Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20114 del 23/09/2010

Cassazione civile sez. III, 23/09/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 23/09/2010), n.20114

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24100-2009 proposto da:

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MICHELE

MERCATI, 51, presso lo studio dell’avvocato FLICK CATERINA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PASSERINI NICOLA,

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.E., FONDIARIA SAI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3337/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

13.4.07, depositata il 02/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 19 aprile 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con sentenza n. 3337/2008, depositata il 2 settembre 2008, la Corte di appello di Roma – in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Roma – ha dichiarato prescritto il diritto di F.S. al risarcimento dei danni conseguenti ad un incidente stradale, che egli assumeva ascrivibile a colpa di M.M., assicurato con la Fondiaria Sai.

Il soccombente propone un motivo di ricorso per cassazione.

Gli intimati non hanno depositato difese.

3.- L’unico motivo di ricorso – che denuncia violazione dell’art. 2947 cod. civ., comma 3 – è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., per l’inidonea formulazione del quesito, che risulta generico e astratto; non richiama la fattispecie a cui la norma asseritamente violata sarebbe stata male applicata, nè il principio di diritto che la Corte di cassazione dovrebbe affermare in vece e luogo di quello enunciato dal giudice di appello.

Il ricorrente si limita a chiedere, nella sostanza, che la Corte accolga e confermi la fondatezza delle sue censure, come esposte nel motivo di ricorso, così vanificando la funzione del quesito di diritto, nonchè il significato e la portata dell’art. 366 bis cod. proc. civ., come norma autonoma rispetto all’art. 360 c.p.c., n. 3 (cfr. sul tema, fra le tante, Cass. Civ. Sez. 3, Sez. 3, 19 febbraio 2009 n. 4044; Cass. Civ. 7 aprile 2009 n. 8463).

5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3. – Non essendosi costituiti gli intimati non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA