Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20110 del 24/09/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 20110 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

SENTENZA
sul ricorso 16871-2012 proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 80188230857,
MINISTERI dell’ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA
80185250588, MINISTERO della SALUTE 80242250589,
MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE 80207790587, in
persona dei legali rappresentantipro tempore, elettivamente domiciliati in
ROMA, via dei PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE dello STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– ricorrenti contro

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Data pubblicazione: 24/09/2014

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9N1 IFYR M

PISCIOTTA MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.
SALANDRA 18, presso lo studio dell’avvocato SAREL MALAN,
rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO VINGOLO, giusta
procura in calce al controricorso;

avverso la sentenza n. 425/2012 della CORTE D’APPELLO di
SALERNO del 9/02/2012, depositata il 23/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
02/07/2014 dal Consigliere Relatore Doti. FRANCO DE STEFANO;
udito l’Avvocato Vincenzo Vingolo, difensore del controricorrente,
che si riporta agli scritti.

Svolgimento del processo
1. — La Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i Ministeri
dell’Istruzione Università e Ricerca, della Salute e dell’Economia e
Finanze ricorrono per la cassazione della sentenza della corte di
appello di Salerno n. 425 del 20.4.12, con la quale è stata, in riforma
della sentenza di primo grado, accolta la domanda di Mario Pisdotta,
dispiegata nei confronti dei ricorrenti, per il risarcimento da mancata
percezione della giusta remunerazione per il periodo di frequenza di
scuole universitarie di specializzazione di medicina, resosi lo Stato
inadempiente agli obblighi di cui alle direttive n. 75/362/CEE e
82/76/CEE.
L’intimato resiste con controricorso.

Motivi della decisione
2. — I ricorrenti Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri
sviluppano due motivi, entrambi di violazione di norme di diritto e
vizio motivazionale: con il primo, essi ripropongono la questione del
difetto di legittimazione passiva dei Ministeri; con il secondo, essi si
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– controlicorren te –

dolgono della parametrazione del risarcimento all’entità annuale
prevista dal d.lgs. n. 257/91, anziché a quella della legge 307/99. Il
controricorrente, dal canto suo, sviluppa argomenti con cui condivide
le decisioni della corte territoriale in punto di an e di quanium.
3. — Il primo motivo del ricorso proposto dalla Presidenza del

corretta tesi giuridica, non può condurre alla cassazione della sentenza.
3.1. Al riguardo, già con Cass. 17 maggio 2011, n. 10814, si è
statuito che l’eventuale proposizione della domanda contro un
Ministero diverso da quello effettivamente “competente” — e quindi,
nella specie, in luogo della sola Presidenza del Consiglio dei Ministri,
quale vertice dell’Esecutivo ed unica abilitata a rispondere delle pretese
per l’inadempimento dello Stato nel suo complesso considerato —
comporta non una questione di legittimazione in senso proprio, ma
soltanto la rimessione in termini per la rinotificazione dell’atto
introduttivo nei confronti della articolazione statuale correttamente
indicata: sicché, avendo invece comunque preso ampiamente posizione
sul merito della domanda, anche i Ministeri, benché erroneamente
citati, devono intendersi come evocati quali articolazioni del Governo
della Repubblica. E tale soluzione è stata ribadita dapprima con
sentenza 13 dicembre 2012, n. 23011 e, poi, con ordinanza 19
dicembre 2012, n. 23494.
3.2. Più analiticamente, con sentenza 18 giugno 2013, n. 15197,
alla cui motivazione può qui integralmente rinviarsi, questa Corte ha
poi riaffermato analoga conclusione: sia pure ribadito il principio
affermato da Cass. Sez. Un. 29 maggio 2012, n. 8516, per il quale
l’operatività dell’art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260, è limitata al
profilo della rimessione in termini, deve ritenersi che, quanto meno nel
caso in caso di contumacia in primo grado o in quello in cui
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Consiglio e dai Ministeri, pur essendo in astratto articolato su di una

l’eccezione di erroneità di identificazione della controparte pubblica
manchi anche solo della contemporanea indicazione di quella corretta,
le esigenze di tutela del diritto del privato impongono di ritenere
inefficace l’eccezione stessa e, impedendo così la rimessione in termini
della controparte, comportano la definitiva sanatoria del vizio

della pronuncia si produrranno nei confronti non del reale o corretto
destinatario, ma soltanto del destinatario effettivo della domanda.
3.3. A conclusioni analoghe perviene, sviluppando ancora più
ampiamente profili pure in parte diversi, Cass. 28 giugno 2013, n.
16104; e, riprendendo entrambe, conferma la conclusiva statuizione
Cass., ord. 30 agosto 2013, a 20033: anche a tali articolate
argomentazioni può qui farsi riferimento e richiamo.
3.4. Pertanto, nella fattispecie i Ministeri fanno valere
esclusivamente una questione di difetto della propria passiva
legittimazione, anziché sotto il solo profilo della necessaria rimessione
di controparte in termini nei confronti dell’effettiva legittimata; inoltre,
non risulta — dal ricorso stesso ed in imperfetta ottemperanza al n. 6
dell’art. 366 cod. proc. civ. — che l’ampio sviluppo della tesi sia
avvenuto in primo grado e, comunque, entro i termini suddetti, in
particolare con l’indicazione, in quella stessa sede e come persona cui
l’atto andava notificato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3.5. Non si ha modo quindi di verificare che l’eccezione sia stata
formulata, nella specie, con i peculiari elementi che esige Part. 4 della
legge 260 del 1958 e che quindi l’indicazione della persona da evocare
in giudizio sia stata completa in sede di appello e non sia nuova in
questa sede di legittimità. Pertanto, sia pure con la corrispondente
correzione — sul punto — della gravata sentenza, il motivo di ricorso va
rigettato, non potendo esso portare alla cassazione di quella.
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originario di identificazione del convenuto. Ne consegue che gli effetti

