Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20115 del 16/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 16/08/2017, (ud. 03/05/2017, dep.16/08/2017),  n. 20115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27519-2012 proposto da:

S.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso lo studio dell’avvocato rappresentato e difeso

dall’avvocato VINCENZO ROMANO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, C.F. (OMISSIS), in

persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE presso lo studio

dell’avvocato RICCARDO CHILOSI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PAOLO DE MARCO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE,

depositata il 18/10/2012, R. G. N. 5867/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato RICCARDO CHILOSI.

Fatto

Con decreto 18 ottobre 2012, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ammetteva S.F. allo stato passivo di (OMISSIS) s.p.a. in a.s. in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751bis c.c., n. 1 per il credito di Euro 7.500,00, a titolo di retribuzione del mese di luglio 2010, oltre rivalutazione fino alla data di esecutività dello stato passivo e interessi legali sull’importo rivalutato fino alla progressiva liquidazione dell’attivo: così accogliendone parzialmente l’opposizione allo stato passivo, dal quale era stato interamente escluso dal giudice delegato il credito insinuato dal predetto di Euro 48.809,79 in via privilegiata quale mensilità di retribuzione luglio 2010 non percepita e di Euro 1.511.252,96 in prededuzione per il periodo retributivo dal 19 agosto 2010 al 20 giugno 2013, in virtù della “clausola di stabilità” prevista nel contratto 21 giugno 2010 di sua assunzione quale direttore generale.

A motivo della decisione, il Tribunale fallimentare escludeva l’opponibilità alla procedura concorsuale della suindicata clausola, siccome contenuta in un contratto inopponibile in difetto di data certa, a norma dell’art. 2704 c.c., per la terzietà dell’organo della procedura in sede di accertamento del passivo. In ogni caso, esso ravvisava la revocabilità del contratto di lavoro, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, per l’evidente conoscenza dello stato di insolvenza della società da parte del ricorrente, già amministratore delegato poi assunto come suo direttore generale.

Il Tribunale negava quindi l’ammissibilità allo stato passivo della domanda di indennità di mancato preavviso per Euro 781.583,90, in quanto nuova, siccome per la prima volta proposta con il ricorso in opposizione, ai sensi della L. Fall., art. 99.

Infine, esso ammetteva allo stato passivo il credito a titolo di retribuzione per la prestazione lavorativa di luglio 2010 (anteriore all’ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria, con decreto 2 agosto 2010) ai sensi dell’art. 2126 c.c. e non in base al contratto di lavoro (che fissava la retribuzione lorda nell’importo annuo di Euro 390.000,00), nella suindicata entità di Euro 7.500,00 determinata in via equitativa, ai sensi dell’art. 432 c.p.c.

Con atto notificato il 17 novembre 2012, S.F. ricorreva per cassazione con otto motivi, cui resisteva la società in procedura con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con i primi due motivi, sostanzialmente coincidenti, il ricorrente deduce omesso esame dell’eccezione di inammissibilità delle nuove eccezioni formulate dal commissario giudiziale a norma della L. Fall., art. 95 rispetto alle ragioni contestate nel recesso anticipato del 18 agosto 2010, in riferimento al divieto previsto dalla L. n. 604 del 1966, art. 2, comma 4 (come sost. dalla L. n. 108 del 1990, art. 2).

2. Con il terzo, il ricorrente deduce omesso esame di fatto decisivo e controverso quale l’allegazione, nella domanda di insinuazione e nel successivo ricorso in opposizione allo stato passivo, di una responsabilità risarcitoria per recesso ante tempus anche in via aquiliana e non soltanto in base alla clausola di stabilità, pure segnalando l’ulteriore errore di tempestiva deduzione dell’eccezione di inopponibilità, ai sensi dell’art. 2704 c.c., del contratto di lavoro 21 giugno 2010, anzichè della diversa scrittura 15 marzo 2010.

3. Con il quarto, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 c.c. in riferimento al principio del c.d. “riconoscimento implicito”, nell’omessa considerazione della risoluzione da parte del commissario giudiziale del contratto di lavoro 21 giugno 2010 del quale poi era stata ritenuta l’inopponibilità, pure erroneamente alla luce degli illustrati elementi documentali (in particolare: delibera del C.d.A. di nomina di S. quale consigliere di amministrazione delegato del 15 marzo 2010, pubblicata nel registro delle imprese il 14 aprile 2010 e delibera del C.d.A. di sua nomina a direttore generale del 2 febbraio 2010, pubblicata nel registro delle imprese il 22 luglio 2010).

