Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20112 del 16/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 16/08/2017, (ud. 07/04/2017, dep.16/08/2017),  n. 20112

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26478-2015 proposto da:

V.A., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’Avvocato TOMMASO CIERI, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LUIGI

CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 26119/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 11/12/2014 R.G.N. 27990/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso;

udito l’Avvocato PATTERI ANTONELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza n. 26119 del 2014, la Sesta sezione civile di questa Corte dichiarava inammissibile per sopravvenuta rinuncia il ricorso per cassazione proposto da V.A. avverso la sentenza con cui la Corte d’appello dell’Aquila aveva rigettato la sua domanda di rivalutazione contributiva L. n. 257 del 1992, ex art. 13 per i periodi di esposizione all’amianto.

Contro tale pronuncia ricorre per revocazione V.A., proponendo due motivi illustrati con memoria. L’INPS resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente deduce che il provvedimento impugnato sia stato effetto di dolo della controparte ai propri danni: a suo avviso, infatti, la pronuncia d’inammissibilità sarebbe scaturita dal comportamento del difensore dell’INPS, il quale avrebbe prodotto in giudizio l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione qualificandosi come difensore della parte rinunciante e tacendo del fatto che, successivamente a tale rinuncia, gli era stato notificato altro ricorso per cassazione avverso la medesima pronuncia impugnata con il primo.

Con il secondo motivo, parte ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato sia affetto da errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa: a suo avviso, infatti, la pronuncia d’inammissibilità non terrebbe conto dell’avvenuta notifica di un nuovo ricorso per cassazione avverso la medesima pronuncia già gravata con il primo, che era stato oggetto unico della rinuncia.

Ciò posto, il ricorso è inammissibile.

Deve anzitutto rilevarsi che l’identificazione dell’Avv. Sergio Preden quale difensore di parte ricorrente, che ricorre esplicitamente al settimo rigo e implicitamente al quint’ultimo rigo di pag. 2 dell’ordinanza impugnata, è manifestamente frutto di un lapsus calami dell’estensore, come si evince per un verso dal fatto che l’Avv. Preden figura, nell’intestazione dell’ordinanza, quale componente del collegio difensivo dell’INPS, e per altro verso dal fatto che all’ottavo rigo della medesima pag. 2 si afferma che egli “esibisce atto di rinuncia del ricorrente notificatogli”, ciò che logicamente si spiega solo supponendo che egli non fosse difensore della parte ricorrente e abbia prodotto un atto da essa proveniente e, appunto, “notificatogli”.

Tanto precisato, va ricordato che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, qualora in pendenza del procedimento d’appello, dopo la notificazione dell’atto di gravame ancorchè non seguita dalla iscrizione a ruolo e dalla costituzione in giudizio, l’appellante notifichi alla controparte, in pari data, una rinuncia agli atti del procedimento instaurato con detto gravame e una rinnovazione del gravame medesimo, il perfezionarsi di tale rinuncia, per effetto di accettazione della controparte ovvero, anche a prescindere dalla accettazione, se la controparte non abbia interesse alla prosecuzione del giudizio, determina l’estinzione di quel procedimento d’appello ed il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, con conseguente inidoneità della rinnovazione del gravame a riattivare il precedente giudizio di secondo grado ovvero ad instaurarne uno nuovo, ostandovi il divieto del bis in idem, a prescindere dagli eventuali diversi scopi che il rinunciante si fosse proposto (Cass. n. 5911 del 1980).

Tenuto conto che tale principio è suscettibile di applicarsi anche al procedimento di cassazione, la cui pendenza, analogamente al processo d’appello in materia civile, è determinata dalla notifica del ricorso e non anche dalla successiva iscrizione a ruolo, che assolve alla diversa funzione di consentirne la procedibilità (art. 369 c.p.c.), deve ritenersi che, anche qualora la Sesta sezione di questa Corte avesse errato nell’identificazione dell’oggetto della rinuncia, che ad avviso di parte ricorrente aveva ad oggetto soltanto il primo ricorso, non iscritto a ruolo, e non anche il secondo, notificato nello stesso giorno della notifica della rinuncia e successivamente iscritto a ruolo, ugualmente il giudizio non avrebbe potuto concludersi che con una declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione: gli atti processuali, infatti, spiegano i loro effetti secondo le modalità che a ciascuno di essi la legge ricollega, senza che assuma rilievo il diverso intendimento della parte nel compierli, e non v’ha dubbio che la rinuncia notificata da parte ricorrente aveva determinato il passaggio in giudicato della sentenza d’appello (cfr. in tal senso Cass. n. 9611 del 2016), con conseguente preclusione di conferire impulso processuale al giudizio mediante la notifica di un nuovo atto di gravame (così Cass. n. 5911 del 1980, cit.).

Segue da quanto sopra che nessun interesse può ritenersi residuare in capo a parte ricorrente ad ottenere la revocazione di una pronuncia che, in fase rescissoria, non potrebbe mettere capo che alla medesima declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione già dichiarata nell’ordinanza qui impugnata, di talchè il ricorso per revocazione va considerato proposto in radicale carenza d’interesse ad impugnare (v. per un caso analogo Cass. n. 17745 del 2005).

Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile e il ricorrente, soccombente, va condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo. Sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in Euro 4.700,00, di cui Euro 4.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2017

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