Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20110 del 02/09/2013
Civile Sent. Sez. 2 Num. 20110 Anno 2013
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO
SENTENZA
sul ricorso 20840-2007 proposto da:
TOMMASI MARONESE SRLIN PERSONA DEL SIG. TOMMASO
OTTORINO, PAIDENTE DEL COINSIGLIO DI AMM.NE
P. 1.00196060263, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio
dell’avvocato MANCINI ANDREA, che la rappresenta e
2013
difende unitamente all’avvocato FILIPPIN ALBERTO;
– ricorrente –
1283
contro
ICI ITALIA DIVISIONE NATIONAL STARCH & CHEMICAL SRL,
IN
PERSONA
DEL
SUO
LEGALE
RAPPRESENTANTE
Data pubblicazione: 02/09/2013
P.I.02037980344, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE V. TUPINI 133, presso lo studio dell’avvocato
DE ZORDO AGOSTINO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato VOTTA GIULIANO;
–
– controrícorrente
–
,.
D’APPELLO di MILANO, depositata il 23/04/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/05/2013 dal Consigliere Dott. EMILIO
MIGLIUCCI;
udito l’Avvocato Votta Giuliano difensore della
controricorrente che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
avverso la sentenza n. 1132/2007 della CORTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-
La ditta Tommasi-Maronese s.r.l. ha convenuto in giudizio
dinanzi al Tribunale di Milano la ICI Italia s.r.1.- Divisione
National Starch & Chemical chiedendo la risoluzione di un contratto
difettoso con condanna della convenuta al risarcimento dei danni
subiti.
Si costituiva la convenuta che contestava la domanda di
controparte, della quale chiedeva il rigetto.
Con sentenza del 1 0 giugno 2004 il Tribunale
rigettava la
domanda.
Con sentenza dep. il 23 aprile 2007 la Corte di appello di Milano
rigettava l’impugnazione proposta dalla Tommasi-Maronese s.r.l.
Nel confermare la decisione di primo grado, i Giudici osservavano
che, seppure era circostanza pacifica che i prodotti forniti non avessero
sortito l’effetto voluto ovvero l’incollaggio, non era stata accertata la
relativa causa, posto che non era da escludere l’intervento di fattori di
alterazione non dipendenti dalla natura del collante fornito.
,
2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la TommasiMaronese s.r.l. sulla base di unico motivo.
Resiste con controricorso l’intimata, depositando memoria illustrativa.
moTrvI DELLA DECISIONE
1.1. – L’unico motivo, dopo avere premesso che l’acquirente aveva
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di fornitura di 750 Kg di un collante per legno risultato
fornito la prova dell’esistenza del vizio
del bene vendutole dalla
convenuta, censura la sentenza impugnata che aveva erroneamente posto a
carico della ricorrente l’onere di dimostrare che il difetto riscontrato
non fosse stata determinato da fattori intervenuti successivamente
sussistenza dei vizi che rendono la cosa inidonea all’uso cui è
destinata, le eventuali conseguenze dannose del nesso causale fra i primi
e le seconde, mentre è il venditore che deve offrire la prova
liberatoria.
1.2. – Il motivo va accolto.
Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del
ricorso per inadeguatezza del quesito e per difetto di autosufficienza,
formulata dalla resistente, atteso che con il motivo e il correlativo
quesito formulato ex art. 366 bis cod. proc. civ. la Corte è stata
correttamente investita della questione di diritto che era
evidentemente decisiva per la risoluzione della presente controversia concernente la distribuzione dell’onere della prova in tema di garanzia
per vizi della cosa compravenduta.
a) L’attore ha chiesto la risoluzione del contratto
invocando
l’inidoneità della fornitura; b) la sentenza impugnata ha respinto la
domanda sul rilievo che, pur essendo stata accertata l’inidoneità del
bene all’uso, l’attore non aveva assolto l’onere di provare che
l’inconveniente lamentato fosse attribuibile a un difetto intrinseco del
prodotto.
La decisione si è rivelata erronea, non avendo i giudici fatto
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all’acquisto, quando il compratore ha solo l’onere di dimostrare la
corretta applicazione dei principi in materia di distribuzione dell’onere
probatorio in materia di inadempimento contrattuale stabiliti dalla
sentenza delle Sezioni unite n. 13331 del 2001, secondo cui il creditore
che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del
o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi
alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della
controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della
prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto
adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve
ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga
dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in
tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore
\,/
eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il
creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non
ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione). Anche nel caso in cui sia
dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto
adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione
. dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori,
come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo
di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni),
gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto,
esatto adempimento.
In particolare, occorre osservare che
danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale
in tema di compravendita,
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•
l’obbligazione (di dare) posta a carico del venditore è di risultato, in
quanto l’interesse perseguito dall’acquirente è soddisfatto con la
consegna di un bene in grado di realizzare le utilità alle quali, secondo
quanto pattuito, la prestazione sia preordinata. Ne consegue che
adempimento ovvero denunciare la presenza di vizi o di difetti che
rendano la cosa inidonea all’uso alla quale è destinata o che ne
diminuiscano in modo apprezzabile il valore, essendo a carico del
venditore (debitore), in virtù del principio della riferibilità o
vicinanza della prova, l’onere di dimostrare, anche attraverso
presunzioni, di avere consegnato una cosa che sia conforme alle
caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto ovvero la regolarità del
processo di fabbricazione o di realizzazione del bene ; ove sia stata
fornita tale prova, sarà allora onere del compratore dimostrare
l’esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa,
ascrivibile al venditore.
Pertanto, il ricorso va accolto ; la sentenza va cassata con rinvio,
anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di
appello di Milano
P.Q.M.
Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di
Milano.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 nggio 2013
Il Cons. estensore
Il Pr
all’acquirente (creditore) sarà sufficiente allegare l’inesatto