4. Con il quinto, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. anche in riferimento al D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 50, comma 4 e art. 63,comma 2 in stretta correlazione con l’omesso esame di fatto decisivo e controverso quale l’opponibilità al Commissario giudiziale del contratto di lavoro 21 giugno 2010, pure in relazione all’omessa valutazione in particolare della documentazione indicata al precedente motivo, per erronea esclusione della detta opponibilità nonostante il recesso intimato, determinante la risoluzione del rapporto contrattuale (pertanto riconosciuto), pure illegittima in difetto di una giusta causa: non essendo questa per legge individuabile nell’ammissione della società ad una procedura concorsuale (per giunta neppure liquidàtoria ma conservativa). Egli negava pure la facoltà di scioglimento del Commissario giudiziale, in quanto espressamente esclusa per i contratti di lavoro subordinato (D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 50,comma 4), oltre che un grave inadempimento del lavoratore ai sensi dell’art. 1453 c.c. e ss. (mai contestato), neppure potendosi prospettare in un contratto a termine (come appunto quello di specie, triennale) un giustificato motivo oggettivo.

5. Con il sesto, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per vizio di extrapetizione, avendo il Tribunale reso una pronuncia di inefficacia ai sensi della L. Fall., art. 67, anzichè dell’art. 2901 c.c. come eccepito dal Commissario giudiziale, per la diversità dei presupposti delle due azioni, nè avendo il predetto dimostrato quelli della seconda, dedotta.

6. Con il settimo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, per mancato rispetto del principio del contraddittorio in difetto di assegnazione di un termine a difesa sul rilievo d’ufficio dell’eccezione revocatoria fallimentare, anzichè ordinaria.

7. Con l’ottavo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1366 e 1367 c.c. nell’interpretazione del contratto di lavoro 21 giugno 2010, anche in riferimento al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 10, comma 4 e art. 6, art. 2118 c.c., art. 19, comma 15 e 16 CCNL di categoria, in riferimento alle domande principale e subordinata (riguardante l’indennità di mancato preavviso) di ammissione allo stato passivo, non connotate da una diversa causa petendi: con la conseguente inesistenza del relativo mutamento.

8. I primi due motivi, relativi ad omesso esame dell’eccezione di inammissibilità delle nuove eccezioni formulate dal commissario giudiziale a norma della L. Fall., art. 95 rispetto alle ragioni contestate a base del recesso anticipato del 18 agosto 2010, in riferimento al divieto previsto dalla L. n. 604 del 1966, art. 2, comma 4 (come sost. Dalla L. n. 108 del 1990, art. 2), sono infondati.

8.1. Non sussiste il vizio denunciato, per l’implicito rigetto dell’eccezione, palesemente infondata, in quanto nessun mutamento giuridicamente rilevante è configurabile tra le ragioni dell’eccezione commissariale e quelle alla base del recesso intimato con lettera 18 agosto 2010, per la diversa natura e funzione delle deduzioni raffrontate.

In questo caso, infatti, si tratta di ragioni poste a base di un atto negoziale di scioglimento dal rapporto di lavoro in corso posto da organo della procedura che opera utilizzando diritti che rinviene nel patrimonio della società in a.s.: sia pure soggetti alla particolare disciplina concorsuale (D.Lgs. n. 270 del 1999, artt. 50 e 51), derogante a quella ordinaria di diritto comune e senza alcun subentro nel rapporto di lavoro per la tempestiva manifestazione della volontà di scioglimento. Nella prima e diversa ipotesi si tratta, invece, di osservazioni formulate in sede di accertamento del passivo ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. cit. e L. Fall., art. 93 e ss., in merito ad un credito causalmente dipendente da un rapporto di lavoro risolto, da un organo della procedura in posizione di terzietà (Cass. 12 agosto 2016, n. 17080; Cass. s.u. 20 febbraio 2013, n. 4213; Cass. s.u. 28 agosto 1990, n. 8879): come esattamente ritenuto dal Tribunale (al p.to 2.1 dal secondo capoverso di pg. 3 al terzo alinea di pg. 5 del decreto).

9. Il terzo motivo, di omesso esame di un fatto decisivo e controverso quale l’allegazione di una responsabilità risarcitoria per recesso ante tempus anche in via aquiliana e di erroneamente ritenuta tempestiva deduzione dell’eccezione di inopponibilità, ai sensi dell’art. 2704 c.c., del contratto di lavoro 21 giugno 2010, anzichè della scrittura 15 marzo 2010, è infondato.

