Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20110 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. II, 24/09/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 24/09/2020), n.20110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21059-2019 proposto da:

S.M., rappresentata e difesa dall’avvocato CHIARA BELLINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI VERONA – SEZ VICENZA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2025/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 15/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/02/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.M. – cittadino del (OMISSIS) – ebbe a chiedere la protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa e la Commissione territoriale di Verona, sezione di Vicenza, rigettò ogni richiesta. Avverso detto provvedimento di reiezione il richiedente asilo propose opposizione avanti il Tribunale di Venezia, che respinse la stessa.

Avverso detta sentenza S.M. interpose gravame avanti la Corte d’Appello di Venezia che, resistendo il Ministero degli Interni, rigettò l’impugnazione, osservando come il racconto fatto dal richiedente asilo, circa le ragioni che l’indussero ad allontanarsi dal suo Paese d’origine, non era credibile, come le condizioni socio-politiche della zona del (OMISSIS) da cui proveniva non lumeggiavano l’attualità di una situazione caratterizzata da violenza diffusa richiesta dalla norma D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 17 e come nemmeno concorrevano i requisiti specifici per il non respingimento.

Avverso detta sentenza S.M. ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso spiegato da S.M. s’appalesa siccome inammissibile.

Con il primo mezzo d’impugnazione proposto si denunzia violazione delle regole giuridiche che disciplinano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria, poichè la Corte lagunare non ha proceduto ad alcun approfondimento istruttorio officioso circa la situazione interna sociopolitica esistente attualmente in (OMISSIS) e malamente ritenuto che il richiedente asilo non sia credibile circa le ragioni del suo espatrio.

Con la seconda doglianza si lamenta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e vizio di motivazione sempre in relazione alla mancata attivazione officiosa di richiesta di informazioni circa la situazione socio-politica interna del (OMISSIS) in relazione alla situazione specifica soggettiva del ricorrente.

Con la terza ragione di doglianza si deduce la violazione del principio di non refoulement siccome stabilito dall’art. 3 CEDU ed art. 33 Convenzione di Ginevra. Deve, in limine, la Corte osservare come il proposto ricorso non rispetti la disposizione ex art. 366 c.p.c., n. 3, posto che nello stesso risulta non osservato in modo assoluto il requisito della prescritta sommaria esposizione dei fatti di causa – Cass. Su n. 22575/19, Cass. Sez. 3 n. 1075/05 -.

Difatti nel ricorso proposto, subito dopo l’indicazione del provvedimento oggetto d’impugnazione, risultano riportate le ragioni giuridiche poste a fondamento dell’impugnazione senza una seppur succinta esposizione dei fatti di causa e dello svolgimento dei precedenti due gradi di giudizio, sui quali vengono ad innestarsi le ragioni giuridiche svolte, esposizione che, per altro,nemmeno è dato ritrovare, in modo chiaro, illustrata nel corpo delle ragioni di censura portate al provvedimento impugnato – Cass. Sez. 3 n. 17036/18 -.

Il rilevato difetto risulta positivamente sanzionato con l’inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., declaratoria che dunque questa Corte deve adottare nella specie.

Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna di S.M. alla rifusione verso l’Amministrazione costituita delle spese di questo giudizio di legittimità, tassate in Euro 2.100,00 oltre spese annotate a debito.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

 

 

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