Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2011 del 26/01/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2011 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: CASTORINA ROSARIA MARIA

SENTENZA
sul ricorso 9752-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI

12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

VIANELLI CRISTIAN, VIANELLI SHEILA, VIANELLI EMANUELA;

avverso la sentenza n.

intimati

26/2011 della COMM.TRIB.REG. di

MILANO depositata il 23/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 26/01/2018

udienza del 10/01/2018 dal Consigliere Dott. ROSARIA
MARIA CASTORINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

chiesto l’accoglimento.

udito per il ricorrente l’Avvocato PISANO che ha

n.9752/2013

Svolgimento del processo
La CTR della Lombardia, con sentenza n.26/13/2011 depositata
in data 23.2.2011, non notificata, rigettava l’appello proposto da
Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n.210/12/2007 della CTP
di Brescia pronunciata in contraddittorio con Cristian Vianelli, Sheila

liquidazione per il recupero delle ordinarie imposte di registro,
ipotecaria e catastale, versate in misura ridotta, ex art. 1 della Tariffa
– parte I, del D.P.R. n. 131 del 1986.
I contribuenti predetti i quali avevano usufruito dell’applicazione
dell’aliquota agevolata dell’imposta di Registro ai sensi della nota 2bis dell’art. 1 della Tariffa allegata al DPR 131/1986 per l’acquisto
della abitazione principale, non avevano trasferito la residenza nel
termine di 18 mesi dalla stipula del contratto.
I giudici d’appello hanno ritenuto maturata la decadenza
triennale, di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R., affermando
l’inapplicabilità, nella specie, della proroga biennale del termine
prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1.
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza di
appello, sulla base di un motivo.
Gli intimati non hanno svolto difese.
Motivi della decisione
1.La ricorrente, con atto notificato in data 4.4.2013 lamenta, con
l’unico motivo di gravame la violazione e/o falsa applicazione dell’art.
11 commi 1 e 1 bis della legge 27.12.2002 n.289 in relazione all’art.
360 n.3 c.p.c.
1.a.) Va preliminarmente evidenziato che l’impugnazione deve
ritenersi tempestiva in considerazione della sospensione dei termini
di impugnazione dal 6.7.2011 al 30.6.2012 ai sensi dell’art. 39 del
d.l. 98/2011 sul cd condono per liti minori.
Il motivo è fondato.

Vianelli, Emanuel Vianelli concernente l’impugnazione di un avviso di

n.9752/2013

L’impugnata sentenza non si è attenuta al principio, espresso da
questa Corte, e dal quale il Collegio non intende discostarsi, secondo
cui “La proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione
della maggiore imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle
successioni e donazioni e sull’incremento di valore degli immobili,

in caso di mancata presentazione o inefficacia dell’istanza di condono
quanto ai valori dichiarati o agli incrementi di valore assoggettabili a
procedimento di valutazione, è applicabile anche all’ipotesi di cui al
comma 1-bis, riguardante la definizione delle violazioni relative
all’applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte, in
quanto, nell’uno e nell’altro caso, l’Ufficio è chiamato a valutare
l’efficacia dell’istanza di definizione, cosicché, trattandosi delle
medesime imposte, sarebbe incongrua l’interpretazione che
riconoscesse solo nella prima ipotesi la proroga dei termini per la
rettifica e la liquidazione del dovuto.”; (cosi Cass: 12069/10; nello
stesso senso, Cass. 24575/10, Cass.20698/11, Cass. 5480/13; ord.
N. 9072 del 2012; ord. n. 12069 del 2010, ord. 992 del 2016). Tale
orientamento è stato di recente confermato, con riferimento
all’imposta di registro da Cass. SU n.18574/2016.
2) 2.11 ricorso deve pertanto essere accolto. L’impugnata sentenza
va cassata, e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la
controversia può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma
1, con il rigetto del ricorso originario essendo legittima la revoca
dell’agevolazione non essendo contestato che gli acquirenti non
avevano trasferito la residenza nel termine di 18 mesi dalla stipula
del contratto.
Le spese del giudizio di merito possono essere compensate in
ragione dell’evoluzione nel tempo della giurisprudenza in materia.

prevista dall’art. 11, comma 1, della legge27 dicembre 2002, n. 289,

n.9752/2013

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e,

Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna i
resistenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che
liquida in €2900,00, oltre spese prenotate a debito oltre accessori.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.1.2018

decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo dei contribuenti.

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