9.1. In merito alla prima parte della doglianza, premessa l’inconfigurabilità giuridica di una responsabilità extracontrattuale per inesistenza di una giusta causa di risoluzione del rapporto, in riferimento ad un recesso da un contratto di lavoro e pertanto ad un titolo contrattuale, occorre dire che la ritenuta inopponibilità, a norma dell’art. 2704 c.c. (secondo la prima ratio decidendi del decreto impugnato), o comunque revocabilità, ai sensi della L. Fall., art. 67 (in base alla seconda), esclude ogni profilo di responsabilità dipendente dallo scioglimento di un vincolo contrattuale mai riconosciuto (in quanto inopponibile tout court, nel primo caso e relativamente inopponibile, nel secondo) dalla procedura concorsuale: sicchè ciò assorbe l’esame di ogni fatto ad essa relativo.

9.2. La (seconda) parte riguardante l’eccezione di inopponibilità appare inammissibile. E ciò sia in assenza di un’idonea denuncia del vizio di erroneo rilievo di un’eccezione, non rientrante in quello di omesso esame di un fatto come rubricato, integrando piuttosto un error in procedendo (Cass. 3 agosto 2005, n. 16299), sia in difetto di specificità del motivo, sotto il profilo di violazione del principio di autosufficienza del ricorso e pertanto nell’inosservanza della prescrizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, per carenza di debita trascrizione della comparsa di risposta della procedura concorsuale resistente (Cass. 9 aprile 2013, n. 8569; Cass. 16 marzo 2012, n. 4220; Cass. 14 maggio 2010, n. 11730; Cass. 17 luglio 2007, n. 15952; Cass. 17 gennaio 2007, n. 978), per la palese inidoneità dell’estratto riportato (al penultimo capoverso di pg. 18 del ricorso).

In ogni caso, la mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore, che proponga istanza di ammissione al passivo fallimentare, neppure si configura come eccezione in senso proprio, ma quale fatto impeditivo all’accoglimento della domanda ed oggetto di eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile anche di ufficio dal giudice trattandosi di elemento costitutivo della pretesa (Cass. s.u. 20 febbraio 2013, n. 4213).

10. Il quarto motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 c.c. in riferimento al principio del c.d. “riconoscimento implicito”, per la risoluzione da parte del commissario giudiziale del contratto di lavoro 21 giugno 2010 poi ritenuto erroneamente inopponibile) può essere congiuntamente esaminato, per ragioni di connessione, con il quinto (violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. anche in riferimento al D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 50, comma 4 e art. 63, comma 2 in stretta correlazione con l’omesso esame del fatto decisivo e controverso di opponibilità al Commissario giudiziale del contratto di lavoro 21 giugno 2010, anche in relazione all’omessa valutazione di documentazione, per erronea esclusione della opponibilità nonostante il recesso intimato, pure illegittimo in difetto di giusta causa, nè configurabile la facoltà di scioglimento del C.G. espressamente esclusa per i contratti di lavoro subordinato).

10.1. Essi sono infondati.

10.2. Non esiste, infatti, alcun riconoscimento implicito del contratto di lavoro.

Al di là della diversità (e non contraddittorietà) di piani, illustrati in riferimento al primo motivo, dei due comportamenti del Commissario giudiziale (negoziale l’uno e di accertamento del passivo, l’altro), è assorbente il rilievo dell’assenza di alcun subentro dell’organo predetto nel rapporto di lavoro.

Ed infatti, lungi dal subingredire in esso, il Commissario giudiziale se ne è sciolto, in virtù dell’atto di recesso intimato con lettera del 18 agosto 2010.

Poco importa poi che egli non ne avesse una legittima facoltà (per l’inapplicabilità del potere di scioglimento dai contratti in corso, anche ad esecuzione continuata o periodica, riconosciutogli in via generale dal D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 50, comma 1 ai contratti di lavoro subordinato, a norma del quarto comma, lett. a dello stesso articolo), posto che il lavoratore non se ne è doluto con il rimedio endoconcorsuale del reclamo al giudice delegato, competente per tutti gli atti di amministrazione del Commissario giudiziale, a norma della L. n. 39 del 2004, art. 8, comma 1 e D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 17: sicchè, il lavoratore ha insinuato allo stato passivo della procedura crediti dipendenti da un rapporto di lavoro definitivamente sciolto, valutato inopponibile alla procedura medesima, in esatta applicazione dei principi di diritto regolanti la materia.