4. — Fondato è però il secondo motivo di ricorso.
Con richiamo alle ampie argomentazioni già sviluppate in Cass.
11 novembre 2011, n. 23558 o in Cass. 13 marzo 2012, n. 3972, può
qui bastare riaffermare il principio, ivi raggiunto ed al quale ritiene il
Collegio necessario assicurare continuità, per il quale si tratta di un

equitativa, la quale — da un lato — ha quale parametro le indicazioni
contenute nella L. 19 ottobre 1999, n. 370 (con la quale lo Stato
italiano ha ritenuto di procedere ad un sostanziale atto di adempimento
parziale soggettivo nei confronti di tutte le categorie astratte in
relazione alle quali, dopo il 31 dicembre 1982, si erano potute
verificare le condizioni fattuali idonee a dare luogo all’acquisizione dei
diritti previsti dalle direttive comunitarie, e che non risultavano
considerate dal d.lgs. del 1991) e — dall’altro — comporta
esclusivamente gli interessi — e quindi non anche la rivalutazione, salva
la prova del maggior danno ai sensi del capoverso dell’art. 1224 cod.
civ. e della giurisprudenza sul punto maturata — e dalla data della messa
in mora, in considerazione del fatto che, con la monetizzazione avutasi
con la legge n. 370 del 1999, l’obbligazione risarcitoria acquistò il
carattere di un’obbligazione di valuta.
È inoltre non conforme a diritto l’automatico riconoscimento
del danno da perdita di chances, la cui contestazione è peraltro insita
nella formulazione complessiva del motivo di ricorso da parte degli
odierni ricorrenti: come già riconosciuto in casi analoghi (Cass. 13
marzo 2012, n. 3972), il danno da perdita di chances esige infatti “la
prova, anche presuntiva, dell’esistenza di elementi oggettivi e certi dai
quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di
mera potenzialità, l’esistenza di un pregiudizio economicamente
valutabile” (Cass. 13 luglio 2011 n. 15385), e dunque il giudice di
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peculiare diritto (para-)risarcitorio, con successiva quantificazione

merito avrebbe dovuto acquisire la prova della concreta intenzione, da
parte degli attori, di spendere il titolo in ambito europeo.
5. — La gravata sentenza, nella parte in cui liquida il risarcimento
in misura e con accessori (e decorrenze) diverse, va quindi cassata in
relazione a questa sola censura accolta.

merito, non apparendo necessari accertamenti di fatto ulteriori rispetto
alla documentazione presente in atti, che evidenzia la durata del corso
di specializzazione: la quale circostanza, del resto, è tutto quanto il
ricorrente doveva provare, secondo la giurisprudenza sopra richiamata.
Il diritto del ricorrente va, dunque, quantificato alla stregua della
L. n. 370 del 1999 e, d’altro canto, non risulta, ai fini degli accessori
che vi sia stata messa in mora prima dell’inizio dell’azione.
Ne segue che, pronunciando sul merito dell’appello, in riforma
della sentenza di primo grado ed in parziale accoglimento della
domanda, qualificata nei sensi di cui alla giurisprudenza di questa
Corte, gli odierni ricorrenti devono solidalmente condannarsi al
pagamento in favore di controparte della somma equivalente
all’importo in lire di cui all’art. 11 della L. n. 370 del 1999 (€ 6.713,94),
per ciascuno dei quattro anni di corso di specializzazione frequentati
con inizio tra il 1.1.83 e l’anno accademico 1991/92 e quindi di €
26.855,76, con i soli interessi legali dalla notifica dell’atto introduttivo
del presente giudizio in primo grado, fino al saldo effettivo.
5.2. L’oggettiva incertezza dell’annosa questione giuridica
oggetto della lite induce a compensare le spese dell’intero giudizio per i
rapporti riguardo ai quali si decide nel merito: così confermata
l’analoga statuizione della sentenza gravata ed estesa la valutazione di
sussistenza di giusti motivi di compensazione al presente giudizio.

P. Q. M.
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5.1. Ritiene il Collegio, a questo punto, possibile decidere nel

La Corte rigetta il primo motivo ed accoglie il secondo motivo
di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta
e, pronunciando sul merito ed in riforma della sentenza di primo grado
del tribunale di Salerno, accoglie parzialmente la domanda e condanna,
tra loro in solido, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in pers. del

Finanze, dell’Università e Ricerca Scientifica, in pers. dei rispettivi
Ministri p.t., al pagamento, in favore di Mario Pisciotta, della somma di
€ 26.855,76, con gli interessi legali dalla notifica dell’atto introduttivo
del presente giudizio in primo grado fino al saldo effettivo; compensa
le spese anche del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta
sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 2 luglio 2014.

Presidente p.t., nonché i Ministeri della Salute, dell’Economia e

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