Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2011 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. I, 28/01/2010, (ud. 22/10/2009, dep. 28/01/2010), n.2011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CARPENTIERI S.R.L. (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI RETI 38, presso l’avvocato BASTIANELLI GIULIANO, rappresentata e

difesa dall’avvocato CORRADO LUIGI, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO DELLA ATTEDIL S.R.L. (P.I. (OMISSIS)), in persona del

Curatore Rag. P.M., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso l’avvocato ABBAMONTE ANDREA,

rappresentato e difeso dall’avvocato FUCCI GIOVANNA, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositato il

12/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

22/10/2009 dal Consigliere Dott. CULTRERA Maria Rosaria;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato L. CORRADO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Benevento, con decreto depositato il 12 novembre 2004, ha respinto il reclamo proposto a mente della L. Fall., art. 26, dalla societa’ Carpentieri s.r.l. avverso il precedente provvedimento con cui il giudice delegato, nella procedura fallimentare a carico della societa’ Attedil s.r.l., aveva dichiarato la societa’ reclamante decaduta dall’aggiudicazione di un’area di parcheggio, appresa alla procedura e venduta all’asta, con conseguente perdita della cauzione versata. La societa’ Carpentieri, lamentando che l’area aggiudicata era risultata dell’estensione di mq 3.358, ben inferiore rispetto alla superficie di mq 10.000 risultante dal bando di vendita, nonche’ che era gravata da servitu’ di passaggio che ne comprometteva l’utilizzazione, aveva chiesto l’annullamento della vendita, omettendo il pagamento del residuo prezzo.

Avverso questo decreto la societa’ Carpentieri ha proposto il presente ricorso per cassazione in base a due motivi resistiti con controricorso dal curatore del fallimento della societa’ Attedil intimato. La ricorrente ha altresi’ depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente col primo motivo, denunciando violazione ed errata applicazione dei principi dettati in tema di vendita forzata, ascrive alla Corte territoriale error in procedendo per aver erroneamente applicato il disposto dell’art. 2922 c.c. non avendo ravvisato gli estremi della vendita di aliud pro alio, denunciata nel reclamo e riscontrabile dall’esame della perizia redatta del geom. D.M. N. allegata all’istanza d’annullamento. L’elaborato attesterebbe la circostanza posta a base della sua contestazione, rappresentato dalla differenza per difetto tra la superficie indicata nel bando di vendita e quella oggetto d’aggiudicazione, peraltro inutilizzabile a causa della servitu’ di passaggio da cui era risultata gravata, che ne avrebbe compromesso la funzione economica cui era destinata l’area. Si duole pertanto dell’errato rigetto del suo reclamo fondato sull’affermata denuncia del vizio redibitorio.

Rileva, infine, che l’assunto secondo il quale la superficie del piazzale sarebbe stata ricavata per differenza tra l’estensione complessiva del fondo e la superficie occupata dai capannoni, e’ smentita dall’introduzione d’azione civile, promossa da tale C.A. contro la procedura fallimentare, avente ad oggetto l’accertamento dell’esatta estensione dell’immobile, dedotta quella appresa dalla procedura. Il resistente rileva che la censura introduce questione di fatto ed e’ pertanto inammissibile.

Con l’altro motivo la ricorrente rileva che la sbrigativa decisione di rigetto si fonda su ragionamento non convincente, non sorretto da adeguata motivazione.

Il resistente deduce inammissibilita’ anche di tale mezzo essendo il vizio d’insufficiente motivazione precluso in sede di ricorso straordinario. I motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili.

All’esito dell’interpretazione delle censure esposte nel reclamo, il Tribunale fallimentare, muovendo dal riscontro documentale da cui era emerso che la superficie del piazzale posta in vendita, ricavata per differenza tra l’estensione complessiva del fondo e quello occupato da capannoni industriali, era esattamente corrispondente a quella oggetto dell’aggiudicazione, e la servitu’ di passaggio, ivi preesistente, era scritta e graficamente rappresentata, ha escluso la denuncia di vendita di aliud pro alio nonche’ d’incomoda utilizzazione, essendo stato il passaggio solo spostato in luogo diverso e meno incomodo per il fondo servente.

Ravvisato piuttosto vizio redibitorio, non ammesso in materia di vendita forzata secondo il disposto dell’art. 2922 c.c. ha respinto il reclamo.

Le censure in esame investono suddetta interpretazione, che e’ riservata al giudice del merito e non e’ sindacabile in questa sede in quanto risulta sorretta da adeguato tessuto motivazionale, denunciato peraltro inammissibilmente perche’ non gia’ inesistente, come tale ascrivibile al vizio di violazione di legge che ne ammette in via esclusiva lo scrutinio in sede di ricorso straordinario, ma incongruo e poco convincente, ma non riproducono con la necessaria autosufficienza gli elementi di fatto asseritamente idonei a consentire la riconducibilita’ della tesi, di cui si lamenta il rigetto, all’archetipo invocato della vendita di aliud pro alio.

La ricorrente, infatti, nel primo motivo, al fine d’avvalorare l’errore interpretativo denunciato, sostiene che il Tribunale non avrebbe condotto la necessaria attenta verifica degli atti e documenti da cui emergerebbero le condizioni di fatto che attesterebbero la difformita’ tra la superficie aggiudicata e quella descritta nel bando di vendita, ma non riferisce la natura di tali atti, non li indica specificamente, ne’ tanto meno ne trascrive il contenuto.

Con analoga genericita’, richiama a sostegno l’accertamento peritale a firma del geom. N., omettendo tuttavia di riprodurne specificamente le parti salienti, descrittive delle situazioni di fatto raffrontate, e riferendone invece la mera sintesi conclusiva.

Siffatta indeterminatezza, come rilevato, ascrivibile a difetto d’autosufficienza del ricorso, non consente a questa Corte di scrutinare l’errore denunciato, attesa l’assenza di elementi e dati che consentano di riscontrare, nei limiti ammessi in questa sede, che le dedotte difformita’ della situazione di fatto emersa a seguito dell’aggiudicazione, rispetto a quella emergente dalla documentazione prodromica alla fase della liquidazione, rientrasse nel paradigma della vendita di aliud pro alio, che, ontologicamente distinta dalla fattispecie ravvisata dal giudice del merito, e’ esclusa dal disposto dell’art. 2922 c.c..

Il ricorso per l’effetto deve essere dichiarato inammissibile.

Ne discende la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 22 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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