10.3. Nè sono risultati all’esame condotto dal giudice di merito elementi probanti, a norma dell’art. 2704 c.c.: non, in particolare, dai menzionati atti iscritti in pubblici registri, in quanto atti deliberativi interni, di rilevanza meramente presuntiva e pertanto inidonea all’attribuzione di alcuna data certa al contratto di lavoro 21 giugno 2010 (Cass. 17 novembre 2016, n. 23425; Cass. 27 settembre 2016, n. 18938; Cass. 16 febbraio 2012, n. 2299; Cass. 8 novembre 2006, n. 23793).

10.4. Infine, non è correttamente configurabile il vizio denunciato in base al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, non riguardante l’omesso esame di un fatto, invero scrutinato, ma la sua valutazione, non censurabile (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439).

11. Il sesto motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per vizio di extrapetizione, per pronuncia di inefficacia del Tribunale ai sensi della L. Fall., art. 67, anzichè ai sensi dell’art. 2901 c.c., assorbito dal rigetto delle censure alla prima ed autonoma ratio decidendi, è comunque infondato.

11.1. Premesso il suo difetto di specificità, sotto il profilo della violazione del principio di autosufficienza del ricorso, per l’omessa idonea trascrizione della parte dell’atto contenente l’eccezione (Cass. 9 aprile 2013, n. 8569; Cass. 16 marzo 2012, n. 4220; Cass. 17 luglio 2007, n. 15952), nel merito della censura occorre osservare come la procedura abbia dedotto nella comparsa di costituzione del giudizio di opposizione (come ben possibile, per la specifica previsione, all’art. 99, settimo comma I. fall., della deduzione in memoria difensiva, a pena di decadenza, delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio: Cass. 14 dicembre 2016, n. 25728; Cass. 4 aprile 2013, n. 8246), al di là delle norme di legge nominalmente richiamate, l’intento elusivo del contratto dì lavoro a termine del 21 giugno 2010 “in pregiudizio dei creditori, in palese violazione della par condicio creditorum” (come riportato al punto 2 di pg. 11 del ricorso: nella letterale trascrizione dell’eccezione revocatoria di (OMISSIS) s.p.a. in a.s. in comparsa di costituzione davanti al Tribunale).

Sicchè appare indiscutibile e inequivoco il riferimento all’azione revocatoria fallimentare (L. Fall., art. 67) e non ordinaria (art. 2901 c.c., pure esercitabile nel fallimento, a norma della L. Fall., art. 66).

12. Il settimo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, per mancato rispetto del principio del contraddittorio, è assorbito e comunque infondato.

12.1. Non sussiste, infatti, la violazione denunciata in assenza di alcun rilievo ufficioso giudiziale, avendo il Tribunale, come detto, qualificato l’eccezione revocatoria della parte avente ad oggetto la violazione della par condicio creditorum: e pertanto fallimentare.

13. L’ottavo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1366 e 1367 c.c. nell’interpretazione del contratto di lavoro 21 giugno 2010, anche in riferimento al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 10, comma 4 e D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, art. 2118 c.c., art. 15, comma 15 e 16 CCNL di categoria, in riferimento alle domande principale e subordinata (riguardante l’indennità di mancato preavviso) di ammissione allo stato passivo, è infine assorbito e comunque infondato.

13.1. Ferma la genericità del motivo, in difetto di specifica e idonea confutazione della ritenuta novità della domanda, in riferimento ai due diversi gradi del giudizio di accertamento dello stato passivo (per le ragioni illustrate al p.to 2.3 dal penultimo capoverso di pg. 9 al primo di pg. 10 del decreto), appare in ogni caso evidente il mutamento, inammissibile, della domanda di insinuazione tempestiva.

Ed infatti, essa è stata individuata da un petitum di Euro 1.511.525,96 e da una causa petendi consistente nella allegazione della clausola di stabilità di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Nel successivo giudizio di opposizione ad essa è stata aggiunta, in via subordinata, altra domanda avente petitum di Euro 781.583,90 e causa petendi a titolo di indennità di mancato preavviso per recesso da un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Sicchè, non pare seriamente controvertibile l’allegazione di fatti diversi amplianti il dibattito processuale e pertanto la formulazione di una domanda nuova, inammissibile nel giudizio di opposizione allo stato passivo, ai sensi della L. Fall., art. 99, per la sua natura impugnatoria e retto dal principio di immutabilità della domanda, il quale esclude che possano prendersi in considerazione fatti diversi da quelli dedotti in sede di verifica del passivo (Cass. 2 febbraio 2015, n. 1857; Cass. 22 marzo 2013, n. 7278).

14. Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza.

PQM

 

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna S.F. alla rifusione, in favore della procedura controricorrente, alle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2017

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