Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20110 del 30/07/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 20110 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: MONDINI ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 6521-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2018
1102

DANILO DEGIORGI E C. SRL in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIALE DEI PARIOLI 43, presso lo studio
dell’avvocato

FRANCESCO

D’AYALA

VALVA,

che

lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CORRADO

Data pubblicazione: 30/07/2018

MAGNANI giusta delega in calce;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 4/2011 della COMM.TRIB.REG. di
MILANO, depositata il 18/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MONDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udienza del 09/07/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO

Fatti della causa e ragioni della decisione
1. In fattispecie relativa all’avviso di accertamento notificato dalla Agenzia delle
Entrate alla srl Danilo Degiorgi e C., con cui l’Agenzia, riscontrate incongruenze
tra i documenti acquisiti nel corso di una verifica fiscale (“copie certificati
passaggio di proprietà, copie di assegni, appunti manoscritti, copie dei contratti
di finanziamento”) e quanto dichiarato dalla società ai fini Irpeg Ilor e Iva per
compravendite di autovetture usate, aveva rideterminato il valore dei beni

recuperato a tassazione gli importi non fatturati, la commissione tributaria
regionale della Lombardia, con sentenza in data 18 gennaio 2011, confermava
la decisione di primo grado di annullamento dell’avviso, affermando che “la
base imponibile Iva è costituita dal corrispettivo realmente percepito dal
cedente o dal prestatore … dato da quanto incassato effettivamente e non già
da quanto stimato secondo criteri oggettivi”.
2.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza

lamentandone l’insufficiente motivazione e la contrarietà agli art.13 e 14 del
d.P.R. 633/72 e 9 del d.P.R. 917/86.
3. La parte intimata resiste con controricorso.
4. Il ricorso è fondato: l’affermazione riportata al punto 1, che riprende la
prima parte dell’art.13 del d.P.R. 633, suppone che “quanto incassato” sia stato
esattamente fatturato, laddove invece, nel caso di specie, la questione verte
proprio sul fatto, posto a base dell’avviso di accertamento e contestato dalla
contribuente, che quanto da questa incassato non sia quanto fatturato; una
motivazione congrua della decisione sulla legittimità dell’avviso non può
prescindere dalla valutazione degli elementi documentali individuati dall’ufficio
per sostenere la non veridicità della dichiarazioni presentate dalla srl Degiorgi.
5. Il ricorso deve essere accolto, la sentenza va cassata, e la causa deve
essere rimessa alla commissione tributaria regionale della Lombardia, in
diversa composizione, per nuovo esame della fattispecie nonché per la
decisione sulle spese anche del presente giudizio di legittimità.
pqm
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa,
anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Lombardia, in

ceduti secondo criteri oggettivi (“pubblicazione specializzata Eurotax Blu”) e

diversa composizione.

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