Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2011 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. I, 28/01/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 28/01/2021), n.2011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16726-2019 r.g. proposto da:

A.Q., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Massimo

Gilardoni, con cui elettivamente domicilia in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro, rappresentato e difeso, ex

lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, depositata in

data 8.3.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

9/12/2020 dal Consigliere Dott. AMATORE Roberto.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha rigettato l’appello proposto da A.Q., cittadino del Pakistan, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Brescia, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.

La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: 1) di essere nato in Pakistan, in un villaggio vicino a Lahore, nel Punjab; 2) di essere stato costretto a fuggire dal suo pese perchè, in un primo tempo, indotto a lasciare il suo villaggio per la violenza del capovillaggio che, dopo aver ucciso suo fratello e ferito gravemente suo padre, sia era impossessato dei terreni della sua famiglia e perchè, in un secondo momento (dopo il trasferimento a Karachi), aveva denunciato i rapitori dei bambini condotti con il suo scuolabus, ricevendo pertanto minacce di morte da coloro contro cui aveva sporto la denuncia.

La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, il D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, in ragione del passaggio in giudicato sul giudizio di non credibilità del racconto che non era stato oggetto di gravame in appello; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito al Pakistan, stato di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, perchè il ricorrente non aveva dimostrato una condizione di soggettiva vulnerabilità.

2. La sentenza, pubblicata il 8.3.2019, è stata impugnata da A.Q. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6,7 e 14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, degli artt. 2 e 3 Cedu, in relazione al mancato riconoscimento della reclamata protezione sussidiaria senza la valutazione della situazione generale del paese di provenienza del richiedente e con l’ulteriore violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8; denuncia altresì, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame della sua condizione di vulnerabilità personale discendente sempre dalla condizione di insicurezza interna del paese di provenienza e del paese di transito.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, in relazione al diniego del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1 Il primo motivo è inammissibile.

3.1.1 In realtà, la censura – confusamente proposta in relazione alle due richieste di protezione internazionale previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14 (senza alcuna distinzione tra i diversi presupposti applicativi che presiedono alle diverse forme di protezione previste dalla normativa sopra richiamata) – non censura puntualmente la ratio decidendi del diniego del richiesto rifugio e della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a e b. Ed invero, la corte territoriale ha fondato la motivazione di rigetto delle richieste tutele, evidenziando il passaggio in giudicato della valutazione di non credibilità – sulla quale riposa il diniego delle richieste tutele protettive reso dal giudice di prima istanza – e così chiarendo che tale ragione della decisione non poteva essere più messa in discussione ed oggetto dunque di impugnativa.

Ebbene, il ricorrente non allega nè dimostra, come era suo onere, le ragioni per le quali non si sarebbe formato il giudicato interno sul punto qui da ultimo in discussione, limitandosi sul punto solo a contestare genericamente la predetta statuizione giudiziale resa dalla corte di merito.

3.1.2 Ma anche la censura sollevata in relazione al diniego della reclamata protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, è inammissibile.

3.1.2.1 Va evidenziato, in relazione alla dedotta violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), denunciata con riguardo al mancato approfondimento istruttorio officioso relativo alla situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che, alla stregua delle indicazioni ermeneutiche impartite da questa Corte, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014; C-542/13, par. 36; C-285/12; C-465/07), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6 1, Ordinanza n. 13858 del 31/05/2018).

3.1.2.2 Ciò posto, il motivo – articolato in relazione al diniego della reclamata protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, – è inammissibile perchè volto a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione delle fonti informative per accreditare, in questo giudizio di legittimità, un diverso apprezzamento della situazione di pericolosità interna del Pakistan (Punjab), giudizio quest’ultimo inibito alla corte di legittimità ed invece rimesso alla cognizione esclusiva dei giudici del merito, la cui motivazione è stata articolata – sul punto qui in discussione – in modo adeguato e scevro da criticità argomentative, avendo specificato che nel Punjab non si assiste ad un conflitto armato generalizzato, tale da integrare il pericolo di danno protetto dalla norma sopra ricordata.

2. Ma anche la seconda censura è inammissibile per le medesime ragioni già sopra evidenziato, essendo le doglianze del tutto decentrate rispetto alle ragioni del rigetto del diniego della reclamata protezione umanitaria, ragioni che riposano sulla valutazione della mancata allegazione e prova di una condizione di vulnerabilità.

A fronte di questa motivazione il ricorrente contrappone infatti solo generiche deduzioni fondate sul richiamo agli istituti regolanti la materia della protezione internazionale, non spiegando quali sarebbero stati i fatti decisivi di cui la corte di merito avrebbe omesso l’esame in relazione allo scrutinio del presupposto della soggettiva vulnerabilità del richiedente.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660/2019.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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