Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20112 del 23/09/2010

Cassazione civile sez. III, 23/09/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 23/09/2010), n.20112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

O.P., O.M., elettivamente domiciliate in ROMA,

VIA NOMENTANA 861/R, presso lo studio dell’avvocato VITALIANO

SANTORO, rappresentate e difese dall’avvocato BACECCI DAVID, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COZOVA – COOPERATIVA ZOOTECNICA VALLINFREDA a r.l. in persona del

Presidente del Consiglio di Amministrazione, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato

LAURO MASSIMO, rappresentata e difesa dall’avvocato BARTOLINI CARLO,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1019/2008 del TRIBUNALE di TIVOLI del 30.6.08,

depositata il 14/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

udito per le ricorrenti l’Avvocato Simone Ariano (per delega avv.

David Bacecci) che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FINOCCHI

GHERSI Renato che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 19 aprile 2010 e’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con sentenza n. 2019/2008, depositata il 14 luglio 2008, il Tribunale di Tivoli – in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Giudice di pace di Subiaco – ha revocato il decreto ingiuntivo emesso da quest’ultimo giudice su istanza di M. e O. P., recante condanna della COZOVA Cooperativa Zootecnica Vallinfredda a r.l., a pagare Euro 2.460,00, in rimborso di quote sociali gia’ intestate al defunto O.R., dante causa delle ricorrenti, accogliendo l’opposizione proposta dalla Cooperativa.

M. e O.P. propongono due motivi di ricorso per cassazione.

Resiste COZOVA con controricorso.

2.- I due motivi – che denunciano entrambi violazioni di legge (cioe’ degli art. 1988, 2709 e 2710 cod. civ.) – sono inammissibili, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ. Le proposizioni indicate come quesiti di diritto sono generiche ed astratte; non richiamano la fattispecie a cui le norme di cui si denuncia la violazione sarebbero state male applicate, ne’ i principi di diritto che la Corte di cassazione dovrebbe affermare, in vece e luogo di quelli enunciati dal giudice di appello, cosi’ vanificando la funzione del quesito di diritto, che e’ quella di consentire la formulazione di regole applicabili ad altri casi dello stesso genere.

Esse si limitano, nella sostanza, a chiedere la conferma delle regole enunciate nelle norme di legge richiamate, vanificando cosi’ anche il significato e la portata dell’art. 366 bis cod. proc. civ., come norma autonoma rispetto all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 (cfr. sul tema, fra le tante, Cass. Civ. Sez. 3^, 19 febbraio 2009 n. 4044;

Cass. Civ. 7 aprile 200.9 n. 8463).

5.- Propongo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione e’ stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

– Le ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso e della memoria, condivide il giudizio espresso nella relazione. Soggiunge che il quesito sul primo motivo e’ inammissibile anche perche’ non congruente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha fondato la sua decisione sul fatto che la dichiarazione scritta rilasciata dalla Cozova non avrebbe efficacia ricognitiva quanto alla determinazione dell’entita’ del credito, entita’ che dovrebbe essere dimostrata in presenza di fondate e motivate eccezioni dell’onerato”.

Parimenti il secondo quesito non e’ congruente con la motivazione che si vorrebbe censurare, la quale non si fonda sull’efficacia probatoria delle scritture contabili, bensi’ sul fatto che sarebbe onere del promissario dimostrare l’entita’ del credito.

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3.- Le spese seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 600,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010

 

 

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