Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20111 del 23/09/2010

Cassazione civile sez. III, 23/09/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 23/09/2010), n.20111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO

MARIO 27, presso lo studio dell’avvocato MAGNI FRANCESCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CREMONA ANTONINO MARIA, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA – SAI SPA (gia’ La Fondiaria Assicurazioni SPA), giusta

fusione per incorporazione della Compagnia “La Fondiaria

Assicurazioni spa” nella SAI spa, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato PERILLI MARIA

ANTONIETTA, che la rappresenta e difende, giusta mandato speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.P.R., A.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 268/2008 del TRIBUNALE di SCIACCA del

18/07/08, depositata il 28/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELIA LANZILLO;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. FINOCCHI GHERSI Renato.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 19 aprile 2010 e’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con sentenza definitiva n. 268/2008, depositata il 28 luglio 2008, il Tribunale di Sciacca – facendo seguito alla sentenza non definitiva con cui aveva riformato la sentenza emessa in primo grado dal Giudice di pace – ha dichiarato prescritto il diritto fatto valere da C.S. e T.C. in nome e per conto del figlio, C.G. (all’epoca minorenne), per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad un incidente stradale di cui addebitavano la responsabilita’ ad A.A. ed alla sua assicuratrice, s.p.a. Fondiaria SAI. C.G. propone due motivi di ricorso per cassazione.

Resiste Fondiaria SAI con controricorso.

2.- Quanto al primo motivo – con cui il ricorrente denuncia violazioni di legge (non meglio precisate) e del giudicato interno, in quanto il giudice di appello avrebbe contraddetto, con la sentenza definitiva, quanto deciso con la sentenza non definitiva – deve essere accolta l’eccezione di’ inammissibilita’ sollevata dalla resistente, a causa dell’inadeguata formulazione del quesito di diritto, di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. La proposizione indicata come quesito risulta inammissibilmente generica ed astratta, poiche’ non richiama la fattispecie a cui le norme di cui si denuncia la violazione sarebbero state male applicate, ne’ il principio di diritto che la Corte di cassazione dovrebbe affermare, in vece e luogo di quello enunciato dal giudice di appello (cfr. sul tema, fra le tante, Cass. Civ. Sez. 3^, Sez. 3, 19 febbraio 2009 n. 4044; Cass. Civ. 7 aprile 2009 n. 8463). Il quesito da poi per dimostrato cio’ che sarebbe da dimostrare, cioe’ che la sentenza non definitiva avesse enunciato una regola incompatibile con quella accolta nella sentenza definitiva. Esso risulta cosi’ anche inconferente ed irrilevante in ordine al tema in discussione.

3.- L’eccezione di inammissibilita’ deve essere invece rigettata con riguardo al quesito formulato in relazione al secondo motivo, che enuncia in termini comprensibili e sufficientemente concreti il problema a cui si chiede di dare soluzione: cioe’ se il termine di prescrizione dell’azione civile di risarcimento dei danni di cui al terzo comma dell’art. 2947 cod. civ.. sia applicabile anche nei casi in cui per il fatto illecito costituente reato non sia stata proposta querela in sede penale, contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello.

3.1. – Il motivo e’ manifestamente fondato.

Correttamente rileva il ricorrente che la piu’ recente giurisprudenza di’ questa Corte enuncia un principio opposto a quello contenuto nella sentenza impugnata, cioe’ che anche in difetto di querela si applica all’azione risarcitoria il piu’ lungo termine di prescrizione previsto per il reato, qualora il giudice civile accerti in via incidentale la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi del fatto – reato (Cass. civ. S.U. 18 novembre 2008 n. 27337; Cass. civ. Sez. 3, 12 novembre 2009 n. 23930).

Il giudice di appello avrebbe dovuto pertanto accertare, prima di dichiarare prescritto il diritto al risarcimento dei danni, se l’illecito presentasse in concreto (non solo in astratto, come enunciato nella sentenza impugnata), tutti gli estremi, soggettivi ed oggettivi, del reato.

5.- Propongo che il ricorso sia deciso con procedimento in Camera di consiglio, per dichiarare inammissibile il primo motivo e fondato il secondo motivo”. – La decisione e’ stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

2.- In accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, nel capo in cui ha dichiarato prescritto il diritto al risarcimento dei danni, con rinvio della causa al Tribunale di Sciacca, in diversa composizione, affinche’ decida la controversia uniformandosi al seguente principio di diritto:

“Anche in difetto di querela l’azione di risarcimento dei danni da illecito civile e’ soggetta al termine di prescrizione previsto per il reato, qualora il giudice civile accerti in via incidentale che l’illecito presenta gli estremi oggettivi e soggettivi di una figura di reato”.

3. – Il giudice di rinvio decidera’ anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Sciacca, in diversa composizione, che decidera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA