Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20114 del 16/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 16/08/2017, (ud. 03/05/2017, dep.16/08/2017),  n. 20114

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19455-2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA

MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE TRIFIRO’, che

la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA TACITO 50, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SAVINA BOMBOI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 402/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 24/08/2011, R. G. N.295/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GUIDO CHIODETTI per delega orale SALVATORE TRIFIRO’;

udito l’Avvocato BRUNO COSSU.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza 24 agosto 2011, la Corte d’appello di Venezia rigettava l’appello proposto da Poste Italiane s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto il diritto del suo dipendente G.G. all’inquadramento nel livello Q2 dal 26 maggio 1995 e condannato la società datrice al pagamento delle differenze retributive, con esclusione del periodo anteriore al 30 luglio 1996 per prescrizione. Sulla base delle scrutinate risultanze istruttorie, la Corte territoriale riteneva corretto l’inquadramento del lavoratore, anzichè di mera manutenzione dell’area operativa che gli era stato attribuito, nel 2^ livello dell’Area Quadri – settore operativo tecnico (in base all’accordo applicativo interpretativo dell’art. 44 CCNL del 26 novembre 1994), coerente con le mansioni di supervisione tecnica dell’impianto meccanizzato pacchi svolte dal medesimo, caratterizzate dal requisito di specializzazione dell’attività tecnica di manutenzione.

Con atto (avviato per la notificazione il 22 agosto 2011, ma ricevuto) in data 13 dicembre 2011, Poste Italiane s.p.a. ricorre per cassazione con unico motivo, cui resiste il lavoratore con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e 44 CCNL Poste del 26 novembre 1994 e dell’accordo integrativo 15 maggio 1995, per erronea qualificazione delle mansioni del lavoratore (consistenti in interventi, anche di prima urgenza, sull’elettronica di controllo e di governo dell’impianto, in operazioni di aggiornamento delle schede di magazzino, riparazione di parti elettroniche, in consulenza agli operatori specializzati di officina e istruzione professionale) in area quadri di 2^ livello anzichè operativa, illustratine le rispettive declaratorie.

2. In via preliminare, deve essere esclusa l’inammissibilità, per tardività, del ricorso.

2.1. Ed infatti, esso è stato avviato tempestivamente per la notificazione, in quanto consegnato all’ufficiale giudiziario il 22 agosto 2012, entro il termine annuale, previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1, nel testo applicabile ratione temporis, dalla pubblicazione della sentenza il 24 agosto 2011. Tuttavia, essa non è andata la prima volta a buon fine, siccome recapitata all’organizzazione sindacale U.S.B., presso la quale il lavoratore aveva eletto domicilio in grado di appello, ma al primo dei due indirizzi indicati, posto che il secondo risultava cancellato. Essa è stata però completata, su autorizzazione presidenziale del 19 novembre 2012 tempestivamente richiesta non appena conosciuto l’esito negativo, con una nuova consegna all’ufficiale giudiziario e sua spedizione il 7 dicembre 2012, essendo stata quindi ricevuta dal destinatario il 13 dicembre 2012, sempre presso il medesimo organismo sindacale di domiciliazione (con recapito questa volta al secondo indirizzo indicato nella copia oggetto del primo tentativo, allora cancellato).

Tenuto conto dell’autorizzazione presidenziale ricevuta, nè ravvisando il collegio (cui espressamente è stata rimessa una tale valutazione dal citato provvedimento 19 novembre 2012) una ragione di imputabilità alla ricorrente notificante del mancato buon fine della prima notificazione (per la natura di errore materiale nella cancellazione dell’indirizzo di effettiva ubicazione dell’ufficio sindacale di domiciliazione: Cass. 28 ottobre 2016, n. 21819; Cass. 25 giugno 2014, n. 14337), si deve ritenere il compimento del procedimento notificatorio in tempi che consentono la conservazione degli effetti collegati alla tempestiva richiesta originaria, anche secondo i principi affermati dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. s.u. 15 luglio 2016, n. 14594).

3. Nel merito, il motivo è tuttavia infondato.

3.1. Ed infatti, la Corte territoriale ha condotto correttamente il procedimento logico giuridico di scansione trifasica, ossia di accertamento in fatto delle attività in concreto svolte dal lavoratore, di individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e di raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (Cass. 27 settembre 2010, n. 20272; Cass. 28 aprile 2015, n. 8589; Cass. 27 settembre 2016, n. 18943).

Essa ha così individuato esattamente il discrímen tra l’area operativa (art. 43 CCNL Poste del 26 novembre 1994) e l’area Quadri di 2° livello (art. 44 CCNL cit.), nella sua articolazione nei due settori operativo gestionale e operativo tecnico prevista dall’accordo integrativo 15 maggio 1995: ossia il requisito di specializzazione dell’attività tecnica di manutenzione, rispetto all’attività di mera manutenzione propria dell’area operativa (come esposto al penultimo capoverso di pg. 5 della sentenza).

E l’accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell’inquadramento in una determinata categoria, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito insindacabile in Cassazione se sorretto da logica e adeguata motivazione (Cass. 5 marzo 2004, n. 4537; Cass. 31 dicembre 2009, n. 28284): come appunto nel caso di specie, sulla base delle scrutinate risultanze istruttorie criticamente argomentate (per le ragioni esposte dall’ultimo capoverso di pg. 5 al secondo di pg. 7 della sentenza).

Sicchè è inammissibile una sollecitazione alla rivisitazione critica dell’accertamento e una contestazione della valutazione probatoria, di competenza esclusiva del giudice di merito, cui esso ha provveduto con argomentata ed esauriente motivazione, esente da vizi logici nè giuridici: posto che l’accertamento del fatto e la valutazione probatoria in tal modo compiuti integrano esercizio di un potere insindacabile dal giudice di legittimità, al quale spetta soltanto una facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni del giudice di merito, non equivalendo il sindacato di logicità del giudizio di fatto a revisione del ragionamento decisorio (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694).

4. Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio in base al regime di soccombenza e con distrazione ai difensori anticipatari, secondo la loro richiesta.

PQM

 

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna la società alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione ai difensori anticipatari.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA