Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20114 del 14/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 14/07/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 14/07/2021), n.20114

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2804/2020 proposto da:

K.M., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARTINO BENZONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA,

alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 4591/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 24/10/2019 R.G.N. 4640/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/03/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con sentenza 24 ottobre 2019, la Corte d’appello di Venezia rigettava l’appello di K.M., cittadino maliano, avverso l’ordinanza di primo grado, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;

2. essa riteneva, come già il Tribunale, la scarsa credibilità del richiedente, che aveva riferito di essere fuggito dal proprio Paese in guerra e per timore di essere arrestato per un furto, avendo dichiarato in sede amministrativa e in primo grado di giudizio di provenire dalla regione (meridionale) di Kayes, senza chiarire “in alternativa… che K. si fosse trasferito nel corso dell’infanzia dal Sud del Mali al Nord del Paese”, né essendo possibile in appello introdurre allegazioni nuove su circostanze da sempre note all’interessato;

3. tanto ritenuto e comunque accertata, nella doverosa distinzione della situazione delle diverse aree del Mali (essendo la situazione di indiscriminata violenza generalizzata concentrata in particolare nelle regioni a Nord), una condizione di relativa stabilità e sicurezza in quelle del Sud ed in particolare di Kayes (da assumere come regione di provenienza del richiedente), sulla base delle fonti ufficiali specificamente indicate, la Corte territoriale escludeva la sussistenza dei requisiti delle misure di protezione maggiori richieste; ma neppure di quella umanitaria, in assenza di vulnerabilità effettiva né di adeguato livello di integrazione sociale in Italia del richiedente, che aveva documentato la prestazione di attività lavorativa; 4. con atto notificato il 30 dicembre 2019, lo straniero ricorreva per cassazione con tre motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 8, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per un esame della condizione interna del Mali in termini generali e con fonti informative non attuali né ufficiali: essendo anche quelle Easo e del Ministero dell’Interno Unità COI degli anni 2016, 2017, 2018 comunque non aggiornate rispetto, in particolare, al rapporto 14 agosto 2019 sulla sicurezza in Mali della stessa fonte ministeriale (primo motivo);

2. esso è inammissibile;

2.1. la censura è inidonea ad attingere quella specificità dimostrativa dell’inattualità delle informazioni poste dal giudice di merito alla base del suo ragionamento decisorio, che ha sì rappresentato inizialmente una condizione generale del Mali socio-politica fondata su fonti non ufficiali, attinte da pubblicazioni di natura privata (a pgg. 7 e 8, con relative note in calce, della sentenza), ma che poi ha più puntualmente distinto le diverse aree del Mali e compiuto, con fonti questa volta ufficiali (del che dà atto anche il ricorrente) aggiornate fino al dicembre 2018 (a pgg. da 10 a 12, fino al p.to 5 della sentenza), un accertamento relativo alla regione di Kayes, al sud del Paese, interessata da “pochi eventi legati alla sicurezza” in una “situazione… relativamente stabile”, come anche “nelle contee di… Sikasso e Koulikoro” (così in fine del primo capoverso di pg. 10 della sentenza);

2.2. tale accertamento non è stato superato, né tanto meno contraddetto dal rapporto del Ministero dell’Interno – Unità COI (stessa fonte ufficiale consultata dalla Corte d’appello) del 14 agosto 2019, richiamato dal richiedente, in specifico riferimento agli attacchi, nella regione di Sikasso, contro autorità pubbliche, con il “venir meno” della condizione di maggiore sicurezza sino ad allora registrata”, avendo “Nella regione di Sikasso, oltre che in quelle di Koulikoro e Kayes, i servizi dello Stato e le Organizzazioni per lo sviluppo… una presenza più importante; le sole aree di più difficile accesso sono… nella Regione di Koulikoro” (così il rapporto all’ultimo capoverso della nota sub 3 di pg. 7 del ricorso);

2.3. il motivo si risolve pertanto in una sostanziale contestazione della valutazione giudiziale, specifica e mirata, non esprimendo una censura specificamente idonea, con elementi di fatto puntuali, a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo essa contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire a questa Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (Cass. 21 ottobre 2019, n. 26728; Cass. 20 ottobre 2020, n. 22769): ciò che, per le ragioni dette, non si è realizzato;

3. il ricorrente deduce poi omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, quale l’attività lavorativa del richiedente, affatto considerata dalla Corte territoriale in funzione del conseguimento di un adeguato livello di integrazione socio-lavorativa in Italia in via comparativa con le sue prospettive rispetto alla situazione del Paese di provenienza, neppure essa avendo compiuto un accertamento, limitato alla ravvisata inesistenza di un conflitto armato interno rilevante ai fini del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sui riflessi di una condizione di sicurezza comunque critica sul tessuto socio-economico (secondo motivo); violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, per l’inadeguato esame della domanda di protezione umanitaria, in riferimento alla condizione di vulnerabilità, relativa alla posizione soggettiva del richiedente al cospetto della situazione oggettiva del Mali, reduce da un disastroso conflitto bellico insorto nel 2011 e tuttora in una nuova fase di ripresa, rilevante “oggettivamente come condizione di vulnerabilità della persona riscontrabile dalle COI sul Paese di origine”, in assenza di una valutazione al riguardo in una prospettiva prognostica conseguente all’eventuale rimpatrio del richiedente, anche comparativamente alla valutazione del suo inserimento sociale in Italia (terzo motivo);

4. essi, congiuntamente esaminabili per ragione di stretta connessione, sono inammissibili;

4.1. non si configura il denunciato omesso esame della prestazione lavorativa, intesa come fatto storico, avendo la Corte territoriale dato atto della produzione di una documentazione ad essa relativa, pure ritenendola (e quindi esaminandola: all’ultimo capoverso di pg. 15 della sentenza) non riferibile ai motivi d’appello, tuttavia considerandola nell’ambito di una valorizzazione dell’inserimento sociale dello straniero, nel solco di indirizzo giurisprudenziale consolidato, circostanza soltanto concorrente a determinare una situazione di vulnerabilità personale, evidentemente esorbitante dal perimetro devolutivo del novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 11 aprile 2017, n. 9253; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415);

4.2. in ordine poi alla prospettazione di una condizione di vulnerabilità del richiedente, le argomentazioni sono assolutamente generali, in quanto astratte da ogni riferimento concreto alla situazione personale del richiedente, invece valutata dalla Corte d’appello anche in riferimento ai suoi legami familiari in Mali (al penultimo capoverso di pg. 15 della sentenza) e alla esclusione di una condizione di vulnerabilità personale per la situazione geo-politica, adeguatamente accertata del Paese (così al terz’ultimo capoverso di pg. 15 della sentenza), puntualmente acquisita e valutata, nonostante la ritenuta inattendibilità sulla storia personale (al secondo capoverso di pg. 15 della sentenza), in corretta applicazione del principio, secondo cui il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente, in relazione alla specifica situazione dedotta a sostegno della domanda di protezione internazionale, non può precludere la valutazione, da parte del giudice, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, delle diverse circostanze che concretizzino una situazione di vulnerabilità, da effettuare su base oggettiva e, se necessario, previa integrazione anche officiosa delle allegazioni del ricorrente, in applicazione del principio di cooperazione istruttoria (Cass. 18 aprile 2019, n. 10922; Cass. 21 aprile 2020, n. 8020; Cass. 2 novembre 2020, n. 24186);

5. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021

 

 

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