Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20115 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/10/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 07/10/2016), n.20115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5855-2015 proposto da:

D.A.S., DE.AN.SI., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA PASQUALE II N. 349, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRO FICCO, che li rappresenta e difende, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ALBA LEASING SPA, in persona del procuratore speciale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 157, presso lo

studio dell’Avvocato ENRICO DE CRESCENZO, che la rappresenta e

difende, giusta procura in calce alla memoria;

– resistente-

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. CAPASSO Lucio

conclude chiedendo in accoglimento del primo motivo di ricorso,

assorbiti gli altri, cassare l’ordinanza impugnata rimettendo le

parti innanzi al Tribunale di Velletri;

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di VELLETRI, depositato il

19/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DE CHIARA CARLO.

Fatto

PREMESSO

Le sig.re Si. e D.A.S. hanno chiesto al Tribunale di Velletri, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 152, di ordinare alla Alba Leasing s.p.a. di cancellare o rettificare la segnalazione a loro carico alla Centrale dei rischi presso la Banca d’Italia, con risarcimento del danno.

Il Tribunale, in accoglimento dell’ eccezione della convenuta, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Milano, nel cui circondario aveva residenza il titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 10, comma 2, non essendo applicabile il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, comma 2, lett. u), (codice del consumo), che dà la prevalenza al foro del consumatore, in quanto l’ammontare del finanziamento ricevuto dalle attrici era superiore al limite di Euro 30.987,41 previsto dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.) e il contratto stipulato tra le parti era una locazione finanziaria che prevedeva la facoltà per il locatario di acquisire la proprietà del bene mediante il pagamento della somma irrisoria di Euro 130,00.

Le attrici hanno proposto ricorso per regolamento di competenza articolando cinque motivi di censura. L’intimata Alba Leasing s.p.a. si è difesa con due memorie, la seconda delle quali sulle conclusioni rassegnate, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., dal P.M., il quale ha chiesto cassarsi l’ordinanza impugnata in accoglimento del primo motivo del ricorso e rimettersi le parti davanti al Tribunale di Velletri.

Diritto

CONSIDERATO

1. – Il primo motivo del ricorso, con il quale si lamenta che il giudice, nel trattenere la causa in decisione, non abbia invitato le parti a rassegnare le proprie conclusioni, è inammissibile perchè dal verbale risulta invece che le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni, anche di merito.

2. – E’ fondata invece la questione di competenza.

Questa Corte, infatti, ha già avuto occasione di chiarire che, in materia di trattamento dei dati personali, quando il foro del titolare del trattamento, previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 10, venga invocato nell’ambito di un rapporto di consumo, come tale soggetto al foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, fissato dal D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. u) è quest’ultimo che prevale, in quanto stabilisce una competenza esclusiva, alla luce delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore (Cass. 5705/2014, alla cui motivazione si rinvia). Nè rilevano i limiti di importo del finanziamento o comunque l’inquadramento della fattispecie tra quelle (cui fa implicito riferimento il Tribunale) per le quali, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 121, comma 4, (nel testo originario, ora art. 122 a seguito della novella di cui al D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141), è esclusa l’applicazione del capo 2 del medesimo decreto legislativo: detta esclusione, invero, riguarda esclusivamente le norme particolari di tale capo, non anche la disciplina “dei contratti del consumatore in generale” di cui al titolo 1 della parte 3 del codice del consumo, nel quale è contenuto il più volte richiamato art. 33.

3. – L’ordinanza impugnata va pertanto cassata, dichiarandosi la competenza del Tribunale di Velletri, e in ciò resta assorbito il quinto motivo di ricorso, relativo alle spese processuali.

Il Tribunale di Velletri, davanti al quale vanno rimesse le pani, provvederà anche sulle spese del presente regolamento.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Velletri, davanti al quale rimette le parti anche per le spese del presente regolamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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