Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20115 del 23/09/2010

Cassazione civile sez. III, 23/09/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 23/09/2010), n.20115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25091-2009 proposto da:

C.A., A.C., A.M.,

A.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FILIPPO

CORRIDONI 4, presso lo studio dell’avvocato MALDARI PAOLO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CAMPANER CLAUDIO,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

SARA ASSICURAZIONI SPA in persona del suo legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2,

presso lo studio dell’avvocato ALESSI GAETANO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato BAROLO PIETRO, giusta mandato a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

T.M.C., T.L., T.T.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 508/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

2.7.08, depositata il 18/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Elena Santoro (per delega avv.

Claudio Campaner) che si riporta ai motivi del ricorso;

udito per la controricorrente l’Avvocato Gaetano Alessi che si

riporta ai motivi del controricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 19 aprile 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con sentenza n. 508/2009, depositata il 18 marzo 2009, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Bassano del Grappa, che ha attribuito la responsabilità di un sinistro stradale occorso il (OMISSIS) fra la motocicletta, condotta da A.S., e l’automobile condotta da T.T., per il settanta per cento al T. e per il trenta per cento all’ A..

Quest’ultimo, con i genitori e la sorella – A.C., C.A. e A.M., tutti attori in primo grado – propongono un motivo di ricorso per cassazione.

Resiste con controricorso l’assicuratrice dei T., s.p.a. Sara Assicurazioni.

2.- L’unico motivo di ricorso – che denuncia omessa, illogica e contraddittoria motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti e delle modalità dell’incidente – è inammissibile.

L’incidente si è verificato per il fatto che il conducente dell’automobile ha iniziato una manovra di svolta a sinistra senza avvedersi del sopraggiungere del motociclista dalla direzione opposta. Questi ha frenato per evitare lo scontro ed è caduto rovinosamente, procurandosi gravissime lesioni personali. La caduta è stata provocata anche dal fatto che le ruote della moto hanno perso aderenza a causa della verniciatura delle strisce del passaggio pedonale esistente in luogo.

Il ricorrente assume che la Corte di appello di Venezia ha attribuito un concorso di colpa al motociclista, imputando a quest’ultimo di non avere effettuato una manovra di emergenza di spostamento a destra, per evitare lo scontro, mentre a destra egli non aveva alcuno spazio;

ha poi affermato che il motociclista aveva iniziato la svolta a sinistra senza dare la precedenza all’automobile, mentre era avvenuto il contrario. Donde grave travisamento dei fatti.

Il secondo addebito è manifestamente infondato, in quanto l’equivoco lamentato figura solo in un inciso aggiunto a mano dall’estensore della sentenza, inciso che è palesemente frutto di errore materiale, in quanto la rimanente motivazione menziona l’indiscussa prevalente colpa del T. per avere svoltato a sinistra senza concedere la precedenza …, dimostrando così che la decisione è stata assunta con la piena consapevolezza delle effettive modalità dell’incidente.

Quanto al mancato spostamento a destra del motociclista, i ricorrenti non precisano in alcun modo quali siano le evidenze probatorie dalle quali si dovrebbe desumere che il motociclista non aveva alcuno spazio alla sua destra.

I dati idonei a dimostrare l’illogicità della motivazione sul punto non sono menzionati nel ricorso, nè in particolare nella sintesi delle censure di vizio di motivazione, che pertanto appaiono per questa parte inammissibili ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ..

Le doglianze dei ricorrenti non valgono a giustificare la riforma della sentenza impugnata, nella parte in cui ha proceduto alla ricostruzione dei fatti ed alla ripartizione delle responsabilità:

questioni rimesse alla discrezionale. valutazione del giudice di merito e non suscettibili di riesame in sede di legittimità se non sulla base della positiva e concreta dimostrazione di incongruenze ed illogicità intrinseche al ragionamento del giudice di merito; non per il mero dissenso dal contenuto della decisione (cfr. fra le tante, Cass. civ. 26 maggio 2005 n. 11197; Cass. civ. 2 luglio 2008 n. 18119).

5. – Propongo che il ricorso sia rigettato, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

– I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria non valgono a disattendere.

Rilevato poi che i motivi di ricorso attengono esclusivamente alla ricostruzione dei fatti ed all’accertamento delle responsabilità, e che – per la parte in cui viene denunciato il travisamento dei fatti – il rimedio spettante al ricorrente va individuato nell’azione di revocazione di cui all’art. 395 cod. proc. civ. e non nel ricorso per cassazione, ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

2.- Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010

 

 

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