Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20113 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/10/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 07/10/2016), n.20113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16813-2014 proposto da:

FEDELI FINANZIARIA SRL, in persona del suo legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DENZA 15, presso lo

studio dell’avvocato SUSANNA LOLLINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE BRINI giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ATTIMO REGOLO 12-D, presso lo studio

dell’avvocato ITALO CASTALDI, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANTONIO MARCELLO CALAMIA giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 746/2014 del TRIBUNALE di PISA del 13/05/2014,

depositata il 26/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DE CHIARA CARLO;

udito l’Avvocato Mario Romano (delega avvocato Giuseppe Brini)

difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Italo Castaldi difensore del controricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

PREMESSO

Il Tribunale di Pisa ha respinto l’opposizione proposta dalla Fedeli Finanziaria allo stato passivo del fallimento (OMISSIS) s.r.l., al quale era stato ammesso in chirografo, e non in prededuzione come richiesto, il credito dell’opponente di Euro 600.000,00 a titolo di restituzione della caparra versata in relazione a contratto preliminare di compravendita immobiliare: contratto autorizzato dal giudice delegato nel corso della procedura di concordato preventivo che aveva preceduto il fallimento della società promittente venditrice, e successivamente sciolto per volontà del curatore ai sensi della L.Fall., art. 72.

Il Tribunale ha osservato che lo scioglimento da parte del curatore aveva avuto l’effetto di far venir meno il contratto ex tunc, ripristinando la situazione anteriore alla stipula, con il risultato di sottoporre i rimborsi e le restituzioni alle norme sull’indebito. Nè poteva affermarsi che il contratto preliminare avesse comportato una qualche utilità per la massa, rilevante ai sensi della L.Fall., art. 111, dato che nel corso del giudizio ai sensi dell’art. 2932 c.c., introdotto dalla promissaria acquirente (e poi interrotto a seguito della dichiarazione del fallimento della prominente venditrice) l’opponente aveva aderito alla prospettazione della nullità del contratto da parte del giudice istruttore, e nessuna utilità per la massa poteva derivare da un contratto nullo.

La Fedeli Finanziaria ha proposto ricorso per cassazione articolando un solo motivo di censura. Il curatore del fallimento si è difeso con controricorso.

Con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il Consigliere relatore ha proposto l’accoglimento del ricorso. La relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e l’avvocato di parte controricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

1. – Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione della L.Fall., artt. 111 e 167, nonchè erronea valutazione degli atti del richiamato giudizio di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre, si sostiene la prededucibilità del credito restitutorio della caparra in quanto credito sorto in occasione della procedura di concordato preventivo, ai sensi della L.Fall., art. 111, essendo stata a suo tempo la stipula autorizzata dal giudice delegato, ai sensi dell’art. 167, in quanto funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, e non essendovi stata, del resto, alcuna pronuncia di nullità del contratto medesimo.

1.1. – Il motivo è fondato.

Sono considerati prededucibili, ai sensi della L.Fall., art. 111, comma 2, tra gli altri i crediti “sorti in occasione… delle procedure concorsuali” di cui alla medesima legge, tra le quali quella di concordato preventivo.

Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che, ai fini della individuazione di tali crediti, il “riferimento all’elemento cronologico (“in occasione”), deve essere integrato, per avere un senso compiuto, con un implicito elemento soggettivo e cioè quello della riferibilità del credito all’attività degli organi della procedura; in difetto di una tale integrazione il criterio in questione sarebbe palesemente irragionevole, in quanto porterebbe a considerare come prededucibili, per il solo fatto di essere sorti in occasione della procedura, i crediti conseguenti ad attività del debitore non funzionali ad esigenze della stessa. D’altro canto, la funzionalità alle esigenze della procedura non può costituire un criterio integrativo di quello cronologico, poichè tale funzionalità è autonomamente considerata come causa della prededucibilità dei crediti. In conclusione, in virtù del primo criterio, l’attività degli organi della procedura dà luogo a crediti prededucibili indipendentemente dalla verifica in concreto della funzionalità rispetto alle esigenze della procedura, mentre, in virtù del secondo criterio, l’attività del debitore, ammesso alla procedura di concordato preventivo, dà luogo alla prededuzione quando sia funzionale alle predette esigenze” (Cass. 1513/2014, in motivaz.).

Nella specie, essendo pacifico che il contratto preliminare era stato autorizzato dal giudice delegato nel corso della procedura di concordato preventivo, cui era sottoposta la società promittente venditrice, poi fallita, non può negarsi il nesso di occasionalità del contratto preliminare, e delle sue conseguenze, con detta procedura. Nè osta alla prededucibilità del credito restitutorio, derivante dallo scioglimento del contratto autorizzato, la circostanza che detto contratto sia stato sciolto per iniziativa del curatore con effetto retroattivo, o la stessa eventuale nullità dello stesso: ciò che rileva, infatti, come si è visto, è che l’operazione, da cui scaturisce il credito, sia stata posta in essere nel corso della procedura concordataria e per attività dei suoi organi.

2. – Il decreto impugnato va pertanto cassato in relazione alla censura accolta.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ultima parte, con il riconoscimento della prededuzione del credito della ricorrente.

Le spese dell’intero processo, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, ammette in prededuzione al passivo fallimentare il credito della ricorrente di Euro 600.000,00; condanna la curatela fallimentare alle spese processuali, liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per compensi di avvocato, quanto al giudizio di primo grado, e in Euro 9.200, di cui Euro 9.000,00 per compensi di avvocato, quanto al giudizio di cassazione, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2016

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