Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2011 del 29/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2011 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Ro-

ma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge Ricorrente
Contro
Perrone Antonio

Intimato

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Trentino Alto Adige n. 62/1/11

depositata il 28/6/2011

;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 5/12/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Perrone Antonio

contro l’Agenzia delle Entrate è stata defunta con

la decisione in epigrafe, recante , per quanto rileva, il rigetto dell’appello incidentale proposto dalla
Agenzia

contro la sentenza della CTP di Bolzano n. 102/1/2009 che aveva riconosciuto a favore

del contribuente l’operatività dell’art. 8 del d.lgs. 546/92 per escludere l’applicazione delle sanzioni

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 21621/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 29/01/2014

con riferimento all’avviso di accertamento n. R3C010500584/2008 con il quale era stati assoggettati
a tassazione i proventi illeciti derivanti dal furto aggravato ai danni della Medialpol Valori.

Il ricorso proposto si articola in unico motivo.. Nessuna attività difensiva ha svolto
l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento
del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 5/12/2013 per l’adunanza della Corte

Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 cit. laddove la CTR ha escluso
l’applicazione delle sanzioni in considerazione della sopravvenuta interpretazione normativa.
La censura è fondata stante la efficacia retroattiva della norma in questione, “introduttiva di un principio di carattere generale per cui vanno inclusi nelle tipologie reddituali del D.P.R. n. 917 del 1986, art.
6, comma 1, anche i proventi illeciti” ( conf. Sez. 5, Sentenza n. 18111 del 07/08/2009)

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dal Perrone.
Alla pronuncia consegue la condanna del Perrone alla rifusione, in favore
dell’Amministrazione Finanziaria delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi E 2.000,00 oltre spese prenotate a debito, compensando tra le parti le spese del
merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il
ricorso proposto dal Perrone; condanna il Perrone alla rifusione, in favore
dell’Amministrazione Finanziaria delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi E 2.000,00 oltre spese prenotate a debito, compensando tra le parti le spese del
merito.
Così deciso in Roma, 5/12/2013
Il Pésiìte

in Camera di Consiglio.

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