Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20112 del 07/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/10/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 07/10/2016), n.20112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16187-2014 proposto da:

J.J., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI N. 8,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PRECENZANO, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

QUESTURA DI ROMA, MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), TRIBUNALE CIVILE

di ROMA;

– intimati –

avverso il provvedimento n. R.G. 5597/2014 del TRIBUNALE di ROMA,

depositato il 16/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. DE CHIARA CARLO.

Fatto

PREMESSO

Che è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

“1. – Il Tribunale di Roma ha convalidato il trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 21, comma 1, lett. c), del sig. J.J., cittadino nigeriano richiedente protezione internazionale.

2. – Il sig. J. ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di censura, cui non ha resistito l’Amministrazione intimata.

3. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 15 della direttiva 2008/115/CE, si lamenta che la decisione del Tribunale non si conformi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in particolare all’orientamento espresso nel cd. caso Arslan (sentenza 30 maggio 2013, C-534), secondo cui la prosecuzione del trattenimento del cittadino di un paese terzo che abbia presentato domanda di protezione internazionale è consentita soltanto allorchè la domanda stessa sia stata presentata al solo scopo di ritardare o compromettere l’esecuzione della decisione di rimpatrio.

3.1. – Il motivo è inammissibile perchè nuovo, non essendo stata la relativa questione sollevata all’udienza di convalida.

4. – Con il secondo motivo, denunciando falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 4 bis, si censura la valutazione del rischio di fuga del ricorrente operata dal Tribunale. Pur ammettendo che uno degli elementi dai quali tale rischio è evincibile secondo la legge (art. 13, comma 4 bis, cit., lett. d) è appunto l’inottemperanza a precedente ordine di allontanamento, si lamenta l’omessa considerazione di altre circostanze che deponevano in senso contrario, quali la disponibilità di un domicilio stabile da parte del ricorrente, i suoi forti legami familiari e affettivi in Italia, la positiva valutazione del suo percorso rieducativo espressa dal Magistrato di sorveglianza di Roma, che aveva revocato la misura di sicurezza dell’espulsione.

4.1. – Il motivo è inammissibile perchè nessuna delle indicate circostanze ha carattere decisivo ai fini della valutazione del rischio che l’interessato potesse sottrarsi all’esecuzione dell’espulsione, in presenza del dato contrario – l’inottemperanza a precedente ordine di allontanamento – valorizzato invece dalla Questura e dal Tribunale.

5. – Con il terzo motivo si denuncia “motivazione insufficiente e contraddittoria” con riferimento al fatto che il Tribunale ha considerato insufficiente, per escludere il rischio di fuga, la circostanza che il ricorrente in più occasioni si fosse in precedenza spontaneamente presentato in Questura, motivandola con la mancanza di formalizzazione della domanda di protezione internazionale.

5.1. – Il motivo è inammissibile perchè non si conforma – nè formalmente nè, soprattutto, sostanzialmente – al disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, n. 5, come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis, che consente il ricorso per cassazione esclusivamente in caso di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

6. – Con il quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 24 Cost. e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 4, lamentando il mancato avviso al difensore di fiducia della fissazione dell’udienza di convalida e la mancata previa comunicazione all’interessato delle ragioni per cui era stato disposto il trattenimento.

6.1 – Il motivo è inammissibile, prima ancora che infondato, trattandosi di censura nuova non dedotta all’udienza di convalida, alla quale peraltro il ricorrente era stato assistito dal difensore di fiducia;

che tale relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state presentate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione di cui sopra;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;

che in mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali;

che dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, onde non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2016

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