Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20113 del 16/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 16/08/2017, (ud. 03/05/2017, dep.16/08/2017),  n. 20113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7359-2011 proposto

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE CONSOLO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PIERLUIGI LAX, giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

P.S., C.F. (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

P.S. C.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

OSLAVIA 7, presso lo studio dell’avvocato SARA D’ONOFRIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA SOLFANELLI,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE CONSOLO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PIERLUIGI LAX, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 7651/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/03/2010, R. G. N. 7002/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato GIANFRANCO RUGGIERI per delega orale GIUSEPPE

CONSOLO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Roma, P.S. chiedeva dichiararsi la nullità dei contratti a tempo determinato stipulati con la Rai s.p.a. il 5.2.01, il 5.9.01, il 14.9.02, il 17.9.03 ed il 7.9.04, per lo svolgimento di mansioni di compositrice video nei programmi televisivi in tali contratti indicati.

Il Tribunale respingeva le domande.

Avverso tale sentenza proponeva appello la P..

Con sentenza depositata il 25.3.2010, la Corte d’appello di Roma accoglieva parzialmente il gravame, dichiarando la nullità delle clausole appositive del termine e l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 7.9.04, con condanna della Rai s.p.a. al risarcimento dei danni pari alle retribuzioni maturate, come video compositrice di 2^ livello, dal 15.9.05 sino al 31.5.08, oltre accessori. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Rai s.p.a., affidato a tre motivi.

Resiste la P. con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato a quattro motivi, cui resiste la Rai s.p.a. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Con i primi due motivi la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e 11 oltre ad omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Lamenta che la sentenza impugnata si limitò ad osservare, quanto agli ultimi tre contratti, che essi vennero stipulati in base alla disciplina di cui alla L. n. 56 del 1987, art. 23 e non del D.Lgs. n. 368 del 2001, senza valutare la legittimità di tali contratti alla luce di tale ultima disciplina, ed in particolare che tutte le assunzioni vennero effettuate per specifici programmi indicati nei rispettivi contratti.

2.- Con il terzo motivo la RAI si duole della mancata applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quanto alle conseguenze risarcitorie.

3.- I primi due motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, impone che esse devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto (nel medesimo contratto), obbligando il datore di lavoro ad indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa (per tutte, Cass. 12 gennaio 2015 n. 208, Cass. 27 aprile 2010 n. 10033, Cass. n. 2279/10). Anche laddove tale obbligo di forma, ad evidente rilievo sostanziale, sia stato rispettato, graverà comunque sul datore di lavoro, in caso di contestazione, dimostrare la sussistenza delle ragioni temporanee di assunzione indicate nel contratto (Cass. 15 gennaio 2015 n. 208).

Non rilevano invece, nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, i criteri di specificità o del vincolo di necessità diretta richiesti dalla previgente disciplina.

Ne consegue che i contratti a termine in questione, contenendo solo l’indicazione che essi erano stipulati per (generiche) “ragioni di carattere produttivo consistenti nella partecipazione alla realizzazione del programma dal titolo provvisorio…..” (segue titolo del/dei programmi), non contengono quella specificità della causale di assunzione richiesta dal D.Lgs. n. 368 del 2001, risultando così illegittimi, come ritenuto dalla sentenza impugnata; in tal senso, da ultimo, Cass. n. 17064/15, cui si rinvia per ulteriori riferimenti giurisprudenziali.

3.- Il terzo motivo di ricorso riguarda le conseguenze patrimoniali derivanti dall’accertata nullità dei termini.

Il motivo è fondato, avendo la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, della stabilito che “Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8”.

La L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 13, poi, con chiara norma di interpretazione autentica ha disposto: “La disposizione di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32,comma 5 si interpreta nel senso che l’indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”.

Le S.U. di questa Corte (sent. n.21691/2016) hanno stabilito che tale disciplina si applica anche ai giudizi in corso quale che sia l’epoca della sentenza impugnata e del ricorso per cassazione, salvo il limite del giudicato, nella specie insussistente.

Ne consegue la cassazione sul punto della sentenza impugnata.

4.- Venendo all’esame del ricorso incidentale si osserva.

a) Col primo motivo la P. si duole che la sentenza impugnata, nonostante avesse giudicato illegittime le apposizione del termine agli ultimi tre contratti, dichiarò l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato solo a far data dall’ultimo contratto, essendo intervenute, dopo i primi due contratti, l’accettazione della risoluzione anticipata dei rapporti.

Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata (e la stessa RAI), infatti, non chiarisce adeguatamente per quale ragione la sottoscrizione delle lettere dell’azienda con cui veniva comunicata l’anticipata risoluzione del rapporto per anticipata cessazione dei vari programmi, conterrebbe una volontà abdicativa e comunque la volontà di porre fine al rapporto in essere tra le parti, non sussistendo del resto il presupposto stesso dell’esercizio di una volontà risolutiva, e cioè un pregresso accertamento della nullità dei contratti a termine e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (cfr. Cass. 7.1.14 n.903, Cass. n.16758/15). La sentenza impugnata deve dunque cassarsi anche in orine a tale profilo, con rinvio ad altro giudice per le relative statuizioni.

b) col secondo e terzo motivo la P. si duole delle conseguenze patrimoniali derivanti dalla illegittimità dei termini.

I motivi sono assorbiti dall’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale, al pari del quarto con cui la P. si duole del governo delle spese, dovendosi su ciò pronunciare il giudice del rinvio.

5.- In conclusione debbono rigettarsi i primi due motivi del ricorso principale ed accogliersi il terzo, con assorbimento dei connessi motivi due, tre e quattro del ricorso incidentale; deve invece accogliersi il primo motivo del ricorso incidentale, nel senso riferito.

La sentenza impugnata deve dunque cassarsi in relazione alle censure accolte, con rinvio ad altro giudice per l’ulteriore esame della controversia, oltre che per la regolamentazione delle spese.

PQM

 

La Corte rigetta i primi due motivi del ricorso principale ed accoglie il terzo, con assorbimento dei motivi due, tre e quattro del ricorso incidentale; accoglie il primo motivo del ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2017

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