Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20114 del 24/09/2020
Cassazione civile sez. II, 24/09/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 24/09/2020), n.20114
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22561-2019 proposto da:
I.F., elettivamente domiciliato in Roma via del Casale
Strozzi n. 31 presso lo studio dell’avv.to LAURA BARBERIO che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, 80185690585;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di PERUGIA, depositato il
16/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/06/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. Il Tribunale di Perugia con decreto del 16 maggio 2019 rigettava l’istanza D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, comma 13, proposta da I.F. di sospensiva del decreto numero 210 del 2019 emesso dal medesimo Tribunale con il quale erano state rigettate le richieste di riconoscimento di protezione internazionale, di protezione sussidiaria e umanitaria avverso le quali era stato proposto ricorso per cassazione.
Il Tribunale riteneva inammissibile l’istanza di sospensione perchè proposta oltre il termine di cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione, essendo stata depositata il 20 aprile 2019 mentre la notifica del ricorso era avvenuta il 1 aprile 2019.
2. I.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto provvedimento sulla base di un motivo.
2. Il Ministero dell’interno è rimasto intimato.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. L’unico motivo di ricorso è così rubricato: Error in judicando violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, dell’art. 35 bis.
La censura attiene al rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecutività del decreto di rigetto della domanda di protezione internazionale per la non tempestività del deposito dell’istanza proposta oltre cinque giorni dal deposito del ricorso per cassazione. A parere del ricorrente la pronuncia del Tribunale di Perugia si fonderebbe sull’erronea considerazione di un’analogia con la sospensione di cui all’art. 283 c.p.c.
A parere del ricorrente, invece, il comma 13 contiene una norma speciale che nel riferirsi al termine di proposizione del ricorso intende il deposito dello stesso presso la Corte di Cassazione. Pertanto, nel caso di specie, l’istanza sarebbe tempestiva, essendo stata proposta nel termine di cinque giorni dal deposito del ricorso in cassazione.
A sostegno della sua interpretazione, il ricorrente evidenzia che seguendo l’interpretazione del Tribunale di Perugia, la decisione circa l’istanza di sospensione dovrebbe avvenire ancor prima del deposito del ricorso per cassazione, circostanza che potrebbe anche non verificarsi. Pertanto, secondo la tesi esposta nel motivo in esame, laddove legislatore ha parlato di proposizione del ricorso voleva intendere notificazione e deposito.
2. L’unico motivo di ricorso è inammissibile.
Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, prevede che il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato, quando ricorrono fondati motivi, può disporre la sospensione degli effetti del decreto, con conseguente ripristino, della sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione della Commissione. La sospensione è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione.
Per costante giurisprudenza di questa Corte avverso il rigetto dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva di un provvedimento giurisdizionale di definizione di una controversia a seguito della sua impugnazione non è ammesso il ricorso per cassazione, trattandosi di un provvedimento di natura ordinatoria che non contiene alcuna decisione in senso tecnico-processuale.
In senso analogo questa Corte si è espressa nel caso di provvedimento di rigetto ex art. 373 c.p.c. dell’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata per Cassazione. Si è detto, infatti, che in tale ipotesi non può essere proposto ricorso per Cassazione, trattandosi di provvedimento di natura ordinatoria che non contiene alcuna decisione in senso tecnico-processuale (Sez. U, Ord. n. 16537 del 2008 oltre a Cass. 6.7.01 n. 9118, 25.5.98 n. 5197, 10.12.88 n. 6721, 30.10.87 n. 8018).
3. Il ricorso per i motivi esposti deve essere dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese, non avendo svolto attività difensiva il Ministero intimato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda civile, il 25 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020