Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20111 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 30/09/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 30/09/2011), n.20111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24187/2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, rappresentata e difesa,

dall’avvocato GIAMMARIA PIERLUIGI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.G., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato SCARTABELLI Carlo, giusta delega in atti e

dall’avvocato BECHI ROBERTA, giusta procura notarile in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1211/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 26/09/2006 r.g.n. 1490/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega PIERLUIGI GIAMMARIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 422/2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Pistoia, in accoglimento della domanda proposta da F.G. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro, intercorso tra le parti per “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre”, per il periodo 2-8-1999/30-9- 1999, con conseguente sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato dal 2-8-1999, e condannava la società al pagamento delle mensilità retributive maturate dall’offerta della prestazione lavorativa avvenuta in data 9-2-2004, detratto quanto successivamente percepito dalla società.

La società proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con il rigetto della domanda di controparte.

La F. si costituiva resistendo al gravame e proponendo appello incidentale condizionato perchè fosse dichiarata la nullità del termine apposto ai contratti successivi (decorrenti rispettivamente dal 1-2-2002, 1-10-2002, 2-5-2003 e 17-1-2004).

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza depositata il 26-9-2006, confermava la pronuncia di primo grado.

Per la cassazione della detta sentenza la società ha proposto ricorso con due motivi.

La F. ha resistito con controricorso.

La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Ciò posto, va rilevato che la ricorrente con il primo motivo in sostanza censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato l’onere della prova a carico del datore di lavoro “circa la necessaria coerenza interna tra il servizio e le prestazioni richieste e le assenze per ferie di altri lavoratori addetti allo stesso ufficio” e deduce che in virtù della “delega in bianco” contenuta nella L. n. 56 del 1987, art. 23, “l’autonomia sindacale non incontra limiti ed ostacoli di sorta nella tipologia dei nuovi contratti a termine in relazione alle ipotesi che ne legittimano la conclusione”, per cui neppure è necessario che la norma contrattuale preveda una specificazione della causale collettiva in una causale individuale. Nel contempo, censurando la affermazione della Corte di merito secondo cui all’epoca del contratto in questione “la contrattazione autorizzatoria era sicuramente venuta meno”, la ricorrente sostiene la natura “meramente ricognitiva” degli accordi attuativi dell’accordo 25-9-97.

Con il secondo motivo, poi, nel censurare la impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto la necessità, per la legittimità della assunzione a termine, della indicazione del lavoratore sostituito, la società deduce che, proprio in virtù della “delega in bianco”, è sufficiente “soltanto che l’assunzione avvenga per esigenze di espletamento del servizio in conseguenza delle assenze per ferie del personale di ruolo”.

Su entrambi i motivi, che vanno trattati congiuntamente per la loro connessione, osserva il Collegio che, essendo il contratto de quo stato stipulato per “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre”, ex art. 8 ccnl 1994, inconferenti risultano le argomentazioni svolte nel l’impugnata sentenza riguardanti i contratti conclusi per “esigenze eccezionali” ai sensi dell’accordo 25-9-97 e dei successivi accordi attuativi.

Tanto premesso, in base alla giurisprudenza consolidata in materia, fondato è il ricorso della società contro la declaratoria di illegittimità del termine apposto al detto contratto basata sulla mancata indicazione nello stesso del nominativo del lavoratore sostituito.

Questa Corte Suprema (cfr., da ultimo, Cass. 2 marzo 2007 n. 4933), decidendo su una fattispecie sostanzialmente simile a quella in esame (contratto a termine stipulato ex art. 8 c.c.n.l. 26.11.1994, in relazione alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre) ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la sussistenza dell’obbligo di indicare nel contratto a termine il nome del lavoratore sostituito avendo ritenuto la sussistenza di una violazione di norme di diritto e di un vizio di interpretazione della normativa collettiva.

In particolare la violazione di norme di diritto è stata individuata nella statuizione con la quale la sentenza di merito ha negato che l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva fosse del tutto autonoma rispetto alla previsione legale de termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie; tale statuizione del giudice di merito si pone in contrasto col principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588) secondo cui la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis, convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge.

Inoltre altre decisioni di questa Suprema Corte (cfr. ad esempio Cass. 6 dicembre 2005 n. 26678, Cass. 7-3-2008 n. 6204) hanno confermato la decisione di merito che, decidendo sulla stessa fattispecie, aveva ritenuto l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie e interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso che l’unico presupposto per la sua operatività fosse costituita dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie.

Infine è stato anche affermato (v. Cass. 28-3-2008 n. 8122) – e va qui ribadito – che “l’unica interpretazione corretta della norma collettiva in esame (art. 8 ccnl 26-11-1994) è quella secondo cui, stante l’autonomia di tale ipotesi rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti in ferie, l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo non prevede come presupposto per la sua operatività l’onere, per il datore di lavoro di provare le esigenze di servizio in concreto connesse all’assenza per ferie di altri dipendenti nonchè la relazione causale fra dette esigenze e l’assunzione del lavoratore con specifico riferimento all’unità organizzativa alla quale lo stesso è stato destinato”.

In tali sensi va pertanto accolto il ricorso e va cassata la impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione, la quale, statuendo anche sulle spese di legittimità, si atterrà al principio di cui sopra, esaminando inoltre le questioni ulteriori, assorbite nella sentenza impugnata (riguardanti sia il rispetto dei limiti percentuali previsti dalla normativa collettiva in relazione al citato primo contratto, sia la legittimità o meno dei termini apposti ai vari contratti successivi intercorsi tra le parti – vedi controricorso), nonchè le questioni consequenziali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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