Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2011 del 24/01/2019
Cassazione civile sez. trib., 24/01/2019, (ud. 20/12/2018, dep. 24/01/2019), n.2011
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 16010-2011 proposto da:
B.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA LEONE IV 54,
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’ANGELO, rappresentata e
difesa dall’avvocato GIOVANNI COSCARELLA;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SERIT SPA CONCESSIONARIO RISCOSSIONE TRIBUTI PROVINCIA DI
VITERBO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 446/2010 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,
depositata il 01/07/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/12/2018 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
B.A. impugnava la cartella di pagamento per Irpef, emessa a seguito di controllo automatizzato dal D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, della dichiarazione mod. 770/2005, anno 2004, resa dal sostituto d’imposta, relativamente a redditi soggetti a tassazione separata provenienti, costituiti da emolumenti arretrati da lavoro dipendente del deceduto C.D., e l’adita CTP di Viterbo respingeva il ricorso, con decisione confermata dalla CTR del Lazio che, con la sentenza in epigrafe, respingeva l’appello della contribuente rilevando che il dedotto difetto di integrità del contraddittorio costituiva questione nuova, inammissibile nel giudizio di secondo grado, e che la cartella esattoriale soddisfava tutti i requisiti richiesti dalle norme che regolano la materia in esame, non essendo necessario, nel caso di specie, il preventivo invio dell’avviso bonario, avendo l’Ufficio effettuato una mera liquidazione sulla scorta dei dati forniti con la dichiarazione controllata.
La contribuente propone ricorso, con quattro motivi, mentre l’intimata Equitalia Serit s.p.a. non ha svolto attività difensiva.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
che la ricorrente ha depositato documentazione attestante l’adesione al “condono fiscale 2011”;
che va acquisito agli atti, al fine di riscontrare l’effettiva definizione della lite, la rinuncia al ricorso del contribuente.
PQM
Rinvia a nuovo ruolo per acquisire la rinuncia al ricorso della contribuente.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2019