi a lui non direttamente richiesti;

3

all’espletamento delle attività dirette al pagamento sia dei crediti d’imposta che degli

che, pertanto, appaiono fragili le argomentazioni svolte dalla contribuente, con la
memoria difensiva, in ordine alla compatibilità del sistema sopra delineato con il
principio di neutralità dell’Iva, che richiede che le perdite finanziarie generate, a
svantaggio del soggetto passivo, dall’indisponibilità delle somme di denaro di cui si
tratta, vengano compensate dal pagamento d’interessi di mora, nonché con le
esigenze di ragionevolezza dettate dall’art. 183 della Direttiva 2006/112/CE disposizione quest’ultima che, com’è noto, non prevede espressamente l’obbligo di

decorrenza degli interessi medesimi -, secondo l’interpretazione fornita dalla
giurisprudenza comunitaria;
che le doglianze della contribuente vanno disattese

perché l’accredito è stato

effettuato (19/9/2008) oltre i sessanta giorni dalla disposizione impartita dall’Ufficio al
Concessionario della riscossione (21/5/2008), e, per quanto sopra detto, dal ritardo
discende il diritto del richiedente il rimborso alla corresponsione degli interessi di
mora su quanto di spettanza, a far data dalla scadenza di detto termine (21/7/2008),
e non di quello di venti giorni (10/6/2008), a decorrere dall’ordine di pagamento;
che anche il secondo motivo d’impugnazione è fondato atteso che la sentenza
impugnata ha riconosciuto alla contribuente gli interessi anatocistici con decorrenza
dalla data della domanda, senza considerare che, secondo quanto affermato da questa
Corte, “In tema di rimborsi per i crediti IVA, con decorrenza dal 4 luglio 2006, data di
entrata in vigore dell’art. 37, comma 50, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (conv. in legge
4 agosto 2006 n. 248), non si calcolano gli interessi anatocistici sulle somme dovute a
titolo di ritardato rimborso d’imposta al contribuente, mentre il principio dettato
dall’art. 1283 c.c. continua ad avere pieno effetto per il periodo anteriore.” (Cass. n.
2823/2012, n. 15695/2017);
che, nel caso di specie, la domanda giudiziale si riferisce ad istanza di rimborso di un
credito Iva relativo all’anno d’imposta 2007, e gli interessi di mora sono quelli
maturati dal 21/7/2008 al 19/9/2008, per cui non sono dovuti alla contribuente gli
interessi anatocistici, domandati in applicazione della suindicata disposizione
codicistica;
che il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, la causa decisa nel merito, con il rigetto del ricorso
originario della contribuente;
che sussistono giusti motivi, in considerazione del progressivo consolidarsi della
richiamata giurisprudenza ed anche dell’intervenuto ius superveniens,
4

per disporre la

versare interessi sulle eccedenze di Iva a credito, né tantomeno indica il dies a quo di

compensazione delle spese processuali dei gradi di merito, mentre quelle del giudizio
di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito e

5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 giugno 2018.

condanna la intimata al pagamento della spese del presente giudizio., che liquida in C

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