Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20110 del 23/09/2010

Cassazione civile sez. III, 23/09/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 23/09/2010), n.20110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CAMPANIA LIBRI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TORTONA 4, presso lo studio

dell’avvocato MAZZUCCHIELLO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANGELO PISANI, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA POLIS SPA, (già Gest Line Spa), Agente per la riscossione

per le province Avellino, Benevento, Bologna Campobasso, Caserta,

Isernia, Napoli, Padova, Rovigo, Salerno, Venezia – Direzione e

coordinamento di Equitalia Spa, appartenente al Gruppo Equitalia, in

persona del Responsabile dell’Agente della Riscossione, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DE’ CESTARI 34, presso lo studio

dell’avvocato VALENTINO GIUSEPPE, rappresentata e difesa dagli

avvocati RODA’ TIZIANA, MOLFINI MAURIZIO, giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10293/2008 del TRIBUNALE di NAPOLI del

10/10/08, depositata il 13/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. FINOCCHI GHERSI Renato.

La Corte:

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il giorno 19 aprile 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con sentenza n. 10293/2008, depositata il 13 ottobre 2008, il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire l’opposizione all’esecuzione proposta dalla s.r.l.

Campania Libri contro il preavviso di fermo amministrativo notificatole dalla s.p.a. Gest Line, oggi Equitalia Polis, in relazione a cartelle di pagamento di sanzioni amministrative per l’importo complessivo di Euro 5.512,53.

Campania Libri propone sei motivi di ricorso per cassazione. Resiste Equitalia con controricorso.

2. – Tutti i motivi dì ricorso sono inammissibili ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., per la genericità ed astrattezza della formulazione dei quesiti.

Le proposizioni indicate come quesiti di diritto si limitano a chiedere se siano state violate le norme di legge indicate dalla ricorrente, senza richiamare la fattispecie a cui le norme sarebbero state male applicate, nè i principi di diritto che la Corte di cassazione dovrebbe affermare, in vece e luogo di quelli enunciati dal giudice di appello; così vanificando la funzione del quesito di diritto, che è quella di consentire la formulazione di regole applicabili ad altre fattispecie dello stesso genere, nonchè il significato e la portata dell’art. 366 bis cod. proc. civ., come norma autonoma rispetto all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 (cfr. sul tema, fra le tante, Cass. Civ. Sez. 3^, Sez. 3, 19 febbraio 2009 n. 4044; Cass. Civ. 7 aprile 2009 n. 8463).

5.- Il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile, con procedimento in Camera di consiglio”. – La decisione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3.- Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 600,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA