Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20112 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. II, 24/09/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 24/09/2020), n.20112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23802-2019 proposto da:

D.O.G., elettivamente domiciliata in Napoli, piazza Cavour

n. 139 presso lo studio dell’avv.to LUIGI MIGLIACCIO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

UTG PREFETTURA DI SALERNO;

– intimata –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di SALERNO, depositata il

31/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/06/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. D.O.G., cittadina (OMISSIS), ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato provvedimento con il quale il Giudice di Pace di Salerno ha rigettato la sua opposizione avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Salerno, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-bis, e ne chiede la cassazione sul rilievo: 1) dell’error in judicando per violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della direttiva 2005/85/CE e del D.Lgs. n. n. 25 del 2008, art. 7 posto che il Giudice di pace avrebbe rigettato il ricorso avverso il suddetto decreto di espulsione malgrado la ricorrente, successivamente alla sua notifica, avesse presentato domanda di asilo e, dunque, sussistendo un divieto di espulsione in pendenza della domanda; 2) error in judicando per violazione e falsa applicazione dell’art. 5 dir. 2008/115CE, art. 10 Cost., D.Lgs. n. 286 del 1998, 19, comma 1, perchè la ricorrente non poteva essere espulsa vista la situazione di pericolo nella quale si troverebbe una volta rimpatriata in Venezuela, paese sull’orlo di una guerra civile.

2. Il Ministero dell’interno è rimasto intimato.

3. La ricorrente in prossimità dell’udienza ha depositato memoria, insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Deve richiamarsi in proposito il seguente principio di diritto: “In tema di immigrazione, nel caso in cui la domanda di protezione internazionale dello straniero sia proposta dopo l’adozione del decreto di espulsione del medesimo, detto decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità, restandone soltanto sospesa l’efficacia, con la conseguenza che il giudice di pace adito a norma del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, non può, in ragione della proposizione della menzionata domanda, pronunciarne l’annullamento” (Sez. 1, Ord. n. 5437 del 2020).

Nel dare continuità a tale indirizzo interpretativo, deve anche ribadirsi che al richiedente la protezione internazionale è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo e che la stessa ricevuta attestante la presentazione della relativa domanda costituisce permesso di soggiorno provvisorio (D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 4, commi 1 e 3, cit.): per il che la previsione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 7 – il quale afferma il diritto del richiedente a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della commissione territoriale – si salda con l’acquisizione, da parte dello straniero che abbia presentato domanda di asilo, di un autonomo titolo di soggiorno, il quale cesserà però di produrre i suoi effetti con la pronuncia su tale domanda, salvo quanto previsto, per l’ipotesi di successivo ricorso giurisdizionale, dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 3 e 4.

2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

La decisione del giudice di pace è conforme alla linea ermeneutica di questa Corte espressasi nel senso di ritenere che il decreto di espulsione dello straniero che non sia in possesso del permesso di soggiorno o non ne abbia chiesto il rinnovo è atto vincolato ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2. Donde le valutazioni relative alla sussistenza dei presupposti per ottenere la protezione internazionale (anche sub specie di protezione umanitaria, con riferimento al dedotto profilo del pericolo in caso di rientro in patria) sono di esclusiva competenza della Commissione Territoriale e, in caso di ricorso avverso le relative decisioni, del Tribunale, con i previsti rimedi impugnatori, così come le valutazioni che attengono alla concessione o al rinnovo del permesso sono demandate all’Autorità amministrativa, il cui controllo spetta esclusivamente al giudice amministrativo, dinanzi al quale sia stato impugnato il diniego (Sez. 1, n. 15414 del 2001).

Peraltro, il pericolo ove sussistente non sarebbe attuale, non essendo eseguibile l’espulsione fino alla definizione del giudizio relativo al rigetto della domanda di protezione, come si è detto in relazione al primo motivo.

3. Il ricorso per i motivi esposti dev’essere rigettato. Nulla sulle spese non avendo il Ministero intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

 

 

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